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Art. 240 c.p.c. – Deferimento del giuramento suppletorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.
Articolo così modificato dall’art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Nelle cause collegiali il giuramento suppletorio può essere deferito solo dal collegio, non dal singolo giudice relatore.
Ratio della norma
La disposizione risponde all'esigenza di concentrare in capo all'organo decidente il potere di ricorrere al giuramento suppletorio, strumento con cui il giudice integra una prova rimasta lacunosa. Poiché nelle cause collegiali la decisione appartiene al collegio, sarebbe incoerente attribuire a un suo componente singolo la facoltà di deferire un mezzo istruttorio che incide direttamente sulla formazione del convincimento collettivo.
Analisi del testo
L'art. 240 c.p.c. si occupa specificamente del giuramento suppletorio, disciplinato in via generale dagli artt. 236-239 c.p.c., limitandone il deferimento, nelle cause di competenza collegiale, al collegio quale organo unitario. L'avverbio «esclusivamente» sottolinea la perentorietà del precetto: qualsiasi atto di deferimento proveniente da soggetto diverso dal collegio sarebbe privo di efficacia. La norma non riguarda le cause monocratiche, in cui il giudice unico cumula le funzioni istruttoria e decisoria.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che una causa è assegnata alla decisione di un organo collegiale, tipicamente la corte d'appello o, nei casi previsti dalla legge, il tribunale in composizione collegiale, e nel corso del giudizio emerga la necessità di integrare le prove mediante giuramento suppletorio. Il collegio valuta tale necessità in camera di consiglio e provvede con ordinanza collegiale, non con provvedimento del solo istruttore.
Connessioni con altre norme
L'art. 240 c.p.c. si collega agli artt. 236-239 c.p.c., che definiscono il giuramento suppletorio e le condizioni del suo deferimento. Va letto insieme all'art. 48 disp. att. c.p.c. in materia di composizione collegiale e all'art. 276 c.p.c. sulla deliberazione del collegio. Rileva inoltre il coordinamento con l'art. 116 c.p.c., che regola la libera valutazione delle prove da parte del giudice, di cui il giuramento suppletorio costituisce un'integrazione eccezionale.
Domande frequenti
Cos'è il giuramento suppletorio?
È un mezzo istruttorio con cui il giudice invita una parte a giurare su fatti rilevanti per la causa quando le prove raccolte non bastano a formare il convincimento, ma non sono del tutto assenti. Si distingue dal giuramento decisorio, deferito dalla parte avversaria.
Perché nelle cause collegiali il giuramento suppletorio non può essere deferito dal solo giudice istruttore?
Perché il giuramento suppletorio è uno strumento che incide direttamente sulla valutazione delle prove e quindi sulla decisione. Nelle cause collegiali la decisione appartiene al collegio nella sua interezza, e sarebbe contraddittorio consentire a un membro singolo di influenzarne l'esito mediante un atto istruttorio di tale rilevanza.
L'art. 240 c.p.c. si applica anche al giuramento decisorio?
No. L'art. 240 c.p.c. riguarda esclusivamente il giuramento suppletorio. Il giuramento decisorio è deferito dalla parte, non dal giudice, e quindi non rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione.
Cosa accade se il giuramento suppletorio viene deferito dal solo istruttore anziché dal collegio?
Il provvedimento sarebbe adottato da un organo privo del relativo potere, con conseguente nullità dell'atto. La parte interessata potrebbe eccepire il vizio, e il giuramento eventualmente prestato non potrebbe essere utilizzato come base della decisione.
La norma vale anche per il tribunale in composizione monocratica?
No. L'art. 240 c.p.c. si applica solo alle cause riservate alla decisione collegiale. Nelle cause monocratiche il giudice unico riunisce le funzioni istruttoria e decisoria, quindi può deferire il giuramento suppletorio senza che si ponga un problema di competenza interna.