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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 Cod. Consumo – Bambini e adolescenti
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 24 - Art. 24 Cod.Cons.: Pubblicità di prodotti pericolosi per la salu→Cod. consumo art. 26 - Art. 26 Cod.Cons.: Tutela amministrativa e giurisdizionale→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 23 Codice del Consumo: Trasparenza della pubblicità→Articolo 27 Codice del Consumo: Autodisciplina→Art. 22 Cod.Cons.: Condizioni di liceità della pubblicità compar→Articolo 28 Codice del Consumo: Ambito di applicazione→Articolo 21 Codice del Consumo: Elementi di valutazione→Articolo 29 Codice del Consumo: Prescrizioni→Articolo 20 Codice del Consumo: Definizioni→Art. 30 Codice del Consumo: Divieti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 25 vieta pubblicità che minacci la sicurezza di bambini e adolescenti, abusi della loro credulità, o sfruti i sentimenti dei genitori nei loro confronti.
Ratio
L'articolo 25 riconosce la vulnerabilità di bambini e adolescenti rispetto a messaggi commerciali: la loro credulità naturale, l'assenza di esperienza critica, e la capacità dei media di esercitare influenza manipolatoria li rendono destinatari privilegiati di ingannevole. La norma inoltre protegge i genitori dal ricatto emotivo (sfruttamento dell'amore genitoriale per vendere prodotti che il minore desidera). È norma di protezione dei diritti dell'infanzia, rientrante nella Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.
Analisi
Il comma 1 contiene tre divieti specifici: primo, pubblicità che minacci la sicurezza del minore (direttamente: inneggiando a comportamenti pericolosi; indirettamente: nascondendo rischi); secondo, pubblicità che abusan della credulità e inesperienza dei minori (esempio: videogiochi promossi come «educativi» quando sono solo intrattenimento, o prodotti dietetici per bambini che vantano «effetti snellenti»); terzo, abuso dei sentimenti degli adulti verso i minori (sfruttamento emotivo attraverso l'immagine del bambino). La norma rimanda inoltre all'articolo 10 della L. 112/2004 (tutela della pubblicità radiotelevisiva), che pone divieti specifici sull'uso dei minori in annunci pubblicitari.
Quando si applica
Un giocattolo pubblicizzato su canali per bambini con scene di bambini che lo usano in modo pericoloso (su gradini, vicino a scale) senza warning di sicurezza è illecito. Una bevanda energetica pubblicizzata su TikTok a minori con influencer che la presentano come «potenziante per lo sport» senza warning su caffeina e dipendenza ricade nella norma. Un social media app rivolto a bambini che li incentiva a condividere foto personali per «diventare star» sfrutta inesperienza e desiderio di attenzione. Una pubblicità che mostra una madre che regala un prodotto a un figlio con messaggio emozionale «perché lo meriti» (manipolando il senso di colpa genitoriale) è ingannevole secondo il terzo divieto.
Connessioni
L'articolo 25 rimanda all'articolo 10 della L. 112/2004 (Lge Maccanico, norme sulla pubblicità radiotelevisiva). È connesso con il Codice della Privacy (GDPR) per la protezione di dati di minori. Rimanda anche all'articolo 19 (definizione di pubblicità ingannevole) e articolo 21 (elementi di valutazione). A livello UE, la direttiva 2005/29/CE contiene parallel provisions, e la direttiva AVMS (audiovisivi) include norme sui minori e sulla comunicazione commerciale audiovisiva.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio produce caramelle ad alto contenuto di zuccheri e le pubblicizza su YouTube tramite canale per bambini, con cartoon colorati e personaggi amici che mangiano le caramelle «per avere superpotenza». Non appare alcun warning su carie, diabete giovanile, o consumo consigliato. Genitori non controllano la visione. L'AGCM contesta violazione dell'articolo 25, comma 1: la pubblicità abusan della credulità e inesperienza del minore (che non sa leggere dati nutrizionali) e sfrutta il desiderio di imitare personaggi per indurre il consumo eccessivo.
Caso 2: Caso 2
Caio è rivenditore di integratori «per la crescita» e crea una pubblicità che mostra una madre che regala il prodotto al figlio adolescente, dicendo «te lo devo, sei bravo a scuola». La scena è emozionante, con musica dolce. Il prodotto non ha approvazione medica per l'uso su minori. L'AGCM sanziona Caio per duplice violazione: abuso dei sentimenti genitoriali verso il minore (comma 1, secondo divieto) e mancanza di trasparenza su sicurezza d'uso in adolescenti (rischia ricadere anche nell'articolo 24).
Domande frequenti
Se una pubblicità è 'accidentalmente' vista da bambini (ad esempio, annuncio su sito generico che raggiunge minori), è comunque in violazione dell'articolo 25?
Dipende dall'intento e dal contesto. Se hai buone ragioni di credere che la pubblicità raggiungerà bambini (video YouTube, social media con demografia giovanile), devi attenersi all'articolo 25. Se è un annuncio su sito di settore per adulti e un bambino lo vede per caso, non è violazione della norma stessa, ma il messaggio non deve comunque minacciare la sicurezza.
Posso usare minori come testimonial in una pubblicità se il prodotto è sicuro per loro?
Solo se conforme all'articolo 10 della L. 112/2004, che pone divieti specifici (protezione di privacy, diritti, immagine del minore). Inoltre, la pubblicità non deve sfruttare i sentimenti di adulti verso i minori stessi: mostrare un bambino che usa il prodotto può andare, ma usare immagini pietose o manipolative per indurre l'acquisto da parte del genitore è illecito.
Se il prodotto è tecnicamente legale ma il target naturale sono bambini, come gestisco la pubblicità?
Devi rispettare completamente l'articolo 25: non puoi sfruttare credulità e inesperienza (spiegare chiaramente benefici e limiti), non puoi minacciare sicurezza (nessun incoraggiamento di comportamenti pericolosi), non puoi sfruttare sentimenti adulti verso minori (niente manipolazione emotiva genitoriale).
Un influencer giovane che pubblicizza un prodotto ai suoi followers (molti minori) viola l'articolo 25?
Sì, se la pubblicità è ingannevole secondo i tre criteri dell'articolo 25. L'influencer (e l'azienda che lo ha ingaggiato) è responsabile di assicurare che la comunicazione commerciale non abusi della credulità dei minori né sfrutta sentimenti emotivi.
Qual è la sanzione per violazione dell'articolo 25?
Secondo l'articolo 26, comma 7, l'AGCM applica sanzione da 1.000 a 100.000 euro, con minimo 25.000 euro se si tratta di messaggi pubblicitari ingannevoli particolarmente gravi (quale l'abuso verso minori configurato nell'articolo 25).
Fonti consultate: 2 fontei verificate