Art. 139 Cod. Consumo – Legittimazione ad agire
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:
**a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività televisive;
**b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
*2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.
In sintesi
Associazioni consumatori iscritte hanno legittimazione agire in giudizio per tutelare interessi collettivi; estensione materie televisive e pubblicità farmaceutica.
Ratio
Art. 139 conferisce alle associazioni consumatori soggettività processuale tutela interessi collettivi. Anziché attendere ricorsi individuali, possono agire in giudizio contro condotte lesive che colpiscono molteplicità indistinta soggetti.
Analisi
Comma 1 attribuisce sole associazioni iscritte legittimazione agire violazione interessi collettivi contemplati nel Codice e altre leggi specifiche: leggi 223/1990 e 122/1998 su televisione, d.lgs. 541/1992 pubblicità medicinali.
Quando si applica
Quando associazione iscritta intende agire in giudizio contro pratica commerciale scorretta, clausole vessatorie, violazione diritti credito al consumo, trasmissione televisiva con pubblicità ingannevole, campagna illegale per farmaci.
Connessioni
Strettamente collegati: art. 140 procedura giudiziale, art. 141 composizione stragiudiziale, art. 137 requisiti. Art. 2 definizione interessi collettivi. Direttiva 2009/22/CE legittimazione agire tutela interessi collettivi.
Domande frequenti
Associazione non iscritta può agire in giudizio?
Art. 139 riconosce legittimazione solo iscritte in elenco art. 137. Non iscritta potrebbe agire tutela interessi collettivi art. 2 ma con legittimazione più debole e maggiori oneri.
Quali materie copre un'azione collettiva?
Tutte materie Codice Consumo più specificamente: televisione leggi 223/1990 e 122/1998 e pubblicità farmaci d.lgs. 541/1992. Ogni materia ha requisiti e procedure diverse.
Associazione ha bisogno mandato singoli consumatori?
No, fondamentale. Agisce tutela interessi collettivi in proprio diritto senza necessità mandato individuale. Vantaggio importante per favorire azioni collettive.
Possono agire associazioni consumatori altri Paesi UE?
Sì, se inserite elenco comunitario enti legittimati e riconosciute giurisdizione. Possono agire contro violazioni avvengono in Italia. Forma protezione transnazionale.
Se associazione vince causa, soldi vanno agli associati?
Dipende natura sentenza. Inibizione o correzione effetti: beneficio generale. Condanna pagamento: giudice dispone risarcimenti vanno associazione o fondo consumatori.
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