Testo dell'articoloAbrogato
Art. 718 c.p.c. – Legittimazione all’impugnazione
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 717 - Art. 717 c.p.c.: Nomina del tutore e del curatore provvisorio→Cod. proc. civ. art. 719 - Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 716 c.p.c. – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando (abrogato)→Art. 720 c.p.c. – Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (abrogato)→Art. 715 c.p.c. – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando (abrogato)→Art. 721 c.p.c. – Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso (abrogato)→Art. 714 c.p.c. – Istruzione preliminare (abrogato)→Art. 722 c.p.c. – Domanda per dichiarazione d’assenza (abrogato)→Art. 713 c.p.c. – Provvedimenti del presidente (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza di interdizione o inabilitazione può essere impugnata anche da chi non ha partecipato al giudizio, purché avesse il diritto di proporre la domanda.
Ratio
L'articolo 718 c.p.c. deroga al principio generale secondo cui solo le parti del giudizio possono proporre impugnazione (art. 323 c.p.c.). La ratio è coerente con la natura pubblicistica del procedimento: l'interdizione e l'inabilitazione riguardano lo stato della persona e producono effetti erga omnes, non solo inter partes. Sarebbe irragionevole che un parente che non ha partecipato al giudizio, magari perché non aveva ricevuto la notifica o non era a conoscenza del procedimento, restasse vincolato a una sentenza che potrebbe essere errata.
La legittimazione del tutore/curatore nominato con la stessa sentenza è particolarmente significativa: il soggetto ha un interesse diretto nella corretta definizione della misura (che determina i confini dei suoi poteri e responsabilità) e deve poter contestare una sentenza che ritiene errata.
Analisi
La norma prevede due categorie di legittimati all'impugnazione: (1) tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda ex art. 417 c.c., coniuge, unito civilmente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, P.M., «anche se non parteciparono al giudizio»; (2) il tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. La formula «possono essere impugnate» indica che il potere di impugnazione è facoltativo: nessuno è obbligato a impugnare, ma tutti hanno la facoltà. Le forme e i termini dell'impugnazione sono disciplinati dall'art. 719 c.p.c.
Quando si applica
L'art. 718 si applica dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (che può accogliere o rigettare la domanda di interdizione/inabilitazione) o delle sentenze di grado successivo. L'impugnazione segue le vie ordinarie: appello alla corte d'appello, poi eventuale ricorso in Cassazione. La legittimazione allargata vale per tutti i gradi di impugnazione.
Connessioni
L'art. 718 si collega all'art. 417 c.c. (legittimazione a proporre la domanda), all'art. 719 c.p.c. (termine per l'impugnazione), all'art. 323 c.p.c. (legittimazione ordinaria all'impugnazione), agli artt. 339-362 c.p.c. (appello) e all'art. 24 Cost. (diritto di difesa). La legittimazione del P.M. è coerente con il suo ruolo di garante del corretto esercizio delle misure di protezione.
Casi pratici
Caso 1: Il tribunale pronuncia sentenza di interdizione di Tizio
Il figlio Caio, che non aveva partecipato al giudizio perché residente all'estero e non raggiunto dalla notifica, apprende della sentenza e ritiene che il padre abbia ancora una capacità parziale sufficiente per l'inabilitazione invece che l'interdizione. In quanto parente di primo grado, Caio rientra tra i soggetti che avrebbero potuto proporre la domanda ex art. 417 c.c. e quindi, ai sensi dell'art. 718 c.p.c., può proporre appello avverso la sentenza nonostante la sua assenza dal primo grado.
Caso 2: Mevia è nominata tutrice di Sempronio con la sentenza di interdizione
Tuttavia Mevia ritiene che la sentenza abbia mal valutato la condizione di Sempronio e che l'inabilitazione sarebbe stata una misura più proporzionata. L'art. 718 le attribuisce espressamente la legittimazione a impugnare la sentenza che l'ha stessa nominata tutrice: propone appello alla corte d'appello chiedendo la revoca dell'interdizione e la pronuncia di inabilitazione.
Domande frequenti
Un parente che non era presente al processo di interdizione può fare appello?
Sì. L'art. 718 c.p.c. consente l'impugnazione a tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda (parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, coniuge, P.M.), anche se non hanno partecipato al giudizio.
Il tutore nominato con la sentenza può impugnarla?
Sì. Il tutore o curatore nominato dalla stessa sentenza è espressamente legittimato all'impugnazione ex art. 718 c.p.c. Può ritenere, ad esempio, che la misura sia eccessiva o insufficiente rispetto alla condizione reale dell'interessato.
Anche il pubblico ministero può fare appello contro una sentenza di interdizione?
Sì. Il P.M. rientra tra i soggetti che avrebbero potuto proporre la domanda (art. 417 c.c.) e quindi è legittimato a impugnare la sentenza sia nel senso di chiederne la riforma sia di sostenerla in grado di appello.
Può impugnare la sentenza anche l'interdicendo stesso?
Sì. L'interdicendo che è stato dichiarato tale dalla sentenza conserva la capacità processuale speciale per impugnarla (art. 716 c.p.c.). Dopo il passaggio in giudicato, invece, dovrà essere rappresentato dal tutore per ogni altro atto processuale.
Chi non ha mai saputo del procedimento di interdizione ha comunque il diritto di impugnare?
Sì, ma deve rispettare i termini dell'art. 719 c.p.c., che decorrono dalla notifica della sentenza a coloro che hanno partecipato al giudizio. Chi non ha partecipato ha comunque il termine ordinario dal momento in cui ha avuto conoscenza della sentenza.