Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 Cod. Consumo – Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

In sintesi

  • È considerata ingannevole pubblicità di prodotti a rischio salute/sicurezza che ometta la notizia del pericolo
  • L'omissione deve indurre i consumatori a trascurare le regole di prudenza e vigilanza normali
  • Rientra in questa categoria qualunque comunicazione commerciale che nasconda o minimizzi rischi noti
  • La responsabilità ricade sull'operatore pubblicitario (produttore, distributore, web advertiser)
  • Violazione comporta sanzione AGCM fino a 100.000 euro e divieto della pubblicità
Indice dei contenuti

Articolo 24 qualifica come ingannevole la pubblicità di prodotti pericolosi per salute e sicurezza che ometta di communicare tale rischio adeguatamente.

Ratio

L'articolo 24 integra la protezione dei consumatori in materia di sicurezza dei prodotti. Non è sufficiente che un prodotto sia tecnicamente legale se i rischi noti non sono comunicati; l'omissione di pericoli essenziali costituisce essa stessa ingannevole. La norma presume che il consumatore medio, se consapevole del rischio, non acquisterebbe il prodotto oppure l'acquisterebbe con precauzioni diverse. È norma di tutela della salute pubblica, rientrando nella sfera della sicurezza individuale.

Analisi

Il comma 1 non è strutturato in sottocapoversi, ma contiene due elementi: primo, il prodotto deve essere «suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza»; secondo, la pubblicità deve «omettere di darne notizia» in modo da indurre i consumatori a «trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza». Questa formulazione richiede una valutazione dell'effetto comunicativo: non è l'omissione generica di ogni dettaglio, ma quella che altera la percezione razionale del rischio nel consumatore medio.

Quando si applica

Un prodotto chimico per la pulizia domestica venduto con pubblicità che ne sottolinea l'efficacia ma tace sulla tossicità se ingerito (specialmente rilevante se il packaging somiglia a una bevanda) viola l'articolo 24. Un integratore a base di erbe pubblicizzato per il sonno senza menzionare interazioni con farmaci comuni ricade nella norma. Una sigaretta pubblicizzata enfatizzando il gusto senza il warning sugli effetti cancerogeni è ingannevole secondo questa disposizione. Un giocattolo con piccole parti, pubblicizzato per bambini sotto i 3 anni senza warning di soffocamento, è illecito.

Connessioni

L'articolo 24 si collega al Codice della Sicurezza (D.Lgs. 9/2016, ex D.Lgs. 206/2005, sezione II sulla sicurezza generale e dei prodotti specifici). È connesso con le direttive UE su produttibilità, etichettatura e istruzioni d'uso (direttive 2006/42/CE, 2014/34/UE sugli apparecchi). Rimanda alla responsabilità civile per danno da prodotto difettoso (articoli 114-118 Codice del Consumo). La prassi AGCM ha applicato questa norma a pubblicità di cosmetici, farmaci parafarmaceutici, e giocattoli.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Sempronio produce pesticidi domestici e li pubblicizza in TV con scene di famiglie serene che spruzzano il prodotto in ambienti chiusi, sottolineando «protezione totale e lunga durata». La pubblicità non menziona alcun warning di tossicità per inalazione, controindicazioni per donne incinte o bambini, necessità di aerazione, uso di guanti. Un consumatore applica il prodotto in camera da letto di un neonato senza precauzioni. AGCM contesta violazione dell'articolo 24: l'omissione di rischi noti ha indotto il consumatore a non esercitare le cautele ordinarie.

Caso 2: Caso 2

Mevio vende integratori «per l'energia e il benessere» pubblicizzati da influencer su TikTok come «100% naturale, nessun effetto collaterale». In realtà, la composizione include caffeina concentrata (400mg a dose) e estratti che interagiscono con antipertensivi. Un consumatore iperteso, convinto dalla pubblicità che sia «naturale» e quindi sicuro, lo acquista e subisce complicazioni. AGCM sanziona Mevio per violazione dell'articolo 24, ordinando ritiro della pubblicità e rettifica (disclosure completa degli ingredienti e warnings).

Domande frequenti

Se un prodotto ha un'etichetta che riporta tutti i warning, ma la pubblicità li omette, è comunque in violazione dell'articolo 24?

Sì. La norma riguarda la comunicazione pubblicitaria nel suo complesso. Se la pubblicità (TV, web, stampa) non comunica rischi noti e il consumatore non consulta l'etichetta prima di acquistare, la pubblicità è ingannevole. Il warning in etichetta non esonera da trasparenza nella comunicazione commerciale.

Chi decide se un rischio è «noto» e deve essere comunicato in pubblicità?

L'AGCM, valutando il contesto scientifico, le normative di settore (FDA, EMA per farmaci; normative tecniche per giocattoli), e il consumatore medio. Se literature scientifica dimostra un rischio, non puoi sostenere di ignorarlo.

Posso pubblicizzare un prodotto pericoloso se la mia campagna è rivolta solo ad adulti esperti?

No. L'articolo 24 non fa eccezioni basate sul target. Se il prodotto è pericoloso e la pubblicità lo omette, è ingannevole indipendentemente dal fatto che sia su pagine protette da age-gate o su riviste specializzate.

Se un prodotto è vietato in un Paese ma legale in un altro, quale articolo 24 si applica?

Si applica la norma del Paese dove la pubblicità è diffusa. Se promuovi un prodotto vietato in Italia ma legale in altri Paesi UE tramite piattaforme digitali raggiungibili da italiani, devi rispettare l'articolo 24 italiano.

Qual è la sanzione specifica per violazione dell'articolo 24?

L'articolo 26, comma 7 prevede sanzione da 1.000 a 100.000 euro a discrezione dell'AGCM (considerando gravità e durata). Se il prodotto ha già arrecato danni a consumatori, la responsabilità civile si aggiunge alla sanzione amministrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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