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Testo dell'articoloVigente
Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
In sintesi
- L'art. 1342 c.c. disciplina i contratti standardizzati conclusi mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente.
- Le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle standard quando siano con esse incompatibili.
- Tale prevalenza opera anche se le clausole standard non sono state cancellate.
- Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie.
- La norma costituisce il primo presidio civilistico contro lo squilibrio del contratto per adesione.
Indice dei contenuti
L'art. 1342 c.c. regola i contratti conclusi su modulo o formulario, stabilendo la prevalenza delle clausole negoziate aggiunte rispetto a quelle predisposte e richiamando la disciplina delle clausole vessatorie.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare il contraente che aderisce a un testo standardizzato preconfezionato dall'altra parte. Il fenomeno della contrattazione di massa, caratterizzato dalla predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale, comporta strutturalmente un'asimmetria informativa e negoziale. Il legislatore introduce un criterio di interpretazione che valorizza la specifica volontà delle parti, manifestata attraverso clausole aggiunte ad hoc.
Analisi
L'articolo identifica due elementi strutturali: il modulo o formulario, ossia un testo contrattuale uniforme predisposto per disciplinare in maniera seriale determinati rapporti, e le clausole aggiunte, intese come pattuizioni specifiche inserite per il singolo affare. La norma stabilisce che, in caso di incompatibilità tra clausole, prevalgono quelle aggiunte, anche in assenza di formale cancellazione delle clausole standard sostituite. Il secondo comma rinvia all'art. 1341, secondo comma, c.c., imponendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i contratti per adesione: polizze assicurative, contratti bancari, contratti di trasporto, contratti di fornitura di servizi standardizzati, condizioni generali di acquisto online. Si distingue dalla disciplina consumeristica del Codice del Consumo, applicabile esclusivamente nei rapporti tra professionista e consumatore, mentre l'art. 1342 c.c. opera in tutti i rapporti tra parti, anche entrambe imprenditoriali.
Confronto sistemico
L'articolo si coordina con l'art. 1341 c.c., che disciplina l'efficacia delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente e individua il regime delle clausole vessatorie. Il regime trova ulteriore specificazione nel Codice del Consumo (artt. 33-38 D.Lgs. 206/2005) per i rapporti business-to-consumer. Rilevante è anche l'art. 1370 c.c. sull'interpretatio contra proferentem, che opera quale criterio sussidiario di interpretazione delle clausole predisposte.
Profili problematici
La giurisprudenza si è occupata della qualificazione delle clausole aggiunte come elementi negoziati o meramente apparenti, della forma idonea (manoscritta, stampigliata, digitale), del rapporto con la disciplina consumeristica e dell'estensione del regime al contratto telematico, ove la sottoscrizione tradizionale è sostituita dal click o dalla firma elettronica. Aperta resta la questione della prevalenza delle clausole aggiunte rispetto a quelle che attribuiscono al predisponente diritti potestativi o limiti di responsabilità non vessatori in senso tecnico.
Domande frequenti
Cosa si intende per modulo o formulario?
Sono testi contrattuali predisposti unilateralmente da una parte per regolare in modo uniforme una pluralità di rapporti contrattuali. Caratterizzano la contrattazione di massa e si distinguono dal contratto individualmente negoziato per la mancanza di trattativa sul contenuto.
Una clausola aggiunta deve essere obbligatoriamente manoscritta?
No. La forma rilevante non è specificamente prescritta: ciò che conta è che la clausola sia chiaramente individuabile come aggiunta al modulo originario e che esprima una specifica volontà negoziale delle parti. La giurisprudenza ammette anche clausole stampigliate, digitate o inserite in calce.
L'art. 1342 c.c. tutela solo il consumatore?
No. La disciplina è generale e si applica a tutti i contratti per adesione, anche tra imprenditori. La tutela rafforzata del consumatore è invece prevista dagli artt. 33-38 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che si aggiungono alle norme codicistiche nei rapporti B2C.
Le clausole vessatorie nei moduli devono essere approvate per iscritto?
Sì. Il rinvio al secondo comma dell'art. 1341 c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, clausole compromissorie, deroghe di competenza, decadenze) anche quando inserite nei moduli o formulari, a pena di inefficacia.
Spiegazione
Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una parte, le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate. Resta ferma la disciplina delle clausole vessatorie (art. 1341).
Come funziona e quando si applica
La regola dà prevalenza alla volontà concretamente espressa dalle parti (clausola manoscritta o aggiunta) rispetto al testo standard. È complementare all’art. 1341 sulle condizioni generali di contratto.
Esempio pratico
In un modulo prestampato, la clausola scritta a mano dalle parti prevale su quella stampata con essa in contrasto.
Domande frequenti
Cosa prevale in un contratto su modulo prestampato?
Le clausole aggiunte prevalgono su quelle prestampate incompatibili, anche se queste non sono state cancellate (art. 1342).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.