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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 145 Cod. Consumo – Competenze delle regioni e delle province autonome

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sfera riservata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
  • Materie: educazione e informazione del consumatore
  • Ambito: esercizio delle competenze legislative regionali proprie
  • Clausola salvatoria che riconcilia diritto statale con autonomia territoriale

Sono salvaguardate le disposizioni regionali e provinciali autonome in materia di educazione e informazione del consumatore esercitate nelle proprie competenze.

Ratio

Art. 145 rispecchia principio del federalismo cooperativo italiano: il Codice Consumo è diritto statale omogeneo per tutto territorio, ma Regioni e Province autonome mantengono uno spazio di autonomia legislativa nelle materie di loro competenza, segnatamente educazione e informazione.

Analisi

La disposizione è brevissima e ha funzione puramente ricognitiva. Stabilisce che leggi regionali e provinciali autonome già adottate, o da adottarsi, in materia di educazione e informazione del consumatore restano valide e in vigore anche se Codice Consumo disciplina la materia a livello nazionale.

Quando si applica

La norma è genericamente applicabile, ma diventa rilevante quando sorga conflitto tra una norma regionale di educazione consumeristica e il Codice Consumo. In tal caso norma regionale è legittima se rientra nelle competenze regionali anche se più ristrittiva rispetto al Codice.

Connessioni

Correlati: art. 144, 143. A livello costituzionale: artt. 117-120 Cost. competenze legislative Regioni, art. 9 Cost. promozione cultura. Leggi regionali sulla tutela e informazione consumatore, d.lgs. 281/1997 Conferenza Stato-Regioni.

Domande frequenti

Le Regioni possono modificare diritti sostanziali consumatori?

No. Art. 145 salva solo disposizioni in materia di educazione e informazione. Non consentono modifiche diritti sostanziali recesso, garanzia ecc. che rimangono disciplinati Codice Consumo in modo uniforme.

Una norma regionale può aggravare diritti rispetto Codice?

Sì, se rientra nella competenza educazione e informazione. Una Regione può ad esempio obbligare professionisti a fornire maggiori informazioni norma più protettiva.

Quali sono esempi di norme regionali legittime ex art. 145?

Programmi educazione scolastica, campagne pubbliche informazione, regolamentazione locale pratiche educazione finanziaria, istituzione sportelli consulenza consumatori, iniziative sensibilizzazione.

Una norma regionale può contrastare Codice Consumo?

No, se riguarda diritti sostanziali. Art. 145 salva solo norme educazione e informazione. Una norma che riducesse diritto recesso sarebbe illegittima e annullata dalla Corte Costituzionale.

Le Province autonome hanno competenze speciali?

Sì, godono di statuto speciale che amplia competenze. Art. 145 specificamente le nomina insieme alle Regioni, riconoscendo loro ruolo nella legislazione educazione informazione consumatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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