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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: la funzione dell’obbligo dichiarativo

L’art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e la norma di apertura del sistema di accertamento delle imposte sui redditi e fissa la regola che innesca l’intero rapporto tributario: la presentazione annuale della dichiarazione da parte di ogni soggetto passivo. Si tratta della traduzione operativa del principio di capacita contributiva dell’art. 53 della Costituzione: il contribuente porta a conoscenza del Fisco la propria situazione reddituale, autoliquida l’imposta e ne effettua il versamento. Non e l’Ufficio a determinare il tributo, ma il contribuente sulla base degli elementi attivi e passivi indicati nei quadri.

La centralita della dichiarazione spiega la regola di chiusura contenuta nell’art. 1: i redditi privi di indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. La mancata esposizione, anche solo di una posta reddituale, espone alla sanzione per infedele o, nei casi piu gravi, per omessa dichiarazione. Negli esempi che seguono Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Calpurnia rappresentano cinque situazioni ricorrenti: lavoratore dipendente, socio di societa, pensionato, non residente, ente non commerciale.

Chi e soggetto passivo e quale modello presenta

L’art. 1 individua i soggetti passivi rinviando alla disciplina sostanziale del TUIR. Sono obbligati alla dichiarazione le persone fisiche residenti e non residenti (art. 2 TUIR); le societa semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 5 TUIR), con tassazione per trasparenza in capo ai soci; le societa di capitali, cooperative ed altri enti commerciali soggetti a IRES (art. 73 TUIR); gli enti non commerciali per i redditi diversi da quelli istituzionali. A ciascuna categoria corrisponde un modello: REDDITI PF, REDDITI SP, REDDITI SC, REDDITI ENC. Il modello 730 e una modalita semplificata per lavoratori dipendenti e pensionati con redditi compatibili; il modello IRAP riguarda l’imposta regionale sulle attivita produttive, distinta dalle imposte sui redditi ma raccordata nei termini.

Presupposti, esoneri e regola sui redditi non indicati

Il presupposto dell’obbligo e il possesso, nell’anno d’imposta, di redditi delle categorie indicate dagli artt. 6 e seguenti del TUIR. L’obbligo permane anche quando, per effetto di oneri deducibili, detrazioni o ritenute, l’imposta finale e pari a zero: la dichiarazione resta l’atto attraverso cui si esercitano le detrazioni e si dichiarano i crediti. Gli esoneri sono tassativi: redditi solo esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, redditi fondiari sotto soglie minime, sola abitazione principale con pertinenze. Titolari di partita IVA, soggetti obbligati alle scritture contabili e chi ha conseguito plusvalenze o redditi diversi non beneficiano mai dell’esonero automatico. La regola di chiusura sui redditi non indicati e centrale: cio che non emerge dalla dichiarazione non e considerato dichiarato, e in sede di controllo l’omessa esposizione e equiparata all’occultamento secondo le soglie del D.Lgs. 471/1997.

Caso 1: lavoratore dipendente con secondo immobile locato a canone concordato

Scenario. Tizio e lavoratore dipendente di un’azienda metalmeccanica milanese, con CU rilasciata dal sostituto d’imposta che ha gia operato le ritenute IRPEF. Nel corso dell’anno ha locato a Caio, con contratto a canone concordato, un appartamento ricevuto in eredita a Roma. Tizio non possiede partita IVA ne altri redditi.

Come si legge in pratica. Tizio non e esonerato: il reddito fondiario diverso dall’abitazione principale fa scattare l’obbligo dichiarativo. Puo presentare il modello 730 tramite CAF o sostituto, oppure optare per la cedolare secca sui canoni, indicando il reddito nel quadro B. Anche se per effetto di detrazioni l’imposta finale dovesse risultare nulla, la dichiarazione resta dovuta.

Documenti. CU del datore di lavoro, contratto di locazione registrato, ricevute dei canoni, eventuale opzione per la cedolare secca, visura catastale, ricevute di oneri deducibili e detraibili (spese sanitarie, interessi mutuo, ristrutturazioni).

Caso 2: socio di S.n.c. con perdita d’esercizio

Scenario. Caio e socio al 50% di una S.n.c. che gestisce un laboratorio artigianale. Nell’anno la societa ha registrato una perdita d’esercizio. Caio non ha altri redditi rilevanti se non un piccolo conto deposito che eroga interessi gia assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

Come si legge in pratica. La S.n.c. presenta il modello REDDITI SP ed imputa la perdita pro quota ai soci secondo il principio di trasparenza (art. 5 TUIR). Caio, in quanto socio, deve presentare il modello REDDITI PF anche se gli interessi bancari sono fuori dal perimetro dichiarativo: la quota di perdita imputata e un elemento reddituale negativo che va indicato, perche potra essere portata in compensazione nei periodi successivi nei limiti previsti dal TUIR. L’omessa indicazione farebbe perdere il riporto.

Documenti. Bilancio della S.n.c., prospetto di riparto della perdita, modello REDDITI SP con quadro RH replicato in capo al socio, certificazioni bancarie sugli interessi.

Caso 3: pensionato con sola abitazione principale e nessun altro reddito

Scenario. Sempronio e pensionato e percepisce un trattamento INPS dal quale il sostituto opera le ritenute. Non ha altri redditi, non ha partita IVA, possiede unicamente l’abitazione principale con due pertinenze (cantina e box), senza canoni di locazione.

Come si legge in pratica. Sempronio rientra nelle ipotesi di esonero: percepisce solo redditi gia tassati alla fonte e possiede l’abitazione principale, che non genera reddito imponibile IRPEF. Puo non presentare la dichiarazione, salvo voglia far valere oneri deducibili o detrazioni non riconosciuti dal sostituto, oppure recuperare un credito d’imposta: in tal caso la dichiarazione e facoltativa ma diventa lo strumento per il rimborso. Bastano un piccolo reddito da locazione o una plusvalenza occasionale per far venir meno l’esonero.

Documenti. CU INPS, visura catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze, eventuali fatture e ricevute di spese sanitarie o di ristrutturazione potenzialmente detraibili.

Caso 4: non residente con immobile locato in Italia

Scenario. Mevio risiede stabilmente in Germania, dove svolge attivita lavorativa. Possiede in Italia un appartamento a Bologna, che concede in locazione a uso abitativo ordinario. Non e iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia e non ha qui il centro dei suoi interessi vitali.

Come si legge in pratica. Mevio e non residente (art. 2 TUIR). L’art. 1 del D.P.R. 600/1973 conferma che i non residenti dichiarano solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato: il reddito da locazione e prodotto in Italia ed e qui tassabile, in linea anche con la Convenzione Italia-Germania, che attribuisce il diritto di tassazione allo Stato di ubicazione dell’immobile. Mevio presenta il modello REDDITI PF compilando il quadro RB e indicando nel frontespizio lo Stato di residenza. Puo optare per la cedolare secca se ne ricorrono i presupposti; l’imposta versata in Italia sara considerata in Germania secondo il credito d’imposta convenzionale.

Documenti. Contratto di locazione registrato, ricevute dei canoni, certificato di residenza fiscale tedesco, codice fiscale italiano, eventuale designazione di rappresentante fiscale.

Caso 5: ente non commerciale con attivita marginale commerciale

Scenario. L’associazione culturale rappresentata dalla presidente Calpurnia organizza concerti aperti al pubblico con vendita di biglietti. Nell’anno svolge anche un’attivita commerciale marginale (gestione di un piccolo bookshop interno), distinta dall’attivita istituzionale di promozione musicale.

Come si legge in pratica. L’associazione e un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lett. c), TUIR). L’art. 1 del D.P.R. 600/1973 impone di presentare il modello REDDITI ENC per i redditi diversi da quelli istituzionali, in particolare i ricavi del bookshop, da tenere contabilmente separati. La dichiarazione e obbligatoria anche se l’esercizio chiude in pareggio. La perdita della qualifica di ente non commerciale puo derivare dalla prevalenza dell’attivita commerciale su quella istituzionale, con effetti significativi sul regime fiscale: per questo la corretta esposizione nei quadri e dirimente.

Documenti. Statuto, libri sociali, rendiconto economico-finanziario, registri IVA dell’attivita commerciale, eventuale iscrizione al RUNTS, prospetto di separazione contabile.

Omessa, infedele e ravvedimento

La sanzione per omessa dichiarazione si applica quando la dichiarazione non e presentata o e trasmessa oltre novanta giorni dalla scadenza ordinaria; oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa anche se inviata successivamente, ferma la sua utilita come titolo per la riscossione di quanto indicato. La sanzione per infedele dichiarazione si applica invece quando la dichiarazione e tempestiva ma contiene un’indicazione inferiore al dovuto. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare le violazioni con sanzioni ridotte, purche non siano gia iniziati accessi, ispezioni o verifiche formali. Le integrative si distinguono fra integrativa a favore e integrativa a sfavore, con effetti diversi sui termini di rimborso e sulla decadenza dei poteri di controllo.

Quando chiedere una verifica

Le ipotesi in cui conviene una verifica preventiva sono ricorrenti: trasferimenti di residenza in entrata o in uscita dall’Italia, partecipazioni in societa estere, redditi prodotti in piu Stati con applicazione di convenzioni, perdite riportabili, regimi opzionali (cedolare secca, forfettario, trasparenza), liquidazione o trasformazione di societa, patrimoni ereditati con beni esteri. Una verifica anticipata aiuta a scegliere il modello corretto, evitare la perdita di benefici fiscali e ridurre il rischio di contestazioni. Per individuare un professionista qualificato puo essere utile la piattaforma Trova un esperto, che orienta in funzione dell’esigenza e della complessita del caso.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Devo presentare la dichiarazione anche se non devo pagare imposte? Si, se sussiste il presupposto del possesso di redditi imponibili. L’imposta finale pari a zero non equivale a esonero: la dichiarazione resta lo strumento per esercitare detrazioni, far valere oneri deducibili e dichiarare crediti.

Quando un non residente deve dichiarare in Italia? Quando produce nel territorio dello Stato redditi rilevanti ai fini IRPEF o IRES (per esempio canoni di locazione, redditi di lavoro autonomo prestato in Italia, plusvalenze immobiliari), salvo diversa disposizione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Che differenza c’e tra omessa e infedele dichiarazione? L’omessa si configura con la mancata presentazione o con presentazione oltre novanta giorni dalla scadenza; l’infedele riguarda una dichiarazione presentata tempestivamente ma con redditi indicati in misura inferiore al dovuto o con indebite detrazioni.

Posso ancora correggere errori dopo la scadenza? Si, con la dichiarazione integrativa e, ove possibile, con il ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione e in assenza di accessi o verifiche gia avviati.

Il modello 730 sostituisce sempre il REDDITI PF? No: il 730 e una modalita semplificata per lavoratori dipendenti, pensionati e altri soggetti con redditi compatibili. Chi possiede redditi d’impresa, di lavoro autonomo con partita IVA o redditi esteri non rientranti nelle ipotesi semplificate deve presentare il modello REDDITI PF.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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