Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 725 c.p.c. – Immissione in possesso temporaneo
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 724 - Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Cod. proc. civ. art. 726 - Art. 726 c.p.c.: Domanda per dichiarazione di morte presunta→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 723 c.p.c.: Fissazione dell’udienza di comparizione→Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della domanda→Art. 722 c.p.c.: Domanda per dichiarazione d’assenza→Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione→Art. 721 c.p.c.: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello→Articolo 729 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della sentenza→Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il tribunale provvede in camera di consiglio sull'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, determinando cauzione e cautele per la conservazione delle rendite riservate.
Ratio
L'articolo 725 c.p.c. disciplina il procedimento per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, istituto previsto dall'art. 50 c.c. come misura di gestione del patrimonio dopo la dichiarazione d'assenza. La norma introduce una distinzione rilevante sul piano del rito: quando la domanda proviene dai presunti eredi legittimi, i soggetti più direttamente interessati e naturalmente contrapposti, il procedimento è camerale; quando proviene da altri soggetti, il giudizio si svolge in forme ordinarie con il contraddittorio degli eredi legittimi, che diventano litisconsorti necessari. Questa scelta procedurale bilancia le esigenze di snellezza con quelle di tutela del contraddittorio.
La previsione della cauzione e delle altre cautele riflette il carattere temporaneo e reversibile dell'immissione nel possesso: i beni appartengono ancora all'assente e devono essere restituiti al suo ritorno.
Analisi
La norma si articola in tre commi con funzioni distinte. Il primo comma regola il procedimento camerale per la domanda dei presunti eredi legittimi. Il secondo comma prevede il rito ordinario in contraddittorio quando la domanda è proposta da altri interessati (creditori, legatari, titolari di aspettative), con gli eredi legittimi come parti necessarie del giudizio. Il terzo comma disciplina il contenuto del provvedimento di immissione: determinazione della cauzione o delle altre cautele ex art. 50, ultimo comma, c.c., e delle disposizioni per la conservazione delle rendite riservate all'assente ai sensi dell'art. 53 c.c. Il provvedimento ha quindi sia una funzione autorizzatoria (immissione nel possesso) sia una funzione cautelare (garanzie per la restituzione).
Quando si applica
La norma si applica nella fase successiva alla dichiarazione d'assenza, quando i presunti eredi o altri interessati intendono ottenere il possesso temporaneo dei beni dell'assente. Presupposto necessario è la dichiarazione d'assenza già pronunciata ai sensi degli artt. 49-50 c.c. e 724 c.p.c. La cauzione può essere una somma di denaro, una fideiussione bancaria o altra garanzia ritenuta adeguata dal tribunale in relazione al valore dei beni.
Connessioni
La norma si raccorda strettamente con gli artt. 50-58 c.c. (effetti dell'assenza), l'art. 53 c.c. (riserva delle rendite all'assente), gli artt. 722-724 c.p.c. per il procedimento precedente, e l'art. 737 c.p.c. per le regole generali del procedimento in camera di consiglio. Sul piano dei rimedi, rileva l'art. 56 c.c. (ritorno dell'assente e restituzione dei beni).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Dopo la dichiarazione d'assenza di Tizio, i figli Caio e Sempronio presentano domanda al tribunale per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni del padre, comprendenti due immobili e un conto corrente. Trattandosi di presunti eredi legittimi, il procedimento si svolge in camera di consiglio. Il tribunale, valutata la consistenza del patrimonio, dispone l'immissione nel possesso temporaneo subordinatamente al versamento di una cauzione pari a un terzo del valore catastale degli immobili, e stabilisce che un quinto dei redditi netti venga accantonato in un conto vincolato come riserva per l'eventuale ritorno di Tizio.
Caso 2: Caso 2
Dopo la dichiarazione d'assenza di Mevio, il creditore Filano intende ottenere l'immissione nel possesso temporaneo di un immobile di Mevio a garanzia del proprio credito. Poiché Filano non è erede legittimo, la domanda si svolge nelle forme ordinarie, con citazione in giudizio dei presunti eredi di Mevio (il fratello e due cugini). Il giudice, dopo il contraddittorio, valuta se la domanda di Filano sia compatibile con i diritti degli eredi e con la funzione conservativa dell'istituto, e adotta il provvedimento specificando le cautele da osservare.
Domande frequenti
Cosa significa 'possesso temporaneo' dei beni dell'assente?
Il possesso temporaneo è una forma di gestione provvisoria: i presunti eredi o altri aventi diritto possono usare e amministrare i beni dell'assente, ma non ne diventano proprietari. Se l'assente ritorna, i beni devono essere restituiti.
La cauzione è sempre obbligatoria per l'immissione nel possesso?
Non necessariamente. Il tribunale determina la cauzione o le altre cautele previste dall'art. 50, ultimo comma, c.c. in base alle circostanze concrete: valore dei beni, solvibilità dei richiedenti, rischio di deterioramento del patrimonio.
Si può vendere un immobile dell'assente durante il possesso temporaneo?
Solo con autorizzazione giudiziaria. Il possessore temporaneo ha poteri di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la vendita di immobili, è necessario il consenso del tribunale.
Cosa succede alle rendite dei beni dell'assente?
Una quota delle rendite deve essere conservata e messa da parte per l'eventuale ritorno dell'assente, come previsto dall'art. 53 c.c. Il tribunale fissa le modalità di accantonamento nel provvedimento di immissione.
Se l'assente torna, può rientrare immediatamente in possesso dei suoi beni?
Al ritorno, l'assente ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano. Ha diritto al rimborso delle rendite accantonate e può agire contro chi ha mal gestito il patrimonio. Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dagli immessi nel possesso rimangono validi.