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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 251 CCII – Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

2. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo

250.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

In sintesi

In sintesi

  • Il concordato omologato può essere annullato in caso di doloso esagero del passivo o sottrazione di parte rilevante dell’attivo.
  • Legittimati attivi sono il curatore e qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore.
  • Il termine per il ricorso è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento.
  • È esclusa qualunque altra azione di nullità del concordato omologato.
  • Il procedimento segue il rito dell’art. 250 CCII, già richiamato dall’art. 41 CCII.
  • La sentenza di annullamento riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva, reclamabile ex art. 51 CCII.
Presupposti soggettivi e oggettivi dell’annullamento

L’art. 251 CCII disciplina l’annullamento del concordato omologato nella liquidazione giudiziale, riproducendo nella sostanza l’art. 138 l.fall. La norma individua due specifici presupposti, di natura tassativa e non estensibile in via analogica: l’esagerazione dolosa del passivo e la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo. Si tratta di vizi genetici del concordato che incidono sulla regolarità del consenso espresso dai creditori in sede di approvazione: se Alfa S.r.l. ha falsamente dichiarato un passivo di dieci milioni di euro, quando quello reale era di sei, oppure ha occultato beni per due milioni di euro che avrebbero potuto incrementare la massa attiva, i creditori hanno deliberato sulla base di una rappresentazione falsata della situazione patrimoniale, con conseguente alterazione del giudizio di convenienza del concordato.

Rilevanza dell’elemento soggettivo doloso

Elemento qualificante della fattispecie è la natura dolosa della condotta: non è sufficiente un errore o una imprecisione, ma occorre la prova della consapevole alterazione della realtà patrimoniale finalizzata a indurre i creditori al consenso. L’orientamento prevalente in giurisprudenza richiede che il dolo sia specifico e concretamente diretto a trarre in inganno i creditori, escludendo che possano configurare l’ipotesi situazioni di mera negligenza o di errori contabili. La sottrazione o dissimulazione dell’attivo, per essere rilevante, deve riguardare una parte «rilevante», con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del tribunale tenuto conto delle dimensioni della massa attiva e delle percentuali offerte ai creditori.

Legittimazione e termini per l’azione

La legittimazione attiva è attribuita al curatore e a qualunque creditore, in contraddittorio necessario con il debitore. Il termine per la proposizione del ricorso è duplice: sei mesi dalla scoperta del dolo e in ogni caso non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Si tratta di termini di decadenza: il primo termine, di natura soggettiva, decorre dall’effettiva conoscenza della condotta dolosa; il secondo, di natura oggettiva, opera come limite massimo invalicabile. Se Tizio, creditore di Beta S.p.A., scopre nel marzo 2026 che il proponente aveva dolosamente dissimulato beni per ingenti somme, ma l’ultimo adempimento del concordato era scaduto nel gennaio 2023, l’azione è ormai preclusa dal decorso del termine biennale.

Esclusività dell’azione e rapporti con altre azioni

Il secondo comma stabilisce un principio di tassatività ed esclusività: «non è ammessa alcuna altra azione di nullità» del concordato omologato. La norma esclude che le ordinarie azioni di nullità del codice civile (artt. 1418 ss. c.c.) o le azioni di annullamento per vizi della volontà (artt. 1427 ss. c.c.) possano essere esperite per contestare la validità del concordato, salvaguardando la stabilità del provvedimento di omologazione. Il rinvio procedimentale all’art. 250 CCII, e per il suo tramite all’art. 41 CCII, assicura unitarietà del rito tra le ipotesi di risoluzione e annullamento, con applicazione delle medesime garanzie processuali.

Effetti della sentenza di annullamento

Il terzo comma disciplina gli effetti della sentenza di annullamento, equiparandoli a quelli della risoluzione: riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, esecutività provvisoria, adozione dei provvedimenti dell’art. 237, comma 2 CCII e reclamabilità ai sensi dell’art. 51 CCII. La differenza sostanziale rispetto alla risoluzione è di natura strutturale: mentre la risoluzione presuppone un concordato originariamente valido ma successivamente inadempiuto, l’annullamento attesta un vizio genetico del concordato, con effetti retroattivi più radicali. Sul piano pratico, tuttavia, anche in caso di annullamento operano le salvezze previste dall’art. 249, comma 1-bis CCII e gli effetti regolati dall’art. 252 CCII: i creditori conservano le garanzie per le somme ancora dovute e non sono tenuti a restituire quanto già riscosso, concorrendo per l’importo del credito primitivo detratto il riscosso. La condotta dolosa accertata può inoltre integrare gli estremi dei reati di bancarotta previsti dagli artt. 322 ss. CCII, con possibile trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in sede penale.

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per l’annullamento del concordato omologato nella liquidazione giudiziale?

L’art. 251 CCII prevede due presupposti tassativi: l’esagerazione dolosa del passivo e la sottrazione o dissimulazione dolosa di parte rilevante dell’attivo del debitore proponente.

Chi è legittimato a chiedere l’annullamento del concordato e in quali termini?

Sono legittimati il curatore e qualunque creditore. Il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dall’ultimo adempimento previsto.

Sono ammesse altre azioni di nullità contro il concordato omologato oltre l’annullamento ex art. 251 CCII?

No, il secondo comma dell’art. 251 CCII esclude espressamente qualunque altra azione di nullità, sancendo l’esclusività e tassatività della disciplina dell’annullamento concorsuale.

Quali effetti produce la sentenza che annulla il concordato?

La sentenza riapre la liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva e reclamabile ex art. 51 CCII; comporta i provvedimenti dell’art. 237, comma 2 CCII e gli effetti dell’art. 252 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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