Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 Cod. Consumo – Tutela in base ad altre disposizioni
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
*2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 134 - Art. 134 Cod.Cons.: Carattere imperativo delle disposizioni→Cod. consumo art. 136 - Art. 136 Cod.Cons.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 133 Codice del Consumo: Garanzia convenzionale→Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e→Articolo 132 Codice del Consumo: Termini→Articolo 138 Codice del Consumo: Agevolazioni e contributi→Articolo 131 Codice del Consumo: Diritto di regresso→Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire→Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore→Articolo 140 Codice del Consumo: Procedura
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le disposizioni del Codice del Consumo non escludono altri diritti riconosciuti al consumatore da altre norme. Per aspetti non previsti dal CDC, si applica il codice civile in tema di contratto di vendita.
Ratio
L'articolo 135 è un'ulteriore clausola di salvaguardia e di apertura sistematica. Sancisce il principio «pro-consumatore»: il CDC è uno strumento di protezione minima, non esaustivo. Il consumatore non è vincolato alle sole norme CDC, ma può utilmente invocare qualsiasi protezione aggiuntiva riconosciuta da altre fonti di diritto (leggi civili, leggi speciali, normativa comunitaria, ordinamenti stranieri se più favorevoli).
La rinascita al codice civile per aspetti non disciplinati dal CDC assicura la continuità e la coerenza dell'ordinamento: il CDC non crea vuoti normativi, ma si integra nel sistema civile preesistente.
Analisi
Il comma 1 è una clausola di cumulabilità assoluta: le disposizioni del CDC «non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico». Ciò significa: (a) il consumatore può invocare sia il CDC sia il codice civile; (b) se una norma civile è più favorevole, la può scegliere; (c) diritti da leggi speciali (sicurezza prodotti, responsabilità medica, diritto dell'ambiente) rimangono validi; (d) protezioni internazionali (es. UNCITRAL, convenzioni bilaterali) non sono escluse.
Il comma 2 è una rinuncia al metodo codificato: «Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita». È un rinvio normativo: se il CDC non disciplina un aspetto (es. condizione sospensiva, termine dilatorio, fideiussione del venditore), valgono le regole civili ordinarie sulla vendita (artt. 1470-1526 cc).
Quando si applica
Si applica universalmente a ogni controversia su vendita di bene di consumo. Se il CDC copre un aspetto (es. conformità, art. 129), e il codice civile lo copre diversamente (es. vizi della cosa, art. 1494-1496 cc), il consumatore può scegliere la fonte più favorevole. Se il CDC non copre un aspetto (es. azione nella garanzia ipotecaria per difetto di consegna), il codice civile integra.
L'applicazione è sistematica: ogni giudice italiano, nel valutare una controversia tra consumatore e venditore, applica prima il CDC, poi il codice civile per i vuoti normativi.
Connessioni
Collegata a tutte le norme del CDC (artt. 1-135) e a tutti i principi del codice civile sulla vendita (artt. 1470-1526 cc), responsabilità civile (artt. 2043-2059 cc), interpretazione dei contratti (artt. 1362-1371 cc). Rimanda anche a leggi speciali (legge sulla sicurezza dei prodotti, direttive europee, normative settoriali). La norma riflette il principio della «protezione minima» della direttiva UE 1999/44/CE.
L'apertura a «altre norme dell'ordinamento giuridico» include anche interpretazioni giurisprudenziali consolidate della Cassazione, principi costituzionali (art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, art. 2 Cost. sui diritti inviolabili).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Tizio compra un televisore presso un negozio
Dopo tre anni scopre un vizio di conformità (schermo difettoso). Secondo il CDC (art. 132), il termine biennale dalla consegna è scaduto, quindi il venditore non è responsabile di un vizio manifestatosi al terzo anno. Tuttavia, Tizio invoca il codice civile (art. 1495 cc) che consente l'azione per vizi «purchessia» della cosa, senza limite temporale specifico (ma con prescrizione ordinaria di 10 anni). Se Tizio prova che il vizio era preesistente alla consegna, il codice civile gli consente di agire oltre il biennio CDC. Il giudice applica il CDC per gli aspetti che copre, e il codice civile come integrazione.
Caso 2: Caso 2
Caio acquista un computer e stipula un contratto che include una condizione sospensiva (pagamento della fattura entro 30 giorni, altrimenti il contratto si scioglie). Il CDC non disciplina le condizioni sospensive. Secondo l'art. 135, comma 2, si applica il codice civile in tema di contratto di vendita (artt. 1353-1357 cc sulle condizioni). La validità e l'interpretazione della condizione seguono le regole civili ordinarie, non il CDC.
Domande frequenti
Posso invocare contemporaneamente il CDC e il codice civile?
Sì: l'art. 135, comma 1 assicura che il CDC non esclude i diritti riconosciuti da altre norme. Se il codice civile mi offre una protezione migliore, posso utilizzarlo insieme al CDC.
Se il CDC scade un termine e il codice civile lo consente ancora, quale vale?
Dipende: il CDC stabilisce termini brevi (2 anni per conformità, 26 mesi per prescrizione). Il codice civile ha termini ordinari (prescrizione decennale per vizi della cosa). Puoi invocare il codice civile come fonte integrativa se il CDC scade.
Aspetti come la condizione sospensiva sono regolati dal CDC?
No: il CDC disciplina conformità, garanzie, rimedi, responsabilità. Aspetti come condizioni, termini dilatori, fideiussione seguono le norme del codice civile sulla vendita (art. 135, comma 2).
Se una legge speciale (es. sicurezza dei prodotti) mi protegge più del CDC, quale vale?
Entrambe sono cumulative: la legge speciale non è esclusa dal CDC. Se la legge sulla sicurezza dei prodotti offre protezione aggiuntiva, puoi farla valere insieme al CDC.
Il CDC è l'unica fonte di protezione del consumatore?
No: è una protezione minima e aggiuntiva. Altre leggi (civili, speciali, internazionali) rimangono valide. Il consumatore beneficia della cumulabilità di tutte le protezioni favorevoli.
Fonti consultate: 2 fontei verificate