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Art. 715 c.p.c. – Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Se l'interdicendo o inabilitando non può comparire per legittimo impedimento, il giudice istruttore e il P.M. si recano nel luogo dove si trova.
Ratio
L'articolo 715 c.p.c. risolve un potenziale cortocircuito procedurale: la persona di cui si chiede l'interdizione o l'inabilitazione potrebbe essere ricoverata in struttura ospedaliera o psichiatrica, immobile per malattia fisica grave o comunque impossibilitata a raggiungere il tribunale. Se l'esame diretto fosse condizionato alla comparizione fisica in aula, si rischierebbe di privare l'interessato del diritto di essere sentito oppure di bloccare il procedimento a tempo indefinito.
La norma esprime un principio di civiltà giuridica: la misura che incide sulla capacità di agire di una persona non può essere adottata senza che quella persona sia stata vista e sentita dal giudice, indipendentemente dalla sua condizione fisica.
Analisi
La disposizione è sintetica ma completa: il presupposto è il «legittimo impedimento» dell'interdicendo o inabilitando a presentarsi davanti al giudice istruttore. Il giudice, accompagnato dal P.M., si reca «nel luogo dove si trova» l'interessato: ospedale, casa di cura, abitazione privata, struttura residenziale. L'esame si svolge con le stesse modalità dell'art. 714: il giudice interroga direttamente la persona, valuta le sue risposte, il suo comportamento, il suo stato. Il verbale redatto fuori sede ha piena efficacia istruttoria ai fini della decisione del collegio.
Quando si applica
L'art. 715 si applica ogni volta che l'interdicendo o inabilitando sia fisicamente impossibilitato a comparire in tribunale: malattia acuta, ricovero in struttura psichiatrica, condizioni di allettamento permanente, disabilità motoria grave. Il «legittimo impedimento» deve essere accertato dal giudice: non basta la mera dichiarazione del ricorrente, ma occorre una documentazione medica o certificazione idonea. La norma non si applica ai casi in cui l'interessato si rifiuti di comparire senza giustificazione.
Connessioni
L'art. 715 si collega all'art. 714 c.p.c. (procedimento istruttorio ordinario), all'art. 419 c.c. (poteri del giudice nell'istruttoria), all'art. 716 c.p.c. (capacità processuale dell'interdicendo) e alle norme sul legittimo impedimento ex art. 292 c.p.c. (per analogia). Nei casi in cui l'interessato sia in struttura psichiatrica, possono rilevare anche le disposizioni della L. 180/1978 (legge Basaglia) sulla tutela della dignità del paziente psichiatrico.
Domande frequenti
Cosa succede se l'interdicendo non vuole essere esaminato dal giudice?
Il rifiuto ingiustificato non costituisce 'legittimo impedimento' ai sensi dell'art. 715. In tal caso il giudice procede con le prove disponibili. Se il rifiuto è sintomo dell'infermità stessa, il giudice può valutarlo come elemento indiretto ai fini della decisione.
Il giudice può andare in ospedale ad esaminare l'interdicendo?
Sì, è esattamente ciò che prevede l'art. 715 c.p.c. In caso di legittimo impedimento a comparire in tribunale, il giudice istruttore, accompagnato dal P.M., si reca nel luogo dove si trova la persona (ospedale, casa di cura, abitazione).
Chi paga le spese per la visita del giudice fuori sede?
Le spese per le attività giudiziarie fuori sede rientrano nelle spese di giustizia. Il ricorrente potrebbe essere chiamato ad anticiparle, salvo poi vederle rimborsate o poste a carico di una parte all'esito del procedimento, secondo le regole generali sulle spese processuali.
Anche il pubblico ministero deve andare fuori sede?
Sì. L'art. 715 prevede espressamente che il giudice si rechi nel luogo dove si trova l'interessato «con l'intervento del pubblico ministero». La presenza del P.M. è obbligatoria anche nell'esame fuori sede, a garanzia dell'interesse pubblico.
L'esame fuori sede ha la stessa validità dell'udienza in tribunale?
Sì. Il verbale redatto durante la visita fuori sede ha piena efficacia istruttoria. Il giudice può trarre dal comportamento e dalle risposte dell'interessato gli stessi elementi valutativi che avrebbe raccolto in aula.