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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 242 - Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio→Cod. proc. civ. art. 244 - Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti→Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione→Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio→Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare→Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione→Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare→Articolo 238 Codice di Procedura Civile: Prestazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 243 c.p.c. estende al giuramento suppletorio deferito d'ufficio le stesse regole procedurali del giuramento decisorio.
Ratio della norma
L'art. 243 c.p.c. risponde a un'esigenza di coerenza sistematica: il legislatore, anziché ripetere le medesime disposizioni procedurali per ogni tipologia di giuramento, ha scelto la tecnica del rinvio normativo. La ratio è quella di assicurare che la prestazione del giuramento, indipendentemente dalla sua origine officiosa o di parte, avvenga secondo le stesse garanzie formali, tutelando così sia la parte chiamata a giurare sia la controparte.
Analisi del testo
La disposizione è strutturalmente semplice: si compone di un unico periodo che individua il presupposto applicativo (la prestazione del giuramento deferito d'ufficio) e dispone il rinvio alle norme sul giuramento decisorio. Il riferimento alle «disposizioni relative al giuramento decisorio» abbraccia gli articoli 233-239 c.p.c., che regolano la formulazione dei capitoli, la citazione della parte, le modalità di prestazione dinanzi al giudice istruttore, le conseguenze del rifiuto e della falsa dichiarazione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori, deferisce d'ufficio il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 240 c.p.c. Ciò accade tipicamente quando la prova di un fatto è rimasta semiprovata e il giudice ritiene opportuno integrare il materiale probatorio disponibile imponendo il giuramento a una delle parti. In tali ipotesi, la fase esecutiva della prestazione del giuramento segue le stesse regole previste per il giuramento decisorio chiesto dalla parte avversaria.
Connessioni con altre norme
L'art. 243 c.p.c. si collega direttamente agli artt. 233-239 c.p.c. (disciplina del giuramento decisorio) e all'art. 240 c.p.c. (giuramento suppletorio deferito d'ufficio). Rileva inoltre il coordinamento con l'art. 2736 c.c., che definisce le categorie di giuramento nel diritto sostanziale, e con l'art. 2738 c.c., che ne stabilisce gli effetti probatori. Sul piano penale, il richiamo indiretto all'art. 371 c.p. (falso giuramento della parte) rimane sullo sfondo quale presidio sanzionatorio.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra giuramento decisorio e giuramento deferito d'ufficio?
Il giuramento decisorio è chiesto da una parte all'altra e può essere riferito o deferito; quello d'ufficio è disposto autonomamente dal giudice come strumento integrativo della prova, senza richiesta di parte, ai sensi dell'art. 240 c.p.c.
Quali norme si applicano concretamente per effetto del rinvio dell'art. 243 c.p.c.?
Si applicano gli artt. 233-239 c.p.c., che disciplinano la formulazione dei capitoli di giuramento, la citazione della parte, le modalità di prestazione dinanzi al giudice istruttore, il rifiuto di giurare e le relative conseguenze processuali.
Il rifiuto di prestare il giuramento deferito d'ufficio ha le stesse conseguenze del rifiuto del giuramento decisorio?
Sì. Per effetto del rinvio operato dall'art. 243 c.p.c., il rifiuto ingiustificato produce gli stessi effetti previsti dall'art. 239 c.p.c.: il fatto oggetto del giuramento si considera come ammesso dalla parte che ha rifiutato.
Il giudice può modificare i capitoli del giuramento deferito d'ufficio?
Sì. Il giudice, in quanto autore del deferimento officioso, conserva il potere di precisare o rettificare i capitoli prima della prestazione, applicando per analogia i criteri di chiarezza e specificità richiesti per il giuramento decisorio.
Il giuramento deferito d'ufficio è soggetto alle stesse limitazioni oggettive del giuramento decisorio?
Sì. Per effetto del rinvio, anche il giuramento deferito d'ufficio non può vertere su fatti illeciti o su diritti indisponibili, secondo i limiti fissati dall'art. 2739 c.c. e richiamati implicitamente dalla disciplina processuale.