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Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.
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In sintesi
Per il giuramento deferito d'ufficio valgono le regole del giuramento decisorio, così come previste dal codice civile.
Ratio
La norma opera un rimando alle disposizioni civilistiche sul giuramento decisorio per disciplinare il giuramento suppletorio. La logica è di semplificazione normativa e coerenza: entrambi i giuramenti producono una dichiarazione solenne sulla verità di fatti controversi, pertanto possono condividere il medesimo regime procedurale. Così si evita una duplicazione di regole tecniche nel codice di procedura civile.
Il rimando non è meramente formale: incorpora nella procedura civile i principi di serietà, solennità e vincolatività che il codice civile attribuisce al giuramento decisorio.
Analisi
L'articolo costituisce un puro rimando: non contiene norme sostanziali proprie, ma dichiara che le disposizioni relative al giuramento decisorio (disciplinate negli artt. 240, 241 e seguenti del c.p.c., nonché nei rimandi al codice civile) si applicano integralmente al giuramento suppletorio. La struttura è quella del rinvio normativo: per conoscere le regole procedurali del giuramento suppletorio, è necessario consultare le norme parallele del giuramento decisorio e le loro fonti civilistiche.
Il rinvio riguarda le modalità di prestazione, i soggetti legittimati, gli effetti probatori, le cause di esonero e di rifiuto, e la valutazione in sentenza.
Quando si applica
La norma si applica a ogni procedimento civile in cui il giudice defeisca il giuramento suppletorio. Il rinvio operativo significa che le domande procedurali sul giuramento suppletorio trovano risposte nella disciplina del giuramento decisorio. Esempi: come deve essere formulato il giuramento, quali sono i soggetti esonerati, quali sono le conseguenze del rifiuto, come viene valutato dal giudice.
Concretamente: se il giudice intende deferiare il giuramento suppletorio, seguirà la forma solenne prevista per il giuramento decisorio, ossia la formula di cui all'art. 251 c.p.c. (con le modifiche costituzionali su "se credente").
Connessioni
Rimandi diretti agli artt. 233-242 c.p.c. (giuramento suppletorio e divieto di riferimento); artt. 240-241 c.p.c. (effetti e forma del giuramento decisorio); art. 251 c.p.c. (formula del giuramento); artt. 351-352 c.p.p. (facoltà d'astensione, richiamate via art. 249 c.p.c.). Rimandi esterni: artt. 733-740 c.c. (giuramento nel diritto civile sostanziale); L. Cost. 30 maggio 1989, n. 1 (revisione art. 7 Cost., rilevante per la secolarizzazione della formula).
Domande frequenti
Quali sono esattamente le norme sul giuramento decisorio applicate al giuramento suppletorio?
Si applicano le norme relative alla forma solenne (art. 251 c.p.c.), agli effetti probatori (art. 240 c.p.c.), alle facoltà d'astensione (art. 249 c.p.c.), e alla valutazione della prova da parte del giudice. L'art. 243 crea un collegamento normativo completo tra i due istituti.
Se mi oppongo al giuramento suppletorio, vale la medesima procedura del giuramento decisorio?
Sì. Le eccezioni, i motivi di rifiuto, e le conseguenze del rifiuto ingiustificato seguono il medesimo regime procedurale, grazie al rinvio operato dall'art. 243.
Come viene valutato il giuramento suppletorio dal giudice?
Secondo le regole civilistiche e procedurali del giuramento decisorio: il giudice ne valuta la credibilità sulla base del comportamento del testimone, della coerenza della dichiarazione, e di tutti gli altri elementi di prova nel fascicolo.
Posso rifiutarmi di giurare il giuramento suppletorio?
Puoi opporti solo per cause legittime di esonero (parentela con le parti, interesse diretto nella causa, ecc.). Se rifiuti ingiustificatamente, il giudice può trarre conseguenze negative contro di te, come accade per il giuramento decisorio.
L'art. 243 vale anche per il giuramento dei testimoni?
No. Il giuramento dei testimoni è disciplinato autonomamente dall'art. 251 c.p.c. L'art. 243 riguarda specificamente il giuramento suppletorio, che segue la disciplina del giuramento decisorio.
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