← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: perché la disciplina delle clausole vessatorie esiste

I contratti tra professionista e consumatore sono quasi sempre contratti per adesione: il testo è redatto unilateralmente da chi offre il bene o il servizio, mentre la controparte si limita a sottoscriverlo. Questa asimmetria strutturale è il motivo per cui il legislatore europeo, con la Direttiva 93/13/CEE, ha imposto a tutti gli Stati membri un controllo sostanziale del contenuto contrattuale, andando oltre la classica autonomia privata dell’art. 1322 c.c.

L’Italia ha recepito la direttiva prima con gli artt. 1469-bis e seguenti del Codice civile, poi confluiti negli artt. da 33 a 38 del Codice del Consumo. La Direttiva (UE) 2019/2161 (Omnibus) ha rafforzato l’apparato sanzionatorio, prevedendo che le autorità nazionali (in Italia l’AGCM, ex art. 37-bis Cod. Cons.) possano irrogare sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo per l’uso reiterato di clausole vessatorie nelle condizioni generali.

Il criterio chiave dell’art. 33 è lo squilibrio significativo: non ogni asimmetria è vessatoria, ma solo quella che, valutato il contratto nel suo complesso (art. 34, c. 1), penalizza la posizione del consumatore in modo apprezzabile. La valutazione è oggettiva: la buona fede soggettiva del professionista è irrilevante.

Quando una clausola è presuntivamente vessatoria

Il comma 2 dell’art. 33 elenca venti tipologie di clausole presunte vessatorie. La presunzione è relativa: il professionista può vincerla provando, ai sensi dell’art. 34, c. 5, che la singola clausola è stata oggetto di trattativa individuale. Tra le più ricorrenti:

La lista nera dell’art. 36 Cod. Cons. è più rigida: sono nulle in ogni caso, anche se trattate, le clausole che escludono la responsabilità del professionista per morte o danno alla persona, escludono le azioni in caso di inadempimento e impongono l’adesione a clausole non conosciute prima della conclusione del contratto.

Caso 1: la palestra che trattiene l’anticipo

Scenario. Tizio sottoscrive un abbonamento annuale presso la palestra gestita da Caio S.r.l., versando un anticipo di 600 euro. Il modulo prestampato prevede che, in caso di recesso del consumatore, l’anticipo sia trattenuto a titolo di penale; nulla è previsto per il caso opposto, in cui sia la palestra a chiudere o a sospendere il servizio. Dopo tre mesi la struttura interrompe l’erogazione per ristrutturazione e Caio S.r.l. rifiuta il rimborso.

Come si legge in pratica. La clausola ricade nella lett. e del comma 2: la trattenuta unilaterale dell’anticipo, senza un meccanismo simmetrico a favore del consumatore in caso di inadempimento del professionista, determina lo squilibrio significativo richiesto dall’art. 33. La presunzione di vessatorietà non è superata da una semplice sottoscrizione separata: occorrerebbe la prova di una trattativa concreta sul punto, che nelle palestre standardizzate non esiste. Tizio può invocare la nullità di protezione ex art. 36 e domandare la restituzione dell’intero anticipo, oltre agli interessi legali dalla messa in mora ai sensi dell’art. 1224 c.c.

Documenti. Modulo di adesione, ricevuta del versamento, comunicazione di sospensione del servizio, eventuale reclamo scritto inviato via PEC.

Caso 2: la penale manifestamente eccessiva nel contratto di telefonia

Scenario. Sempronio attiva una linea internet domestica con l’operatore Mevio S.p.A.: il contratto prevede una durata minima di 24 mesi e una penale di 480 euro in caso di disattivazione anticipata, pari a venti volte il canone mensile. Dopo otto mesi Sempronio cambia residenza in un comune non coperto dalla rete e chiede la disattivazione; Mevio S.p.A. addebita l’intera penale.

Come si legge in pratica. La clausola rientra nella lett. f del comma 2 dell’art. 33: una penale è manifestamente eccessiva quando supera in modo sproporzionato il pregiudizio effettivamente subito dal professionista per la cessazione anticipata. La giurisprudenza di merito tende a parametrare l’importo legittimo ai costi residui non ammortizzati (modem, attivazione, eventuali sconti commerciali già goduti). Lo squilibrio si valuta in concreto: 480 euro su una fornitura non più tecnicamente erogabile per fatto non imputabile al consumatore è presuntivamente vessatorio. Sempronio può eccepire la nullità parziale della clausola; il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque ridurre la penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. Importante: la Delibera AGCom 487/18/CONS ha già tipizzato come abusive le penali sproporzionate nei contratti di comunicazione elettronica.

Documenti. Contratto di fornitura, condizioni generali, certificato di residenza nel nuovo comune, verifica di copertura sul sito dell’operatore, fattura con addebito della penale.

Caso 3: il foro derogato nel contratto di acquisto online

Scenario. Calpurnia, residente a Lecce, acquista un elettrodomestico da 1.200 euro sul sito web di Mevio S.r.l., con sede legale a Milano. Le condizioni generali, accettate con un click su una casella precompilata, attribuiscono in via esclusiva al Tribunale di Milano la competenza per ogni controversia. Il prodotto arriva difettoso e il venditore rifiuta la sostituzione.

Come si legge in pratica. L’art. 33, c. 2, lett. u, presume vessatoria la clausola che deroga al foro del consumatore. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio per cui il foro esclusivo del consumatore è quello di residenza o domicilio elettivo, derogabile solo con trattativa individuale effettiva. Una casella precompilata accettata con un click non integra trattativa: si tratta di una clausola standard, predisposta unilateralmente, soggetta alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c. e contemporaneamente alla nullità di protezione dell’art. 36 Cod. Cons. Calpurnia può quindi promuovere la causa al Tribunale di Lecce e il convenuto non può eccepire utilmente l’incompetenza.

Documenti. Ordine di acquisto, condizioni generali nella versione vigente al momento dell’acquisto, ricevuta di pagamento, segnalazione del difetto al venditore.

Caso 4: la fideiussione “omnibus” del coniuge

Scenario. La banca Mevio S.p.A. concede a Tizio, imprenditore individuale, un’apertura di credito di 50.000 euro per la sua attività. Contestualmente fa sottoscrivere alla moglie Calpurnia, casalinga estranea all’impresa, una fideiussione “omnibus” che garantisce non solo l’apertura attuale ma qualsiasi futura esposizione di Tizio verso la banca, senza tetto e senza termine. Anni dopo Tizio accumula nuovi debiti e la banca escute Calpurnia.

Come si legge in pratica. Quando il fideiussore è un familiare non imprenditore che presta garanzia per finalità estranee all’attività professionale di chi gestisce l’impresa, la Corte di giustizia UE ha chiarito che il garante va qualificato come consumatore: si applica quindi il Codice del Consumo. La clausola che estende la garanzia a obbligazioni future indeterminate, senza limite quantitativo né temporale, determina uno squilibrio significativo nel senso dell’art. 33 ed è presuntivamente vessatoria. La nullità di protezione opera solo sulla clausola di estensione: la fideiussione resta valida limitatamente all’apertura di credito originariamente garantita e attualmente in essere alla data della sottoscrizione.

Documenti. Modulo di fideiussione, contratto di apertura di credito principale, estratti conto, comunicazione di escussione, eventuale comunicazione preventiva ex art. 1956 c.c.

Caso 5: la trattativa individuale che esclude la vessatorietà

Scenario. Sempronio acquista un’auto usata di pregio da Caio S.r.l. per 35.000 euro. Prima della firma le parti si scambiano via PEC quattro bozze del contratto in dieci giorni: Sempronio chiede e ottiene di ridurre la penale per ritardato pagamento dal 5% al 2% e di introdurre una garanzia convenzionale di 18 mesi, ma in cambio accetta una clausola che limita la responsabilità del venditore per i vizi occulti diversi da quelli strutturali, già emersi al collaudo. Sorta una controversia su un vizio minore, Sempronio invoca la vessatorietà della clausola.

Come si legge in pratica. Ai sensi dell’art. 34, c. 4 e 5, non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale. La prova della trattativa grava sul professionista. Nel caso descritto la sequenza di bozze, le modifiche reciprocamente accolte e l’esistenza di un trade-off documentato (riduzione della penale a favore di Sempronio in cambio della delimitazione della garanzia) consentono al venditore di superare la presunzione di vessatorietà. La clausola, dunque, è valida e Sempronio non può pretendere la riparazione del vizio minore escluso.

Documenti. Carteggio PEC con le bozze contrattuali, mail con le proposte di modifica, verbale di collaudo, contratto finale sottoscritto con doppia firma.

Cenno ai contratti B2B: il parallelismo con il D.Lgs. 231/2002

L’art. 33 Cod. Cons. si applica solo ai contratti tra professionista e consumatore. Nei contratti tra imprese (B2B) non esiste una disciplina speculare; il legislatore ha però introdotto un controllo analogo, limitato al profilo dei termini di pagamento, con il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, modificato dal D.Lgs. 192/2012. L’art. 7 del decreto qualifica come gravemente inique e quindi nulle le clausole che, in modo manifestamente sproporzionato per il creditore, escludano l’applicazione degli interessi di mora, deroghino al termine legale di pagamento o limitino il diritto al risarcimento dei costi di recupero. Si tratta di una nullità di protezione strutturalmente analoga a quella dell’art. 36 Cod. Cons., benché circoscritta al contenuto economico del pagamento.

Quando chiedere una verifica

I contratti standardizzati, le condizioni generali pubblicate sui siti e i moduli prestampati di banche, telco, palestre, scuole private e venditori online sono il terreno tipico in cui sorgono clausole presuntivamente vessatorie. Una valutazione preventiva è opportuna prima di firmare un contratto di rilevante importo o di lunga durata, oppure quando si riceve una richiesta di pagamento fondata su una clausola predisposta unilateralmente. Per orientarsi tra le diverse figure di tutela e i tempi di reazione è possibile rivolgersi a un professionista qualificato attraverso il marketplace di Fisco Investimenti.

Norme e fonti collegate

Fonti consultabili

Domande frequenti

Una clausola vessatoria sottoscritta separatamente è comunque valida?
No. La sottoscrizione separata prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. assolve a una funzione formale per i contratti B2B, ma nei rapporti tra professionista e consumatore non è sufficiente: ai sensi dell’art. 34, c. 5, occorre la prova di una trattativa individuale effettiva sul punto specifico.

Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di una clausola vessatoria?
Sì. La nullità di protezione dell’art. 36 Cod. Cons. è rilevabile d’ufficio dal giudice, in qualunque stato e grado del processo, purché operi nell’interesse del consumatore.

Che cosa succede se la clausola viene dichiarata nulla?
La clausola vessatoria è nulla, ma il contratto resta valido per il resto (art. 36, c. 1). Si parla di nullità parziale necessaria: il professionista non può ottenere la caduta dell’intero contratto sulla base della nullità della singola clausola che lo favoriva.

Le clausole vessatorie si applicano anche al fideiussore?
Sì, quando il fideiussore agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale propria. La Corte di giustizia UE ha riconosciuto la qualifica di consumatore al familiare garante non coinvolto nell’impresa garantita.

L’AGCM può sanzionare l’uso di clausole vessatorie nelle condizioni generali?
Sì. L’art. 37-bis Cod. Cons. attribuisce all’AGCM il potere di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni generali e di irrogare sanzioni pecuniarie, rafforzate dalla Direttiva (UE) 2019/2161 fino al 4% del fatturato annuo nei casi più gravi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.