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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 207 CCII – Procedimento

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento […]. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Il giudice provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. 11 bis. Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformità.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull’istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull’originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 16 bis. All’esito dell’impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza della disposizione di cui al primo periodo può costituire motivo di revoca dell’incarico.

In sintesi

  • Il rimedio impugnatorio si propone con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dello stato passivo (termine perentorio); per la revocazione il dies a quo decorre dalla scoperta del vizio.
  • Il ricorso deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
  • L’udienza è fissata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso; tra notifica e udienza deve intercorrere almeno trenta giorni.
  • Il collegio decide con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza; il decreto è impugnabile con ricorso per cassazione nei trenta giorni dalla comunicazione.
  • Il curatore deve aggiornare lo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sotto pena di possibile revoca dall’incarico.
Natura del procedimento e inquadramento

L’art. 207 CCII regola lo svolgimento del procedimento di opposizione, impugnazione e revocazione avverso lo stato passivo, dando attuazione processuale ai rimedi sostanziali delineati dall’art. 206. La norma, che raccoglie e aggiorna il previgente art. 99 l.fall., configura un procedimento camerale a cognizione piena davanti al tribunale in composizione collegiale, con una struttura bifasica, fase introduttiva e fase decisoria, ritmata da termini in parte perentori e in parte ordinatori.

Il termine per proporre impugnazione

Il comma 1 fissa in trenta giorni il termine perentorio per la proposizione del ricorso impugnatorio, decorrente dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo di cui all’art. 205 CCII. Per la revocazione il dies a quo non è la comunicazione del provvedimento, bensì il momento della scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento decisivo. Si tratta di una soluzione coerente con la natura straordinaria del rimedio, che presuppone la conoscenza del vizio come condizione di esercizio dell’azione. La perentorietà del termine è espressamente sancita dalla norma, con la conseguenza che il suo decorso senza opposizione determina il passaggio in giudicato del decreto di esecutività.

Contenuto necessario del ricorso

Il comma 2 impone requisiti formali e sostanziali precisi. Il ricorso deve indicare il tribunale, il giudice delegato e la procedura, le generalità del ricorrente con elezione di domicilio nel circondario del tribunale, i motivi dell’impugnazione con relative conclusioni. La disposizione più rilevante, anche dal punto di vista della tecnica difensiva, è quella sub lettera d): a pena di decadenza, devono essere indicate le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, i mezzi di prova e i documenti prodotti. Questa concentrazione della materia del contendere nell’atto introduttivo ha una funzione deflativa del contenzioso e risponde al principio di lealtà processuale: il ricorrente non può ampliare successivamente il thema probandum salvo le possibilità consentite dalla norma. Si è discusso in dottrina se tale preclusione si estenda anche alle eccezioni in senso lato (rilievi di parte su fatti modificativi, impeditivi, estintivi che il giudice non potrebbe rilevare d'ufficio): l’orientamento prevalente risponde affermativamente, ritenendo che la formula «eccezioni... non rilevabili d'ufficio» sia onnicomprensiva.

Fissazione dell’udienza e notifica del ricorso

Il presidente, nei cinque giorni dal deposito, designa il relatore e questi (o il presidente) fissa l’udienza entro sessanta giorni. Il ricorso e il decreto di fissazione devono essere notificati, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni, a garanzia del contraddittorio. Le parti resistenti si costituiscono almeno dieci giorni prima dell’udienza con memoria difensiva contenente, sempre a pena di decadenza, le proprie eccezioni, i mezzi di prova e i documenti. L'impugnazione incidentale tardiva (art. 206, co. 4) deve essere proposta, anch'essa a pena di decadenza, nella medesima memoria difensiva.

Istruttoria e collegialità della decisione

Il giudice istruttore, diverso dal giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale per espressa disposizione del comma 12 non può fare parte del collegio, a presidio dell’imparzialità, provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori. Il comma 11-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 83/2022, attribuisce al giudice poteri di direzione del procedimento ispirati al canone di sollecitudine e lealtà, con facoltà di concedere alle parti termini per note difensive. In caso di mancata comparizione si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c.; il curatore è comunque tenuto a partecipare all’udienza di comparizione, anche se non costituito, per informare il giudice e le parti sullo stato della procedura e sulle prospettive di soddisfazione dei creditori.

La decisione collegiale e le impugnazioni

Il collegio provvede con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine per memorie. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti, che possono ricorrere in cassazione nei successivi trenta giorni. L’esclusione del doppio grado di merito è una scelta consapevole del legislatore, già presente nella l.fall., motivata dall’esigenza di definire rapidamente il passivo e poter procedere alle ripartizioni. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell’art. 132 CCII, il collegio dispone la modifica dello stato passivo in conformità agli accordi transattivi.

Obbligo di aggiornamento dello stato passivo e sanzione

Il comma 16-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 83/2022, impone al curatore di aggiornare lo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L’inosservanza di tale obbligo, che nella vigenza della l.fall. era implicita ma priva di sanzione esplicita, può ora costituire motivo di revoca dell’incarico, rafforzando così l’efficacia operativa dei rimedi impugnatori. La sospensione feriale dei termini, già applicabile in base all’art. 3 della l. 742/1969 nella previgente disciplina, è ora espressamente confermata dal comma 16.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si propone il ricorso ex art. 207 CCII?

Entro trenta giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo (art. 205 CCII); per la revocazione il termine decorre dalla scoperta del vizio. Il termine è perentorio.

Il giudice delegato alla liquidazione può far parte del collegio che decide l’impugnazione?

No. L’art. 207, co. 12 CCII lo esclude espressamente dal collegio, a tutela dell’imparzialità del giudizio sull’atto da lui stesso compiuto.

Cosa succede se il curatore non aggiorna lo stato passivo dopo la decisione?

L’art. 207, co. 16-bis CCII prevede che l’inosservanza del termine di trenta giorni per l’aggiornamento possa costituire motivo di revoca dell’incarico.

Il decreto del tribunale sull’impugnazione è appellabile?

No. Il decreto del tribunale in composizione collegiale è definitivo; è impugnabile solo con ricorso per cassazione nei trenta giorni dalla comunicazione (art. 207, co. 14 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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