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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 28 Cod. Consumo – Ambito di applicazione

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Televendite sono assoggettate alle stesse regole generali di pubblicità ingannevole e comparativa
  • Include servizi non commerciali: astrologia, cartomanzia, consulenza, concorsi e pronostici
  • Rientra la disciplina anche negli «spot di televendita» (brevi inserzioni pubblicitarie)
  • Il regolamento AGCOM n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 definisce televendita, criteri, orari permessi, vincoli
  • Applicazione uniforme garantisce protezione al consumatore telefonico che è spesso vulnerabile e frettoloso

Articolo 28 estende la disciplina della pubblicità ingannevole alle televendite, incluse quelle di astrologia e cartomanzia, definendone l'ambito di applicazione normativa.

Ratio

L'articolo 28 riconosce che le televendite costituiscono ambito ad alto rischio di ingannevole, per l'immediatezza della transazione (il consumatore ha poco tempo per valutare), la mancanza di contatto diretto col prodotto, e la vulnerabilità del consumatore a casa (stanchezza, distrazioni). La norma estende la disciplina anche a servizi non tradizionali (astrologia, giochi) che spesso costituiscono trappole per il consumatore credulone. L'implementazione tramite regolamento AGCOM assicura standard uniformi e aggiornamenti continui alle tecnologie televendita emergenti.

Analisi

Il comma 1 nomina le «televendite» come definite nel regolamento AGCOM n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 (ora aggiornato dal TUSMAR, D.Lgs. 177/2005, articoli 29-30 bis). Comprende astrologia, cartomanzia e servizi assimilabili, nonché concorsi, giochi e pronostici. La disposizione ha effetto espansivo: non limita la disciplina al commercio tradizionale, ma include servizi intangibili e suscettibili di abuso. «Spot di televendita» sono brevi inserzioni (solitamente 3-5 minuti) in cui il venditore promuove il servizio con numero di telefono e istruzioni di ordine rapido.

Quando si applica

Una televendita di cosmetici alla TV che asserisce «elimina rughe in 7 giorni» senza specifiche di come/dove è soggetta agli articoli 21-26 (pubblicità ingannevole). Una trasmissione di astrologia che promette «consulenza cartomanttica per scoprire il tuo futuro, chiama il numero» rientra in questa disciplina (servizio assimilabile a cartomanzia). Una televendita di un gioco telefonico che recita «vinci premi enormi, partecipazione facile» senza spiegare le probabilità reali di vincita è illecita per omissione di informazioni essenziali. Un call center che contatta consumatori per proporsi vendita di servizi finanziari (crediti, investimenti) deve rispettare standard di trasparenza equiparabili al commercio tradizionale.

Connessioni

L'articolo 28 rimanda al TUSMAR (D.Lgs. 177/2005) e al regolamento AGCOM 538/01/CSP per definizioni e criteri specifici di televendita. È connesso agli articoli 19-26 (ingannevole, comparativa, trasparenza). In ambito creditizio, rimanda al Testo Unico sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.Lgs. 385/1993). Inoltre, le televendite rientrano nella materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy) in relazione al cold calling e al trattamento di numeri telefonici.

Domande frequenti

Se acquisto un prodotto da una televendita e scopro che è ingannevole, quali rimedi ho?

Puoi presentare reclamo all'AGCM (che avvia procedimento amministrativo per sanzionare il venditore), ricorrere al tribunale civile per risarcimento danni e restituzione della merce, e ricorrere al Giurì per autodisciplina. Hai anche diritto di recesso entro 14 giorni (norma di protezione nei contratti a distanza).

Una televendita di servizi finanziari (crediti, mutui) è soggetta alle stesse regole dell'articolo 28?

Sì, più una disciplina specifica. Le televendite di crediti devono rispettare articolo 28, le regole di trasparenza creditizia (D.Lgs. 385/1993), e il Codice del Consumo articoli 105-114 (credito al consumo). Le violazioni possono cumulare (ingannevole + opacità creditizia).

La pubblicità telefonica (SMS, WhatsApp, email) è considerata televendita ai sensi dell'articolo 28?

Dipende. Se è semplice pubblicità (informativa), non è televendita. Se propone l'ordine immediato con numero di telefono e transazione diretta, sì, rientra in televendita. La norma è stata aggiornata dal TUSMAR per coprire anche media digitali.

Se non ordino immediatamente ma visito il sito della televendita per completare l'acquisto successivamente, sono comunque protetto da articolo 28?

Sì, il primo contatto telefonico (televendita) è disciplinato dall'articolo 28. Se il sito è collegato (stesso operatore), anche il sito deve rispettare le regole di ingannevole generali (articoli 19-26). Se è sito terzo, applicabile è la disciplina di commercio elettronico.

Quale autorità controlla le televendite: AGCM, AGCOM, o entrambe?

Entrambe, per ambiti diversi. L'AGCM controlla ingannevole e comparativa commerciale. L'AGCOM controlla aspetti di trasmissione radiotelevisiva, orari, durata, tariffazione. Per astrologia/giochi, AGCOM ha ruolo rilevante. In pratica, procedimenti sono spesso coordinati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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