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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 725 c.p.c. – Immissione in possesso temporaneo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda e proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

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In sintesi

  • Il tribunale decide in camera di consiglio sulle domande di apertura di atti di ultima volontà e immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
  • Se la domanda proviene dai presunti eredi legittimi, il procedimento è camerale; se proviene da altri interessati, si svolge in forme ordinarie con contraddittorio degli eredi legittimi.
  • Con il provvedimento di immissione vengono determinate la cauzione e le cautele per la conservazione delle rendite riservate all'assente.
  • Si applicano le disposizioni dell'art. 50 c.c. e, per le rendite, dell'art. 53 c.c.

Il tribunale provvede in camera di consiglio sull'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, determinando cauzione e cautele per la conservazione delle rendite riservate.

Ratio

L'articolo 725 c.p.c. disciplina il procedimento per l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, istituto previsto dall'art. 50 c.c. come misura di gestione del patrimonio dopo la dichiarazione d'assenza. La norma introduce una distinzione rilevante sul piano del rito: quando la domanda proviene dai presunti eredi legittimi — i soggetti più direttamente interessati e naturalmente contrapposti — il procedimento è camerale; quando proviene da altri soggetti, il giudizio si svolge in forme ordinarie con il contraddittorio degli eredi legittimi, che diventano litisconsorti necessari. Questa scelta procedurale bilancia le esigenze di snellezza con quelle di tutela del contraddittorio.

La previsione della cauzione e delle altre cautele riflette il carattere temporaneo e reversibile dell'immissione nel possesso: i beni appartengono ancora all'assente e devono essere restituiti al suo ritorno.

Analisi

La norma si articola in tre commi con funzioni distinte. Il primo comma regola il procedimento camerale per la domanda dei presunti eredi legittimi. Il secondo comma prevede il rito ordinario in contraddittorio quando la domanda è proposta da altri interessati (creditori, legatari, titolari di aspettative), con gli eredi legittimi come parti necessarie del giudizio. Il terzo comma disciplina il contenuto del provvedimento di immissione: determinazione della cauzione o delle altre cautele ex art. 50, ultimo comma, c.c., e delle disposizioni per la conservazione delle rendite riservate all'assente ai sensi dell'art. 53 c.c. Il provvedimento ha quindi sia una funzione autorizzatoria (immissione nel possesso) sia una funzione cautelare (garanzie per la restituzione).

Quando si applica

La norma si applica nella fase successiva alla dichiarazione d'assenza, quando i presunti eredi o altri interessati intendono ottenere il possesso temporaneo dei beni dell'assente. Presupposto necessario è la dichiarazione d'assenza già pronunciata ai sensi degli artt. 49-50 c.c. e 724 c.p.c. La cauzione può essere una somma di denaro, una fideiussione bancaria o altra garanzia ritenuta adeguata dal tribunale in relazione al valore dei beni.

Connessioni

La norma si raccorda strettamente con gli artt. 50-58 c.c. (effetti dell'assenza), l'art. 53 c.c. (riserva delle rendite all'assente), gli artt. 722-724 c.p.c. per il procedimento precedente, e l'art. 737 c.p.c. per le regole generali del procedimento in camera di consiglio. Sul piano dei rimedi, rileva l'art. 56 c.c. (ritorno dell'assente e restituzione dei beni).

Domande frequenti

Cosa significa 'possesso temporaneo' dei beni dell'assente?

Il possesso temporaneo è una forma di gestione provvisoria: i presunti eredi o altri aventi diritto possono usare e amministrare i beni dell'assente, ma non ne diventano proprietari. Se l'assente ritorna, i beni devono essere restituiti.

La cauzione è sempre obbligatoria per l'immissione nel possesso?

Non necessariamente. Il tribunale determina la cauzione o le altre cautele previste dall'art. 50, ultimo comma, c.c. in base alle circostanze concrete: valore dei beni, solvibilità dei richiedenti, rischio di deterioramento del patrimonio.

Si può vendere un immobile dell'assente durante il possesso temporaneo?

Solo con autorizzazione giudiziaria. Il possessore temporaneo ha poteri di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la vendita di immobili, è necessario il consenso del tribunale.

Cosa succede alle rendite dei beni dell'assente?

Una quota delle rendite deve essere conservata e messa da parte per l'eventuale ritorno dell'assente, come previsto dall'art. 53 c.c. Il tribunale fissa le modalità di accantonamento nel provvedimento di immissione.

Se l'assente torna, può rientrare immediatamente in possesso dei suoi beni?

Al ritorno, l'assente ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano. Ha diritto al rimborso delle rendite accantonate e può agire contro chi ha mal gestito il patrimonio. Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dagli immessi nel possesso rimangono validi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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