Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 145 Cod. Consumo – Competenze delle regioni e delle province autonome

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

In sintesi

  • L'art. 145 Cod. Cons. è una norma di salvaguardia: fa salve le competenze legislative di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di educazione e informazione del consumatore.
  • Riconosce la natura concorrente dell'azione di tutela del consumatore tra Stato ed enti territoriali.
  • Evita che il Codice del Consumo, fonte statale, comprima gli interventi regionali già adottati o adottabili nelle materie di rispettiva competenza.
  • Si applica soprattutto alle attività di informazione, educazione e orientamento del consumatore, non alla disciplina civilistica dei contratti.
  • Va letta in coordinamento con il riparto di competenze ex art. 117 Cost.
Indice dei contenuti

L'art. 145 del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) chiude la Parte dedicata all'educazione e all'informazione del consumatore con una disposizione apparentemente di dettaglio, ma in realtà di sistema. Si tratta di una clausola di salvaguardia che, nel disegnare i rapporti tra la fonte statale e le fonti regionali, riconosce e preserva lo spazio normativo di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La norma stabilisce, in via generale, che restano ferme le disposizioni adottate da tali enti nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore. È, dunque, una regola di coordinamento tra livelli di governo, più che una regola sostanziale di tutela.

La ratio: un sistema multilivello di tutela del consumatore

La protezione del consumatore non è materia monopolizzata dallo Stato. Storicamente, prima ancora dell'adozione del Codice, numerose Regioni avevano legiferato in tema di sportelli informativi, campagne educative, sostegno alle associazioni dei consumatori e orientamento all'acquisto consapevole. La ratio dell'art. 145 è quella di evitare che l'intervento codificatorio statale operi un effetto di sostituzione o abrogazione tacita di queste discipline, riconoscendo che la tutela del consumatore si realizza attraverso un sistema multilivello, in cui Stato ed enti territoriali concorrono ciascuno secondo le proprie attribuzioni.

L'ambito oggettivo: educazione e informazione, non disciplina dei contratti

Il perimetro della norma è circoscritto. Essa fa salve le competenze regionali "in materia di educazione e informazione del consumatore": si riferisce dunque alle attività promozionali, formative e di orientamento, non alla disciplina dei rapporti contrattuali, delle clausole vessatorie o delle pratiche commerciali scorrette, che restano ancorate alla fonte statale e, a monte, all'armonizzazione europea. La distinzione è essenziale: l'azione regionale tipicamente si muove sul terreno delle politiche pubbliche e dei servizi al cittadino-consumatore, mentre la regolazione del mercato e dei rapporti privati resta affidata al legislatore nazionale.

Il rapporto con l'art. 117 della Costituzione

L'art. 145 non può essere letto isolatamente, ma va calato nel riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost. La "tutela del consumatore" non figura come materia autonoma nell'elenco costituzionale: essa si colloca all'intersezione tra la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, riservati allo Stato, e materie di competenza concorrente o residuale regionale, come il commercio, la formazione professionale e i servizi alla persona. La clausola di salvaguardia opera quindi come strumento di raccordo, riconoscendo che le Regioni possono legittimamente intervenire dove la loro competenza si estende, senza che il Codice ne pregiudichi l'esercizio.

La posizione delle Province autonome

Il richiamo espresso alle Province autonome di Trento e Bolzano non è casuale. Tali enti godono, in forza dello statuto speciale di autonomia, di competenze legislative ampliate rispetto alle Regioni a statuto ordinario. La norma ne tiene conto, includendole espressamente nel novero dei soggetti le cui disposizioni restano ferme, così da evitare conflitti tra la fonte statale e l'autonomia speciale costituzionalmente garantita.

Profili pratici e portata applicativa

Sul piano operativo, l'art. 145 raramente viene invocato nel contenzioso tra consumatore e professionista, perché non incide sul rapporto privato. La sua rilevanza emerge piuttosto nel rapporto tra enti pubblici: quando ci si interroga sulla legittimità di una legge regionale in materia di informazione del consumatore, o sulla sovrapposizione tra iniziative statali e regionali. In via generale, la disposizione orienta l'interprete verso una lettura non conflittuale, favorendo il coordinamento e la complementarità degli interventi.

Criticità e prospettive

La principale criticità risiede nella genericità della formula. Definire con precisione dove finisce l'"educazione e informazione" regionale e dove inizia la regolazione statale del mercato è operazione non sempre agevole. La sovrapposizione tra campagne informative regionali e disciplina nazionale delle pratiche commerciali può generare zone grigie. La tendenza interpretativa privilegia comunque la cooperazione tra livelli, in coerenza con il principio di leale collaborazione che governa i rapporti tra Stato e autonomie territoriali.

Il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie

L'art. 145 è espressione, sul terreno specifico della tutela del consumatore, del principio di leale collaborazione che governa i rapporti tra Stato e autonomie territoriali. In via generale, tale principio impone ai diversi livelli di governo di esercitare le rispettive competenze in modo coordinato e non conflittuale, evitando sovrapposizioni e ricercando, ove possibile, soluzioni concertate. La clausola di salvaguardia favorisce questo approccio, perché muove dalla premessa che l'intervento statale e quello regionale possano coesistere, ciascuno nel proprio ambito, contribuendo entrambi a una più efficace protezione del consumatore. L'interprete è così orientato a privilegiare letture che valorizzino la complementarità anziché il conflitto.

Il consumatore come destinatario di politiche pubbliche

Al di là del rapporto contrattuale con il professionista, il consumatore è anche destinatario di politiche pubbliche di informazione, educazione e sostegno. È proprio su questo versante che l'art. 145 dispiega la sua portata, riconoscendo che gli enti territoriali, più vicini al cittadino, possono efficacemente promuovere iniziative di sensibilizzazione, sportelli di assistenza, progetti formativi e sostegno alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori. La norma, in questa prospettiva, contribuisce a delineare un modello di tutela non solo difensivo, ma anche promozionale e preventivo, in cui la consapevolezza del consumatore è coltivata attraverso l'azione coordinata dei diversi livelli istituzionali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 145 del Codice del Consumo?

Stabilisce che restano ferme le disposizioni adottate da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore. È una clausola di salvaguardia delle competenze territoriali.

L'art. 145 riguarda i contratti tra consumatore e venditore?

No. La norma riguarda le attività di educazione e informazione del consumatore, non la disciplina dei contratti, delle clausole vessatorie o delle pratiche commerciali, che restano di competenza statale ed europea.

Perché la norma cita espressamente Trento e Bolzano?

Perché le Province autonome godono di competenze legislative ampliate in forza dello statuto speciale. Il richiamo evita conflitti tra la fonte statale e l'autonomia speciale costituzionalmente garantita.

Una Regione può legiferare in materia di consumatori?

Sì, nei limiti delle proprie competenze costituzionali, in particolare sul terreno dell'educazione, informazione e orientamento del consumatore. L'art. 145 riconosce e preserva questo spazio normativo.

Con quale norma costituzionale va letto l'art. 145?

Va letto in coordinamento con l'art. 117 della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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