Art. 141 Cod. Consumo – Composizione extragiudiziale delle controversie
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
*2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01,
relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
*3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
*4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
*5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
In sintesi
Procedure di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, da attivare prima del giudice, presso camere di commercio e organismi legittimati.
Ratio
Art. 141 implementa strategia di deflazione contenzioso attraverso meccanismi alternativi alla giustizia statale. Procedure extragiudiziali sono meno costose, più veloci e facilmente comprensibili per consumatori.
Analisi
Comma 1 consente alle parti attivare procedure composizione stragiudiziale via telematica o tradizionale. Comma 2 prevede Ministero comunichi Commissione europea elenco organismi conformi raccomandazioni UE 98/257/CE e 2001/310/CE.
Quando si applica
In qualunque controversia tra consumatore e professionista dove entrambi accettino tentare composizione stragiudiziale. Esempi: reclami prodotti difettosi, disaccordi corrispettivi, controversie cancellazione contratti, dispute su garanzia.
Connessioni
Correlati: art. 140 comma 2 associazioni consumatori possono attivare conciliazione, art. 2 interessi collettivi. Direttiva 2013/11/UE ADR e Regolamento UE 524/2013 ODR. Legge 580/1993 ordinamento camere commercio.
Domande frequenti
Procedure stragiudiziali sono obbligatorie?
No, facoltative. Consumatore e professionista devono entrambi accettare attivare procedura. Nessuno è costretto. Se scelgono devono seguire iter stabilito.
Quale organo presiede procedura stragiudiziale?
Può essere camera commercio art. 4 legge 580/1993 oppure organismo privato iscritto elenco comunitario art. 141 comma 2. Entrambi rispondono criteri trasparenza e imparzialità UE.
Consumatore perde diritto ricorso giudice?
No. Art. 141 comma 5 è esplicito: consumatore ha sempre diritto adire giudice indipendentemente esito procedura stragiudiziale. Garanzia irrinunciabile.
Quanto tempo dura una procedura stragiudiziale?
Dipende organismo e complessità controversia. Generalmente procedura camera commercio dura 2-4 mesi. Procedure private possono variare. Consigliabile chiedere informazioni.
Se procedura fallisce, posso ricorrere giudice?
Sì, assolutamente. Nulla vieta ricorso successivo tribunale. Art. 141 comma 5 lo garantisce esplicitamente. Esito negativo non pregiudica diritto d'azione.
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