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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 Cod. Consumo – Bambini e adolescenti

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • È ingannevole pubblicità che minacci direttamente o indirettamente la sicurezza di bambini/adolescenti
  • Vietato abusare della credulità e inesperienza naturale dei minori
  • Vietato sfruttare i sentimenti degli adulti verso i giovani per indurli all'acquisto
  • L'articolo 10 della L. 112/2004 pone divieti ulteriori su minori in messaggi pubblicitari (salvo eccezioni normative)
  • Applicabile a qualunque comunicazione pubblicitaria che raggiunga bambini e adolescenti

Articolo 25 vieta pubblicità che minacci la sicurezza di bambini e adolescenti, abusi della loro credulità, o sfruti i sentimenti dei genitori nei loro confronti.

Ratio

L'articolo 25 riconosce la vulnerabilità di bambini e adolescenti rispetto a messaggi commerciali: la loro credulità naturale, l'assenza di esperienza critica, e la capacità dei media di esercitare influenza manipolatoria li rendono destinatari privilegiati di ingannevole. La norma inoltre protegge i genitori dal ricatto emotivo (sfruttamento dell'amore genitoriale per vendere prodotti che il minore desidera). È norma di protezione dei diritti dell'infanzia, rientrante nella Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.

Analisi

Il comma 1 contiene tre divieti specifici: primo, pubblicità che minacci la sicurezza del minore (direttamente: inneggiando a comportamenti pericolosi; indirettamente: nascondendo rischi); secondo, pubblicità che abusan della credulità e inesperienza dei minori (esempio: videogiochi promossi come «educativi» quando sono solo intrattenimento, o prodotti dietetici per bambini che vantano «effetti snellenti»); terzo, abuso dei sentimenti degli adulti verso i minori (sfruttamento emotivo attraverso l'immagine del bambino). La norma rimanda inoltre all'articolo 10 della L. 112/2004 (tutela della pubblicità radiotelevisiva), che pone divieti specifici sull'uso dei minori in annunci pubblicitari.

Quando si applica

Un giocattolo pubblicizzato su canali per bambini con scene di bambini che lo usano in modo pericoloso (su gradini, vicino a scale) senza warning di sicurezza è illecito. Una bevanda energetica pubblicizzata su TikTok a minori con influencer che la presentano come «potenziante per lo sport» senza warning su caffeina e dipendenza ricade nella norma. Un social media app rivolto a bambini che li incentiva a condividere foto personali per «diventare star» sfrutta inesperienza e desiderio di attenzione. Una pubblicità che mostra una madre che regala un prodotto a un figlio con messaggio emozionale «perché lo meriti» (manipolando il senso di colpa genitoriale) è ingannevole secondo il terzo divieto.

Connessioni

L'articolo 25 rimanda all'articolo 10 della L. 112/2004 (Lge Maccanico, norme sulla pubblicità radiotelevisiva). È connesso con il Codice della Privacy (GDPR) per la protezione di dati di minori. Rimanda anche all'articolo 19 (definizione di pubblicità ingannevole) e articolo 21 (elementi di valutazione). A livello UE, la direttiva 2005/29/CE contiene parallel provisions, e la direttiva AVMS (audiovisivi) include norme sui minori e sulla comunicazione commerciale audiovisiva.

Domande frequenti

Se una pubblicità è 'accidentalmente' vista da bambini (ad esempio, annuncio su sito generico che raggiunge minori), è comunque in violazione dell'articolo 25?

Dipende dall'intento e dal contesto. Se hai buone ragioni di credere che la pubblicità raggiungerà bambini (video YouTube, social media con demografia giovanile), devi attenersi all'articolo 25. Se è un annuncio su sito di settore per adulti e un bambino lo vede per caso, non è violazione della norma stessa, ma il messaggio non deve comunque minacciare la sicurezza.

Posso usare minori come testimonial in una pubblicità se il prodotto è sicuro per loro?

Solo se conforme all'articolo 10 della L. 112/2004, che pone divieti specifici (protezione di privacy, diritti, immagine del minore). Inoltre, la pubblicità non deve sfruttare i sentimenti di adulti verso i minori stessi: mostrare un bambino che usa il prodotto può andare, ma usare immagini pietose o manipolative per indurre l'acquisto da parte del genitore è illecito.

Se il prodotto è tecnicamente legale ma il target naturale sono bambini, come gestisco la pubblicità?

Devi rispettare completamente l'articolo 25: non puoi sfruttare credulità e inesperienza (spiegare chiaramente benefici e limiti), non puoi minacciare sicurezza (nessun incoraggiamento di comportamenti pericolosi), non puoi sfruttare sentimenti adulti verso minori (niente manipolazione emotiva genitoriale).

Un influencer giovane che pubblicizza un prodotto ai suoi followers (molti minori) viola l'articolo 25?

Sì, se la pubblicità è ingannevole secondo i tre criteri dell'articolo 25. L'influencer (e l'azienda che lo ha ingaggiato) è responsabile di assicurare che la comunicazione commerciale non abusi della credulità dei minori né sfrutta sentimenti emotivi.

Qual è la sanzione per violazione dell'articolo 25?

Secondo l'articolo 26, comma 7, l'AGCM applica sanzione da 1.000 a 100.000 euro, con minimo 25.000 euro se si tratta di messaggi pubblicitari ingannevoli particolarmente gravi (quale l'abuso verso minori configurato nell'articolo 25).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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