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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 140 Cod. Consumo – Procedura

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

**a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

**b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

**c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

*2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura e’, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

*3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

*4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

*5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

*6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

*7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché’, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

*8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

*9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

*10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

*11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

*12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ricorso tribunale per inibire atti comportamenti lesivi interessi collettivi
  • Adozione misure per correggere eliminare effetti dannosi violazioni
  • Pubblicazione sentenza su quotidiani nazionali/locali quando appropriato
  • Facoltà conciliazione stragiudiziale presso camere commercio entro 60 giorni
  • Inibizione praticabile solo dopo lettera raccomandata richiesta cessazione

Procedura per azioni collettive: il tribunale può inibire condotte lesive, correggere i danni e ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali nazionali.

Ratio

Art. 140 disciplina procedimento e rimedi concreti disponibili quando associazione agisce tutela interessi collettivi. Scelta di procedimento accelerato e rimedi flessibili realizza tutela rapida ed effettiva.

Analisi

Comma 1 descrive tre rimedi principali: inibizione, misure correttive, pubblicazione sentenza. Comma 2 introduce fase preliminare facoltativa conciliazione presso camere commercio o organismi extragiudiziali art. 141 con termine massimo 60 giorni.

Quando si applica

Quando associazione consumatori ricorre giudice per ottenere inibizione pratica scorretta. Fondamento processuale di migliaia azioni collettive in Italia, dalle clausole vessatorie al credito, dalla pubblicità ingannevole al recesso.

Connessioni

Direttamente correlati: art. 139, 141, art. 2 interessi collettivi. Artt. 1-6 definizioni principi. Codice procedura civile questioni processuali. Direttiva 2009/22/CE quadro europeo.

Domande frequenti

È necessario inviare lettera prima ricorso?

Sì, art. 140 comma 5 lo richiede: azione proponibile solo dopo 15 giorni invio lettera raccomandata con avviso ricevimento al responsabile, chiedendogli cessazione.

Quale tribunale è competente?

In generale tribunale del luogo dove comportamento lesivo è stato posto in essere o effetti si sono manifestati. Se interessate molte regioni, competenza può variare.

Quanto tempo dura un'azione collettiva?

Dipende dalla complessità. Fase conciliazione dura fino 60 giorni. Processo vero e proprio può durare mesi o anni a seconda carico tribunale.

Se giudice ordina correzione e azienda non obbedisce?

Giudice fissa termine adempimento. Non obbedendo, giudice dispone pagamento somma da 516 a 1032 euro per ogni giorno ritardo quale sanzione civile.

Pubblicazione sentenza è obbligatoria?

No, facoltativa. Giudice ordina pubblicazione solo se ritiene possa contribuire a correggere eliminare effetti violazione accertata. Dipende gravità e diffusione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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