Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 729 c.p.c. – Pubblicazione della sentenza
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 728 - Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione→Cod. proc. civ. art. 730 - Articolo 730 Codice di Procedura Civile: Esecuzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 727 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della domanda→Art. 731 c.p.c.: Comunicazione all’ufficio di stato civile→Art. 726 c.p.c.: Domanda per dichiarazione di morte presunta→Art. 725 c.p.c.: Immissione in possesso temporaneo→Articolo 733 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni→Articolo 724 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 734 c.p.c.: Esito negativo dell’incanto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e in due giornali, con deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale.
Ratio
L'articolo 729 c.p.c. chiude il procedimento di dichiarazione d'assenza e di morte presunta con la disciplina della pubblicità della sentenza. La norma risponde a un'esigenza di opponibilità erga omnes: la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta produce effetti non solo tra le parti del giudizio, ma nei confronti di tutti, creditori, terzi contraenti, autorità di stato civile, pubblici registri. La pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e giornali è lo strumento tradizionale per realizzare questa efficacia estesa, sostituendo la notificazione individuale (impraticabile per un numero potenzialmente illimitato di destinatari).
Il meccanismo del deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale garantisce la tracciabilità documentale degli adempimenti pubblicitari, creando un registro procedurale delle inserzioni effettuate.
Analisi
La norma si articola in tre prescrizioni: (1) la pubblicazione obbligatoria per estratto della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati nella sentenza stessa (con possibilità di ulteriori mezzi di pubblicità rimessa alla discrezionalità del tribunale); (2) la legittimazione aperta alle inserzioni, qualsiasi interessato può curarle, non solo le parti del giudizio; (3) l'equiparazione delle inserzioni alla notificazione, con effetto legale di portare la sentenza a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati; (4) l'obbligo di deposito della copia della sentenza e dei giornali in cancelleria per l'annotazione sull'originale, che crea una documentazione formale dell'avvenuta pubblicazione. Il riferimento alla 'Gazzetta Ufficiale' nella norma originaria è stato corretto nell'errata corrige riportata nel testo stesso.
Quando si applica
La norma si applica non appena il tribunale pronuncia la sentenza di dichiarazione d'assenza (art. 724 c.p.c.) o di morte presunta (art. 728 c.p.c.). Gli adempimenti di pubblicità sono obbligatori e condizionano l'opponibilità della sentenza ai terzi. In pratica, è prassi che sia il cancelliere a curare la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale, mentre le inserzioni sui giornali sono di norma curate dal ricorrente o da altri interessati.
Connessioni
La norma si raccorda con gli artt. 724 e 728 c.p.c. per le sentenze che ordina di pubblicare, con l'art. 729-bis c.p.c. (annotazioni sui registri di stato civile), e con le disposizioni del codice civile sugli effetti dell'assenza (artt. 50-58 c.c.) e della morte presunta (artt. 58-73 c.c.). Sul piano procedurale, rileva la legge sull'ordinamento dello stato civile per le annotazioni sui registri.
Casi pratici
Caso 1: Il tribunale pronuncia sentenza dichiarativa della morte presunta di Tizio
La sentenza indica i due quotidiani su cui l'estratto deve essere pubblicato. La figlia Caia, parte nel giudizio, provvede a far pubblicare gli estratti sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali indicati. Dopo le pubblicazioni, deposita in cancelleria le copie della sentenza e i numeri dei giornali contenenti gli estratti, in modo che il cancelliere possa annotare sull'originale della sentenza gli avvenuti adempimenti pubblicitari. Da quel momento la sentenza è opponibile a tutti i terzi.
Caso 2: Viene pronunciata sentenza dichiarativa dell'assenza di Sempronio
Nessuna delle parti provvede tempestivamente alla pubblicazione. Il creditore Mevio, che ha interesse a che la sentenza sia efficace nei confronti di tutti, provvede autonomamente alle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali, avvalendosi della legittimazione riconosciuta dall'art. 729 c.p.c. a 'qualsiasi interessato'. Le inserzioni valgono come notificazione della sentenza, e Mevio può ora fare valere i propri diritti nei confronti del patrimonio dell'assente Sempronio.
Domande frequenti
Chi deve pubblicare la sentenza di morte presunta sulla Gazzetta Ufficiale?
La norma prevede che le inserzioni 'possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato': non solo le parti del giudizio, ma chiunque abbia interesse alla pubblicità della sentenza, compresi creditori, coniuge, soci. In pratica l'onere ricade di solito sul ricorrente.
Le pubblicazioni della sentenza hanno lo stesso valore di una notifica formale?
Sì, l'art. 729 c.p.c. prevede espressamente che le inserzioni 'valgono come notificazione'. Questo significa che la sentenza è opponibile a tutti i terzi dal momento delle pubblicazioni, senza necessità di notifiche individuali.
Cosa si intende per 'estratto' della sentenza?
L'estratto è una versione sintetica della sentenza che contiene gli elementi essenziali: le generalità dello scomparso, il dispositivo (dichiarazione d'assenza o di morte presunta), la data di pronuncia e il tribunale. Non è necessario pubblicare l'intera motivazione.
Perché bisogna depositare la copia in cancelleria?
Il deposito serve per l'annotazione sull'originale della sentenza: il cancelliere annota sugli originali del fascicolo gli estremi delle pubblicazioni avvenute, creando una prova documentale degli adempimenti pubblicitari e rendendo verificabile l'opponibilità della sentenza.
La sentenza di assenza o morte presunta viene anche comunicata all'anagrafe?
Sì, attraverso i meccanismi di annotazione sullo stato civile previsti dalla normativa specifica. La pubblicazione ex art. 729 c.p.c. è il primo passaggio; seguono le annotazioni sui registri anagrafici e di stato civile, gestite d'ufficio dalla cancelleria del tribunale.