← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: perché il conferimento è un momento di garanzia

L’art. 226 c.p.p. non disciplina un mero adempimento burocratico. La solennità con cui il legislatore scandisce identificazione, avvertimento, dichiarazione di impegno e formulazione dei quesiti riflette la consapevolezza che la perizia è spesso uno snodo decisivo del processo penale: la prova scientifica entra nel giudizio per il tramite di un soggetto che assume, in quel momento, una posizione processuale autonoma e soggetta a precise responsabilità.

Il conferimento è quindi un dispositivo di garanzia su più livelli. Tutela l’imputato e la persona offesa rispetto all’imparzialità del perito, vincola il perito stesso al rispetto del dovere di verità e di segreto, e crea un verbale destinato a sostenere ogni successivo controllo — ricusazione, sostituzione, censura della relazione, eventuale procedimento per falso. Gli esempi che seguono mostrano come questi profili si intrecciano nella prassi.

Caso 1 — Identificazione, incompatibilità sopravvenuta e accertamento ex art. 222 c.p.p.

Scenario. Nel processo a carico di Tizio per il delitto di lesioni stradali, il giudice dispone perizia medico-legale e nomina il dott. Caio, specialista convenzionato con una struttura ospedaliera. Alla data fissata per il conferimento, il giudice accerta le generalità e l’iscrizione all’albo dei consulenti, ma il perito riferisce di aver appena assunto la funzione di responsabile di reparto presso la struttura in cui la persona offesa è stata ricoverata d’urgenza.

Pratica. Il giudice rileva il sopravvenire di una causa di astensione (art. 223 c.p.p. che rinvia all’art. 36 c.p.p.) e verifica anche le condizioni di incapacità previste dall’art. 222 c.p.p.. Pur non essendoci incapacità in senso stretto, il rapporto funzionale con la struttura ospedaliera coinvolta nel caso giustifica la sostituzione del perito ai sensi dell’art. 231 c.p.p.. La nomina viene revocata con ordinanza motivata e il giudice procede a nominare il prof. Sempronio, ordinario di medicina legale presso ateneo diverso.

Documenti. Verbale di udienza che dà atto della dichiarazione del perito, ordinanza di sostituzione con richiamo all’art. 223 c.p.p. e all’art. 36 c.p.p., comunicazione alle parti, decreto di nuova nomina ex art. 221 c.p.p..

Caso 2 — Avvertimento sulle responsabilità penali e dichiarazione di impegno

Scenario. Nel procedimento per omicidio colposo professionale a carico di Mevio, il giudice nomina come perito balistico l’ing. Filano, già consulente tecnico in altri procedimenti. Al momento del conferimento, il giudice avverte il perito degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale, con particolare riferimento all’art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e all’art. 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione). Il perito chiede chiarimenti sulla differenza tra responsabilità penale e disciplinare.

Pratica. Il giudice illustra che l’avvertimento, richiesto dall’art. 226 comma 1 c.p.p., riguarda la posizione del perito nel processo: il rifiuto ingiustificato dell’incarico, una volta accettato, espone al reato di cui all’art. 366 c.p.; la falsa attestazione tecnica o l’occultamento di elementi rilevanti integra il reato di cui all’art. 373 c.p.; il dovere di segreto sulle operazioni peritali (art. 226 comma 1 c.p.p.) si proietta nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio. Il perito rende quindi la dichiarazione formale di impegno a «adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità».

Documenti. Verbale di udienza che riporta integralmente l’avvertimento e la formula di impegno, sottoscrizione del perito, indicazione degli articoli del codice penale richiamati, deposito copia della relazione di nomina ex art. 221 c.p.p..

Caso 3 — Formulazione dei quesiti nel contraddittorio tra le parti

Scenario. Nel processo a carico di Tizia per il delitto di truffa informatica, il giudice nomina perito informatico forense. All’udienza di conferimento sono presenti il pubblico ministero, il difensore dell’imputata e due consulenti tecnici nominati dalle parti ai sensi dell’art. 225 c.p.p.. Il pubblico ministero chiede che i quesiti siano formulati nei termini già indicati nella propria richiesta; la difesa propone modifiche significative, ritenendo che alcuni quesiti siano formulati in modo suggestivo o pongano questioni di mero diritto.

Pratica. Il giudice apre il contraddittorio sulla formulazione dei quesiti, come prescrive l’art. 226 comma 2 c.p.p. Sentiti tutti i soggetti, riformula i quesiti in termini tecnici neutri, eliminando le espressioni potenzialmente orientate, e respinge le richieste che riguardano qualificazioni giuridiche riservate al giudice. Vengono inseriti quesiti specifici sulle metodologie di acquisizione dei dati e sulla catena di custodia. Il perito chiede e ottiene una breve sospensione per valutare la fattibilità tecnica dei quesiti riformulati.

Documenti. Verbale di udienza con trascrizione integrale dei quesiti come definitivamente formulati, indicazione delle proposte respinte con motivazione sintetica, deposito di eventuali memorie delle parti, calendario delle operazioni peritali ex art. 228 c.p.p..

Caso 4 — Perizia coatta, durata e proroga ex art. 227 c.p.p.

Scenario. Nel procedimento per circonvenzione di incapace a carico di Caio, il giudice dispone perizia psichiatrica sulla persona offesa, anziana e non collaborativa rispetto alle richieste della difesa. Al conferimento, il perito segnala la possibile necessità di accertamenti che richiedono prelievi ematici e neuroimaging, oltre a una osservazione in struttura specializzata. La difesa eccepisce la natura invasiva degli accertamenti.

Pratica. Il giudice ricorda che, per accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale, è necessaria una specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 224-bis c.p.p., con presupposti rigorosi (delitto doloso di una certa gravità, assoluta indispensabilità della prova, salvaguardia della dignità e della salute della persona). Nel caso concreto, trattandosi di accertamenti sulla persona offesa e non sull’imputato, valgono le regole ordinarie sul consenso informato. Il giudice fissa quindi quesiti meno invasivi e dispone, ai sensi dell’art. 227 c.p.p., un termine di 90 giorni per il deposito della relazione, prorogabile fino a sei mesi. Il perito accetta e firma il verbale.

Documenti. Verbale di conferimento con quesiti definitivi, ordinanza che richiama i limiti dell’art. 224-bis c.p.p., decreto di fissazione del termine ex art. 227 c.p.p., comunicazione del calendario delle operazioni alle parti e ai consulenti tecnici.

Caso 5 — Ricusazione successiva e riconvocazione

Scenario. Dopo il conferimento dell’incarico al prof. Sempronio, perito grafologo nel processo a carico di Tizio per il delitto di falso in atto pubblico, il difensore dell’imputato deposita istanza di ricusazione: emergono pubblicazioni scientifiche del perito su una rivista finanziata dall’ente che si è costituito parte civile. La difesa sostiene l’esistenza di un interesse indiretto idoneo a comprometterne l’imparzialità.

Pratica. Il giudice, ai sensi dell’art. 223 c.p.p. e degli articoli 36 e 37 c.p.p. richiamati, valuta la fondatezza dell’istanza. Riconosciuta la situazione di possibile incompatibilità, accoglie la ricusazione, dichiara cessati gli effetti del conferimento e nomina nuovo perito. Ai sensi dell’art. 231 c.p.p., dispone la sostituzione e fissa nuova udienza di conferimento, con riformulazione dei quesiti già concordati. Le operazioni peritali fino a quel momento svolte vengono dichiarate inutilizzabili nella parte in cui non sono ripetibili dal nuovo perito.

Documenti. Istanza di ricusazione con documentazione a sostegno, ordinanza di accoglimento, decreto di sostituzione ex art. 231 c.p.p., nuovo decreto di nomina ex art. 221 c.p.p., verbale di nuovo conferimento ex art. 226 c.p.p.

Quando chiedere una verifica

Il conferimento dell’incarico è il momento in cui le parti possono incidere più efficacemente sulla qualità della prova peritale. La presenza di un consulente tecnico di parte ai sensi dell’art. 225 c.p.p., una memoria con proposta di riformulazione dei quesiti e una verifica preventiva su eventuali rapporti del perito con soggetti coinvolti nel procedimento sono accorgimenti che, nella prassi, prevengono questioni successive sulla utilizzabilità della relazione. È opportuno richiedere copia integrale del verbale di conferimento entro tempi brevi, per disporre del testo definitivo dei quesiti e della formula di impegno sottoscritta dal perito.

Norme collegate

Domande frequenti

Il perito può rifiutare l’incarico dopo l’avvertimento sulle responsabilità?
Il rifiuto è possibile solo se sussistono giustificati motivi (incapacità, astensione, sopravvenuti impedimenti seri). Il rifiuto ingiustificato espone alla responsabilità penale di cui all’art. 366 c.p.

Cosa succede se il giudice formula i quesiti senza sentire le parti?
L’art. 226 comma 2 c.p.p. impone il contraddittorio sulla formulazione dei quesiti. La sua omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), deducibile entro i termini di legge e potenzialmente incidente sull’utilizzabilità della relazione.

Quanto dura l’incarico peritale dopo il conferimento?
Il termine ordinario è di 90 giorni dal conferimento, prorogabile per non oltre sei mesi complessivamente, salvo deroga motivata in casi di particolare complessità (art. 227 c.p.p.).

La dichiarazione di impegno può essere sostituita da una formula scritta?
La giurisprudenza ammette modalità equivalenti che diano atto, nel verbale, dell’effettiva assunzione dell’impegno. La sostanza, e non la formula sacramentale, qualifica la validità dell’atto.

Una causa di ricusazione emersa dopo il conferimento travolge la perizia già iniziata?
Le operazioni peritali ripetibili vengono ripetute dal nuovo perito; le attività irripetibili sono valutate caso per caso, con possibile inutilizzabilità degli esiti riconducibili alla situazione di parzialità (artt. 223 e 231 c.p.p.).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.