Art. 118 Cod. Consumo – Esclusione della responsabilità
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. La responsabilità è esclusa:
**a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
**b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
**c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
**d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
**e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
**f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
In sintesi
Responsabilità esclusa se produttore non ha messo in circolazione il bene, se il difetto non esisteva al momento della messa, o per motivi normativi e conoscenza scientifica.
Ratio
L'articolo 118 introduce le eccezioni alla responsabilità oggettiva di cui all'art. 117. Pur essendo una responsabilità senza colpa, il legislatore riconosce limiti logici e pragmatici: non ha senso responsabilizzare il produttore per un danno quando il difetto è sorto dopo la messa in circolazione, o quando la scienza non lo poteva prevedere, o quando il produttore ha obbedito a una norma imperativa. Queste esclusioni bilanciano la severità del regime oggettivo.
Analisi
Sei cause di esclusione, tutte in capo al produttore (che deve provare una di queste): lett. a) mancata messa in circolazione; lett. b) il difetto non esisteva al momento della consegna all'acquirente, vettore o spedizioniere; lett. c) il prodotto non era destinato alla vendita commerciale; lett. d) conformità a norma imperativa o provvedimento vincolante; lett. e) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione non permetteva di considerare il prodotto difettoso (state of the art defense); lett. f) per il fabbricante di componenti, se il difetto è dovuto al design del prodotto principale o alle istruzioni ricevute.
Quando si applica
Tizio compra un computer nel 2018. Il processore ha un difetto di progettazione scoperto solo nel 2024. Se il difetto era impossibile da ritenere secondo le conoscenze 2018, il fabbricante è esonerato per lett. e). Caio compra una finestra che si rompe due anni dopo: il produttore prova che la rottura è dovuta a cattiva installazione successiva (lett. b)). Sempronio acquista un medicinale: il medicinale è conforme alla normativa farmaceutica vincolante; non è difettoso solo perché successivamente si scopre effetto collaterale non prevedibile allora.
Connessioni
Art. 118 è il controcanto dell'art. 117 (definizione di difetto) e 120 (onere della prova). Rimandi: art. 119 (messa in circolazione), art. 122 (colpa del danneggiato), Direttiva 85/374 Allegato parte I (state of the art).
Domande frequenti
Cosa significa stato della conoscenza scientifica in art. 118 lett. e)?
È lo stato della tecnica e della scienza al momento della messa in circolazione, globalmente considerato. Se nel 2015 nessuno al mondo poteva scoprire il difetto con i metodi disponibili, il produttore è esonerato nel 2024 quando si scopre.
Se il prodotto subisce danni in trasporto, è difettoso?
No. Se il difetto è sorto durante il trasporto (lett. b)), il produttore non è responsabile. La responsabilità potrebbe passare al vettore o trasportatore.
Un prodotto non destinato alla vendita (es. omaggio) è coperto da responsabilità?
No. Art. 118 lett. c) esonera il produttore se il prodotto non era fabbricato per la vendita o distribuzione a titolo oneroso, né per esercizio professionale.
Se una norma imperativa obbliga a usare una sostanza poi dichiarata pericolosa, il produttore è responsabile?
No. Art. 118 lett. d) esonera: se il produttore seguiva una norma vincolante allora in vigore, non è responsabile anche se quella norma è abolita oggi.
Per i componenti assemblati, chi è responsabile del difetto?
Dipende. Art. 118 lett. f) esonera il fabbricante di una parte se il difetto è nel design del prodotto principale o nelle istruzioni ricevute. Il responsabile è il produttore del prodotto finito.