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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 120 Cod. Consumo – Prova
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
*2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
*3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 119 - Articolo 119 Codice del Consumo: Messa in circolazione del prodot…→Cod. consumo art. 121 - Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità→Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato→Articolo 117 Codice del Consumo: Prodotto difettoso→Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile→Articolo 116 Codice del Consumo: Responsabilità del fornitore→Articolo 124 Codice del Consumo: Clausole di esonero da responsabilità→Articolo 115 Codice del Consumo: Prodotto→Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il consumatore deve provare il difetto, il danno e il nesso causale. Il produttore deve provare le esclusioni di responsabilità previste dall'articolo 118.
Ratio
L'articolo 120 regola l'onere della prova nel contenzioso su responsabilità da difetto. Sebbene la responsabilità sia oggettiva (senza colpa), il sistema probatorio non è invertito completamente: il consumatore deve comunque provare il difetto e il danno, ma il produttore (che controlla il prodotto e ha accesso alle documentazioni) deve provare i motivi di esonero. Questo bilanciamento riflette l'economia della Direttiva 85/374.
Analisi
Comma 1: il danneggiato prova tre elementi: (1) il difetto del prodotto; (2) il danno patrimoniale o personale; (3) il nesso causale tra i due. Comma 2: il produttore prova i fatti estintivi della responsabilità secondo art. 118. Per la lett. b) (difetto non esisteva alla messa in circolazione), è sufficiente una prova probabile (non certezza assoluta): il produttore dimostra che, in ragione delle circostanze, è più probabile che il difetto non fosse presente allora. Comma 3: se è verosimile il nesso causale, il giudice ha discrezionalità nell'ordinare al produttore di anticipare le spese della consulenza tecnica (perizia).
Quando si applica
Tizio sostiene che un computer è difettoso e ha causato perdita dati. Tizio deve provare: (1) quale sia il difetto (es. cortocircuito del disco); (2) quale danno ha subito (dati persi quantificati); (3) che il danno è dovuto al cortocircuito, non a virus o errore umano. Il produttore, invece, non deve provare l'innocenza: deve solo provare uno dei motivi dell'art. 118 (es. il difetto è sorto dopo la messa in circolazione per caduta accidentale, lett. b)).
Connessioni
Art. 120 è il correlativo probatorio degli artt. 117-119. Rimandi: art. 1227 c.c. (criterio probatorio nel diritto civile italiano), art. 2697 c.c. (onere della prova), artt. 116, 118 (responsabilità e esclusioni). Direttiva 85/374 Art. 4 (inversione parziale dell'onere).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi e linee guida
Gazzetta Ufficiale
L'articolo 120 integra la disciplina di tutela del consumatore prevista dal D.Lgs. 206/2005.
Casi pratici
Caso 1: Caio acquista un frigorifero e dopo due mesi il compressore si guasta
Caio denuncia perdita di alimenti per circa 200 euro. Caio deve provare in giudizio: (a) che il difetto del compressore è reale (perizia tecnica); (b) che i cibi sono stati conservati correttamente e la perdita è dovuta al guasto (ricevute di acquisto, perizia sulla qualità dei cibi); (c) che il nesso causale è diretto. Se il produttore prova che il frigorifero subì una caduta grave prima del guasto (art. 118 lett. b)), Caio perde la causa.
Caso 2: Caso 2
Sempronio compra un'auto e il motore si spegne improvvisamente in autostrada, costringendolo a frenare bruscamente. Sempronio subisce un incidente e domanda 20.000 euro di danni per lesioni personali. Sempronio prova: (a) il difetto del motore (perizia su centralina e impianto); (b) il danno (referti medici, cure); (c) il nesso (il motore spento ha causato l'incidente). Se la perizia del produttore dimostra che il motore è stato manomesso o negletto nella manutenzione, il produttore può escludere responsabilità. Però il giudice può ordinare al produttore di anticipare le spese della perizia indipendente se il nesso è verosimile.
Domande frequenti
Chi paga la perizia tecnica se non sono d'accordo con il produttore?
Normalmente ognuno paga la propria. Ma se è verosimile il nesso difetto-danno, il giudice può ordinare al produttore di anticipare le spese della perizia (art. 120 comma 3). Questo è un vantaggio del consumatore.
Devo provare la colpa del produttore?
No. Questa è la bellezza della responsabilità oggettiva. Devi provare solo il difetto e il danno. Non importa se il produttore è stato negligente o meno.
Cos'è il nesso causale in pratica?
È il legame diretto tra il difetto e il danno. Es.: il freno difettoso → incidente → lesioni. Se il danno è dovuto a causa estranea (errore dell'autista), il nesso viene meno.
Se il produttore sostiene che il difetto è nato dopo la messa in circolazione, come lo prova?
Art. 120 comma 2: il produttore deve solo dimostrare che è probabile che il difetto non c'era. Es. tracce di usura, assenza di marchi di fabbrica, testimonianze di chi l'ha visto integro.
Cosa succede se non ho ricevuta di acquisto?
Rendi più difficile la prova del danno (quando l'hai comprato, a quale prezzo, quali conseguenze). Consiglio di conservare ricevute e foto del prodotto al momento dell'acquisto.
Fonti consultate: 2 fontei verificate