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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 136 Cod. Consumo – Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

*2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.

*3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

*4. È compito del Consiglio:

**a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

**b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

**c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

**d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

**e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

**f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

**g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;

**h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

In sintesi

  • Consiglio composto da rappresentanti associazioni consumatori e organi di governo
  • Nomina con decreto presidenziale, durata triennale
  • Funzioni: pareri su norme, proposte tutela, studi, diffusione informazioni, giustizia
  • Raccordi con organismi analoghi nazionali e internazionali

Il Consiglio nazionale dei consumatori, istituito presso il Ministero, riunisce rappresentanti delle associazioni iscritte e promuove tutela dei diritti dei consumatori.

Ratio

La norma costituisce un organo collegiale stabile di consultazione e proposta nel campo della tutela dei consumatori. Nasce dall'esigenza di dare voce organizzata agli interessi dei consumatori presso le istituzioni, sia nazionali che comunitarie.

Analisi

L'art. 136 istituisce il Consiglio presso il Ministero con rappresentanti di associazioni iscritte ex art. 137 e delegato della Conferenza di cui al d.lgs. 281/1997.

Quando si applica

La norma si applica in questioni riguardanti composizione, struttura, funzioni del Consiglio nazionale. Interessa associazioni consumatori, enti pubblici, professionisti che monitorano l'evoluzione normativa.

Connessioni

Collegati: art. 137, 138, 139, 140-141. A livello comunitario: direttive sulla tutela del consumatore.

Domande frequenti

Come si fa a far parte del Consiglio?

L'associazione deve essere iscritta in elenco ministeriale ex art. 137. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio.

Quali sono i compiti principali?

Esprimere pareri su schemi normativi, formulare proposte, promuovere ricerche, elaborare programmi informativi, favorire accesso alla giustizia, coordinare politiche regionali.

Chi può partecipare alle riunioni?

Rappresentanti associazioni iscritte di diritto. Il Consiglio può invitare enti ambientalisti, cooperative, organismi regolatori, categorie economiche, amministrazioni pubbliche, esperti.

Il parere è vincolante?

No, esprime pareri consultivi. Il legislatore può non seguirli, ma raccolgono il punto di vista organizzato dei consumatori.

Quale ministero sovrintende?

Ministero delle attività produttive, oggi Ministero sviluppo economico. Si avvale della struttura e del personale del ministero.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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