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Testo dell'articoloVigente
Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi fornisce rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto a partecipanti di associazioni o bande armate rischia fino a due anni di reclusione, salvo eccezione per prossimi congiunti.
Ratio
L'art. 307 criminalizza l'agevolazione materiale di associati a bande armate e cospiratori, completando il quadro repressivo del Titolo I. Intento è staccare una zona di «neutralità tollerata» attorno ai criminali politici: chi fornisce supporto logistico (casa, cibo, mezzi di fuga) diventa partecipe della cospirazione. La norma però riconosce un limite umanitario per i familiari stretti, dando prevalenza ai vincoli di consanguineità su quelli dello Stato.
Analisi
La norma richiede che l'assistenza sia «fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento», cioè non sia il reato aggravato di cui agli artt. 304-306. La casistica è tassativa: rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione. Comma 2 introduce un'aggravante discrezionale per assistenza «continuativa». Il comma 3 esclude la punibilità se il fatto è compiuto a favore di «prossimo congiunto», categoria definita rigidamente nel comma 4 (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini in pari grado, zii, nipoti), con una lacuna tecnica: gli affini cadono se muore il coniuge e non c'è prole (comma 4, ultimo periodo).
Quando si applica
L'art. 307 si applica quando un soggetto fornisce aiuto materiale concreto a chi partecipa a: cospirazione (art. 304), banda armata (art. 306), associazione criminale per scopi generali. L'aiuto può consistere in qualunque forma di sostentamento (cibo, alloggio), trasporto (auto, documenti falsi di identificazione), comunicazione (telefono, posta, internet). È irrilevante se l'aiutante conosce i dettagli dei reati programmati; basta sappia che il beneficiario partecipa all'associazione.
Connessioni
L'art. 307 integra il Titolo I insieme agli artt. 304-306 (associazione e banda) e 308-309 (casi di non punibilità). Collegato all'art. 110 (concorso di persone) e alla nozione di favoreggiamento semplice (artt. 378-380). La scriminante per prossimi congiunti richiama analoghi limiti negli artt. 314 (peculato) e 648-bis (riciclaggio). Vedi anche Codice di Procedura Penale, artt. 197-198 (obbligo di testimonianza dei congiunti).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio è membro di una banda armata per scopi terroristici
Caio, suo vicino non legato da vincoli di parentela, gli offre rifugio nel suo appartamento per tre settimane mentre è ricercato, gli fornisce cibo, passaporti falsi e l'aiuta a raggiungere un Paese estero con la sua auto. Caio commette il reato di assistenza ai partecipanti di banda armata, aggravato dal carattere continuativo dell'aiuto. Rischia reclusione fino a due anni, con aumento della pena per continuità.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è il fratello di Mevio, quest'ultimo partecipante a una cospirazione contro lo Stato. Mevio si nasconde presso la casa di Sempronio per tre giorni. Sempronio gli fornisce vitto e un letto, sapendo che Mevio è ricercato. Poiché Sempronio è fratello di Mevio, rientra nella categoria di «prossimo congiunto» ex art. 307, comma 3. Non è punibile per il solo fatto di aver prestato assistenza al fratello, salvo che non costituisca concorso nel reato o favoreggiamento nel senso ordinario.
Domande frequenti
Se do un passaggio in auto a una persona che so partecipa a una cospirazione, commetto il reato di cui all'art. 307?
Sì, se consapevole che il passeggero partecipa a una cospirazione. Un singolo passaggio può integrare «mezzo di trasporto» se consapevole. Tuttavia, un aiuto minimo e occasionale potrebbe scusarsi per la necessità o per il grado ridotto di complicità.
Mio padre è arrestato per banda armata. Se gli porto cibo in carcere, sono punibile?
No. Poiché è tuo padre (ascendente), rientri nella scriminante dell'art. 307, comma 3. L'assistenza ai prossimi congiunti è scusata, anche in carcere.
Cosa si intende per «assistenza continuativa»?
L'assistenza prestata ripetutamente nel tempo, non occasionale. Fornire vitto e rifugio per una sola notte potrebbe non qualificarsi come continuativa, mentre ospitare per settimane sì.
Se diedi una donazione anonima a un ente che scopro finanzia una cospirazione, sono punibile?
Dipende dalle circostanze e dalla conoscenza. Se ignori che l'ente finanzia la cospirazione, non sei punibile. Se conosci il collegamento, potresti integrare il reato, a meno che la donazione sia minima e anonima.
Qual è la differenza tra art. 307 e favoreggiamento semplice (artt. 378-380)?
L'art. 307 è più specifico: punisce solo chi aiuta partecipanti a cospirazione/banda. Il favoreggiamento semplice è generico e si applica a qualunque reato. L'art. 307 prevede pene minori (fino a 2 anni vs. fino a 3 anni), ma è un reato proprio del Titolo I.
Fonti consultate: 2 fontei verificate