Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 715 c.p.c. – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 714 - Articolo 714 Codice di Procedura Civile: Istruzione preliminare→Cod. proc. civ. art. 716 - Art. 716 c.p.c.: Capacità processuale dell’interdicendo e dell’i→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 713 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del presidente→Art. 717 c.p.c.: Nomina del tutore e del curatore provvisorio→Articolo 712 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda→Art. 718 c.p.c.: Legittimazione all’impugnazione→Articolo 711 Codice di Procedura Civile: Separazione consensuale→Art. 719 c.p.c.: Termine per l’impugnazione→Art. 710 c.p.c.: Modificabilità dei provvedimenti relativi alla
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se l'interdicendo o inabilitando non può comparire per legittimo impedimento, il giudice istruttore e il P.M. si recano nel luogo dove si trova.
Ratio
L'articolo 715 c.p.c. risolve un potenziale cortocircuito procedurale: la persona di cui si chiede l'interdizione o l'inabilitazione potrebbe essere ricoverata in struttura ospedaliera o psichiatrica, immobile per malattia fisica grave o comunque impossibilitata a raggiungere il tribunale. Se l'esame diretto fosse condizionato alla comparizione fisica in aula, si rischierebbe di privare l'interessato del diritto di essere sentito oppure di bloccare il procedimento a tempo indefinito.
La norma esprime un principio di civiltà giuridica: la misura che incide sulla capacità di agire di una persona non può essere adottata senza che quella persona sia stata vista e sentita dal giudice, indipendentemente dalla sua condizione fisica.
Analisi
La disposizione è sintetica ma completa: il presupposto è il «legittimo impedimento» dell'interdicendo o inabilitando a presentarsi davanti al giudice istruttore. Il giudice, accompagnato dal P.M., si reca «nel luogo dove si trova» l'interessato: ospedale, casa di cura, abitazione privata, struttura residenziale. L'esame si svolge con le stesse modalità dell'art. 714: il giudice interroga direttamente la persona, valuta le sue risposte, il suo comportamento, il suo stato. Il verbale redatto fuori sede ha piena efficacia istruttoria ai fini della decisione del collegio.
Quando si applica
L'art. 715 si applica ogni volta che l'interdicendo o inabilitando sia fisicamente impossibilitato a comparire in tribunale: malattia acuta, ricovero in struttura psichiatrica, condizioni di allettamento permanente, disabilità motoria grave. Il «legittimo impedimento» deve essere accertato dal giudice: non basta la mera dichiarazione del ricorrente, ma occorre una documentazione medica o certificazione idonea. La norma non si applica ai casi in cui l'interessato si rifiuti di comparire senza giustificazione.
Connessioni
L'art. 715 si collega all'art. 714 c.p.c. (procedimento istruttorio ordinario), all'art. 419 c.c. (poteri del giudice nell'istruttoria), all'art. 716 c.p.c. (capacità processuale dell'interdicendo) e alle norme sul legittimo impedimento ex art. 292 c.p.c. (per analogia). Nei casi in cui l'interessato sia in struttura psichiatrica, possono rilevare anche le disposizioni della L. 180/1978 (legge Basaglia) sulla tutela della dignità del paziente psichiatrico.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, per il quale è in corso il procedimento di interdizione su ricorso del figlio Caio, è ricoverato in una RSA per Alzheimer in stato semi-vegetativo. Non è in grado di spostarsi. Il giudice istruttore, ricevuta la documentazione medica attestante l'impedimento, fissa la data per la visita fuori sede. Accompagnato dal P.M., si reca alla RSA, esamina Tizio alla presenza del medico di struttura e redige il verbale. L'esame, seppur breve per le condizioni dell'interessato, è sufficiente a formare il convincimento del giudice.
Caso 2: Caso 2
Mevia, soggetta a procedimento di inabilitazione per infermità mentale parziale, è ricoverata in clinica psichiatrica dopo un episodio acuto. Il suo avvocato produce certificazione medica. Il giudice, con il P.M., si reca in clinica in un giorno concordato con la direzione sanitaria. Mevia è esaminata nella propria stanza, presente anche il medico curante. L'esame rivela una capacità parzialmente conservata, elemento che il giudice valorizza nella relazione al collegio per orientare verso l'inabilitazione piuttosto che l'interdizione.
Domande frequenti
Cosa succede se l'interdicendo non vuole essere esaminato dal giudice?
Il rifiuto ingiustificato non costituisce 'legittimo impedimento' ai sensi dell'art. 715. In tal caso il giudice procede con le prove disponibili. Se il rifiuto è sintomo dell'infermità stessa, il giudice può valutarlo come elemento indiretto ai fini della decisione.
Il giudice può andare in ospedale ad esaminare l'interdicendo?
Sì, è esattamente ciò che prevede l'art. 715 c.p.c. In caso di legittimo impedimento a comparire in tribunale, il giudice istruttore, accompagnato dal P.M., si reca nel luogo dove si trova la persona (ospedale, casa di cura, abitazione).
Chi paga le spese per la visita del giudice fuori sede?
Le spese per le attività giudiziarie fuori sede rientrano nelle spese di giustizia. Il ricorrente potrebbe essere chiamato ad anticiparle, salvo poi vederle rimborsate o poste a carico di una parte all'esito del procedimento, secondo le regole generali sulle spese processuali.
Anche il pubblico ministero deve andare fuori sede?
Sì. L'art. 715 prevede espressamente che il giudice si rechi nel luogo dove si trova l'interessato «con l'intervento del pubblico ministero». La presenza del P.M. è obbligatoria anche nell'esame fuori sede, a garanzia dell'interesse pubblico.
L'esame fuori sede ha la stessa validità dell'udienza in tribunale?
Sì. Il verbale redatto durante la visita fuori sede ha piena efficacia istruttoria. Il giudice può trarre dal comportamento e dalle risposte dell'interessato gli stessi elementi valutativi che avrebbe raccolto in aula.