Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 717 c.p.c. – Nomina del tutore e del curatore provvisorio
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 716 - Art. 716 c.p.c.: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’i→Cod. proc. civ. art. 718 - Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 715 c.p.c.: Impedimento a comparire dell’interdicendo o del→Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione→Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare→Art. 720 c.p.c.: Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione→Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente→Art. 721 c.p.c.: Provvedimenti conservativi nell’interesse dello→Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il tutore o curatore provvisorio nel procedimento di interdizione è nominato con decreto del giudice istruttore, anche d'ufficio, e revocabile fino alla sentenza.
Ratio
L'articolo 717 c.p.c. disciplina la nomina del tutore e del curatore provvisorio nel corso del procedimento di interdizione/inabilitazione. La norma risponde a un'esigenza pratica evidente: il procedimento può durare mesi o anni, e in quel lasso di tempo l'interdicendo/inabilitando potrebbe compiere atti pregiudizievoli ai suoi interessi o a quelli dei terzi. La nomina provvisoria consente una protezione immediata senza attendere la sentenza definitiva.
Il potere officioso del giudice, che può nominare d'ufficio senza istanza di parte, riflette la natura pubblicistica del procedimento: la protezione della persona incapace è nell'interesse della collettività, non solo dei familiari ricorrenti.
Analisi
Il primo comma prevede che la nomina avvenga «anche d'ufficio», con decreto del giudice istruttore. Il richiamo all'art. precedente indica il rinvio all'art. 716: la nomina provvisoria non incide sulla capacità processuale dell'interessato nel procedimento. Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo e non richiede particolari formalità, data la sua natura urgente. Il secondo comma attribuisce al giudice istruttore il potere di revoca «anche d'ufficio», fino a quando non sia pronunciata la sentenza sulla domanda: la revoca può avvenire se le circostanze che hanno giustificato la nomina vengono meno, se il tutore non adempie alle sue funzioni o se emergono conflitti di interessi.
Quando si applica
L'art. 717 si applica ogni volta che, nel corso del procedimento, emergano ragioni di urgenza che rendano necessaria una protezione immediata dell'interessato: atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli, difficoltà nella gestione quotidiana, necessità di rappresentanza per atti non rinviabili. La nomina può avvenire in qualsiasi fase, dalla notifica del ricorso fino alla sentenza.
Connessioni
L'art. 717 si collega all'art. 716 c.p.c. (capacità processuale dell'interdicendo), agli artt. 419-420 c.c. (poteri del tribunale nella nomina del tutore/curatore provvisorio), agli artt. 346-362 c.c. (tutela e curatela), all'art. 405 c.c. (per analogia con l'amministrazione di sostegno provvisoria). La revoca d'ufficio richiama i poteri generali di controllo del giudice tutelare ex art. 337 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Nel procedimento di interdizione di Tizio, il giudice istruttore viene informato che Tizio sta per vendere l'appartamento di proprietà a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, firmando un preliminare senza consapevolezza. Il giudice, d'ufficio e con decreto urgente, nomina tutore provvisorio il figlio Caio, autorizzato ad assistere Tizio negli atti di straordinaria amministrazione. Il preliminare, non ancora rogitato, viene bloccato. La nomina rimane in vigore fino alla sentenza di interdizione.
Caso 2: Caso 2
Filano è stato nominato curatore provvisorio del fratello Sempronio nel procedimento di inabilitazione. Tuttavia emerge che Filano sta utilizzando le risorse di Sempronio per fini personali. Il giudice istruttore, nell'esercizio del potere di revoca ex art. 717 secondo comma, revoca d'ufficio la nomina di Filano e nomina in sostituzione un curatore professionale estraneo alla famiglia, garantendo una gestione imparziale degli interessi di Sempronio fino alla sentenza.
Domande frequenti
Cosa fa concretamente il tutore provvisorio nel procedimento di interdizione?
Il tutore provvisorio rappresenta l'interdicendo negli atti per cui è stato espressamente autorizzato dal giudice (tipicamente atti di straordinaria amministrazione: vendite, contratti rilevanti, operazioni bancarie di importo significativo). Non sostituisce l'interdicendo in tutti gli atti, ma interviene dove il giudice ritiene necessaria la protezione.
I familiari dell'interdicendo possono chiedere la nomina del tutore provvisorio?
Sì, possono chiedere la nomina con apposita istanza nel corso del procedimento. Il giudice può però nominarlo anche d'ufficio, senza che nessuno lo chieda, se rileva la necessità di una protezione immediata.
Il tutore provvisorio viene pagato per il suo lavoro?
In linea di principio, il tutore, anche provvisorio, ha diritto a un'indennità se il patrimonio dell'interdetto lo consente (art. 379 c.c.). Il giudice tutelare stabilisce il compenso tenendo conto dell'entità del patrimonio e dell'attività svolta.
Può il tutore provvisorio essere una persona esterna alla famiglia?
Sì. Il giudice sceglie come tutore la persona più idonea nell'interesse esclusivo dell'interdicendo. Può trattarsi di un familiare, ma anche di un professionista (avvocato, commercialista) o di un'associazione di tutela delle persone vulnerabili, specie nei casi in cui i familiari abbiano conflitti di interessi.
Cosa succede al tutore provvisorio dopo la sentenza di interdizione?
Con la sentenza definitiva, il giudice nomina il tutore definitivo: spesso coincide con il provvisorio, ma non necessariamente. Il mandato del tutore provvisorio cessa con la sentenza; da quel momento opera il tutore nominato con la sentenza stessa.