Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 714 c.p.c. – Istruzione preliminare

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori [previsti nell’ art. 419 del codice civile]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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In sintesi

  • L'art. 714 c.p.c. non è più in vigore.
  • Normattiva riporta l'articolo come abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
  • Il testo ufficiale precisa che il decreto va letto «come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197».
  • Nella versione vigente l'articolo non contiene più alcuna disposizione.
  • Il testo ufficiale non dice quale norma abbia preso il suo posto.
Indice dei contenuti

Che cosa dice oggi il testo ufficiale

Normattiva non riporta più alcun contenuto per l'art. 714 del codice di procedura civile. Al posto della disposizione c'è solo questa annotazione: «ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197». Nel testo vigente non ci sono commi, termini o soggetti da descrivere. Per questo la pagina non presenta un commento alla disciplina: commentare regole che il testo ufficiale non contiene più significherebbe dare al lettore indicazioni che non trovano riscontro nella fonte.

Quale atto ha disposto l'abrogazione

L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'annotazione di Normattiva aggiunge che quel decreto va considerato «come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197». Il testo dell'articolo non spiega in che cosa consista questa modifica né da quale momento abbia effetto l'abrogazione. Su questi aspetti bisogna quindi consultare direttamente i due atti indicati.

Cosa fare in pratica

Chi trova un richiamo all'art. 714 c.p.c. in un atto, in un modulo o in un testo non aggiornato deve tenere presente che oggi la disposizione non ha più alcun contenuto. Facciamo un esempio. Tizio legge una vecchia guida che rinvia all'art. 714 c.p.c. e cerca il testo su Normattiva: trova solo la nota di abrogazione. Per capire quali regole si applicano oggi al suo caso, Tizio deve partire dagli atti indicati nella nota, cioè il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e la L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo ufficiale dell'art. 714 non dice quale disposizione abbia sostituito quella abrogata.

Domande frequenti

L'art. 714 c.p.c. è ancora in vigore?

No. Normattiva lo riporta come «ARTICOLO ABROGATO» e non contiene più alcuna disposizione.

Quale atto ha abrogato l'art. 714 c.p.c.?

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Il testo ufficiale precisa che va letto «come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197».

Di che cosa si occupava l'articolo?

Il testo vigente su Normattiva riporta solo la nota di abrogazione e non il contenuto originario, quindi qui non viene ricostruito.

Quale norma ha sostituito l'art. 714 c.p.c.?

Il testo ufficiale dell'articolo non lo dice. Bisogna consultare il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e la L. 29 dicembre 2022, n. 197, indicati nella nota di abrogazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.