Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 302 c.p. punisce l’istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato (capi I e II del titolo I): reclusione da uno a otto anni se l’istigazione non è accolta, ovvero è accolta ma il delitto non è commesso, con pena comunque inferiore alla metà di quella del delitto istigato.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Domande rapide

Cosa punisce l'art. 302 c.p.?
L'istigazione a commettere delitti contro la personalita dello Stato (titolo I libro II c.p.) per i quali e prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione. Il reato sussiste anche se l'istigazione non e accolta o se il delitto istigato non viene commesso.
Quale pena per l'istigazione ex art. 302?
La pena stabilita per il delitto cui si riferisce l'istigazione, ridotta dalla meta a due terzi. Es. se delitto istigato e punito con reclusione 10 anni, istigazione punita con reclusione tra 3 anni 4 mesi e 5 anni.
L'istigazione e punibile se non viene accolta?
Si. L'art. 302 deroga al principio generale dell'art. 115 c.p. (non punibilita dell'istigazione non accolta), data la particolare gravita dei delitti contro la personalita dello Stato. La pericolosita della condotta giustifica la punibilita anche senza esito.
Quale differenza con l'istigazione generica art. 414 c.p.?
L'art. 302 e fattispecie speciale per delitti contro personalita Stato (alta gravita), l'art. 414 e fattispecie generale per qualsiasi delitto pubblicamente istigato. L'art. 302 richiede istigazione individuale, l'art. 414 istigazione pubblica.
Si applica anche all'istigazione su internet?
Si. La condotta di istigazione tramite mezzi di comunicazione elettronica (social media, forum, chat) integra l'art. 302 se ricorrono gli elementi tipici: dolo specifico di indurre a commettere il delitto, individuazione del destinatario, idoneita persuasiva.

In sintesi

  • Istigazione privata a commettere delitti di cui agli artt. 276-298 c.p.
  • Punita anche se l'istigazione non è accolta o il delitto non è commesso
  • Reclusione da 1 a 8 anni con limite della metà della pena del delitto istinto
  • Fattispecie anticipata di pericolo, non richiede esecuzione del reato
Indice dei contenuti

Chi istiga taluno a commettere delitti contro Capi di Stato o loro rappresentanti, se l'istigazione non è accolta o il delitto non è commesso, è punito con reclusione da uno a otto anni.

Ratio

L'articolo 302 c.p. introduce la fattispecie di «istigazione privata» a commettere delitti contro Capi di Stato (artt. 276-298 c.p.). Diversamente dall'istigazione pubblica (art. 303), che è punita automaticamente come manifestazione di intento pubblico pericoloso, l'istigazione privata è punita solo se raggiunge una specifica persona e muove la volontà di essa a delinquere. La norma realizza un principio di diritto penale minimalista: punire l'atto preparatorio di istigazione senza attendere l'esecuzione del reato principale, poiché il rischio è già significativo.

La ratio è duplice: (a) proteggere l'ordine costituzionale dagli attentati ai Capi di Stato mediante repressione precoce di chi opera il reclutamento; (b) distinguere tra i livelli di responsabilità (istigante vs. esecutore), imponendo pene diverse a secondo della gravità del contributo.

Analisi

L'art. 302 contiene due elementi normativi: (a) «Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo», la fattispecie richiede un'azione diretta di persuasione, sollecitazione, o incoraggiamento verso una persona specifica, non una dichiarazione generica; (b) la pena è da uno a otto anni se «l'istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso». La norma è dunque costruita per punire indipendentemente dal risultato finale.

Un aspetto cruciale: il secondo comma stabilisce che «la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione». Se si istiga a omicidio del Capo di Stato (art. 295, pena 12-24 anni), la pena massima per istigazione è 12 anni (metà di 24), anche se il primo comma consentirebbe fino a 8 anni. Questo previene l'assurdo per cui l'istigatore riceve una pena quasi equivalente all'esecutore.

Quando si applica

La norma si applica quando un soggetto, tramite conversazione privata, lettera, messaggio, discussione, incoraggia un'altra persona specifica a compiere un attentato ai Capi di Stato. Esempi: (a) una persona dice a un'altra «dovresti tentare di uccidere il Presidente della Repubblica francese»; (b) un soggetto invia messaggi via email a un estremista incoraggiandolo a compiere un attentato; (c) in una riunione privata, una persona propone a un collega di organizzare un sequestro di un ambasciatore.

La norma non si applica se il soggetto non istiga nessuno in particolare (allora scatta l'art. 303, istigazione pubblica), o se il reato principale è già stato tentato o compiuto (allora si applica il concorso di reati, art. 110 c.p.).

Connessioni

L'art. 302 c.p. rimanda agli artt. 276-298 c.p. (delitti contro Capi di Stato) e all'art. 303 c.p. (istigazione pubblica). È correlato ai principi generali sulla complicità (art. 110 c.p.) e all'art. 81 c.p. (concorso di reati). Rappresenta un'applicazione speciale della fattispecie di istigazione (art. 414 c.p., istigazione a disobbedienza) nel contesto dei delitti contro l'ordine costituzionale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, esponente politico estremista, contatta via messaggistica privata Caio, membro di un gruppo terroristico noto. Tizio incoraggia Caio dicendogli «È il momento di agire contro l'ambasciatore di X. Questo è il nostro dovere storico». Caio promette di organizzare l'attentato, ma non lo esegue prima che entrambi siano arrestati dalla Polizia. Tizio è perseguibile ai sensi dell'art. 302 c.p. per istigazione a commettere attentato alla libertà/onore del capo di missione diplomatica, con reclusione fino a 8 anni (o metà della pena per il delitto istinto, se minore).

Caso 2: Caso 2

Caio, dissidente politico, invia una lettera a Sempronio, un soggetto di background militare, con messaggio: «Ti chiedo di aiutarmi a sequestare il Capo di Stato di Y durante la sua prossima visita a Roma. So che hai le competenze, e offro finanziamento». Sempronio, toccato dall'appello, acerebbe ma non riesce a organizzare il piano per motivi logistici. Caio è perseguibile ai sensi dell'art. 302 c.p. per istigazione, indipendentemente dal fatto che il delitto non sia stato commesso. La pena non può superare la metà della pena edittale per il reato istinto (attentato alla libertà, art. 296, pena massima 10 anni → massimo 5 anni per istigazione).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'istigazione privata (art. 302) e l'istigazione pubblica (art. 303)?

L'istigazione privata (art. 302) è diretta a una o più persone specifiche in contesti privati o semi-pubblici, ed è punita solo se raggiunge il destinatario e ne muove la volontà. L'istigazione pubblica (art. 303) è manifestazione pubblica, speech, dichiarazione mediante media, destinata a una massa indeterminata, ed è punita automaticamente per il solo fatto della manifestazione pubblica, indipendentemente da se alcuno sia stato istigato.

L'istigazione privata è punita se il reato istinto viene commesso?

Sì, ma diversamente. Se l'istigazione è accolta e il reato è commesso, l'istigatore non è punito ai sensi dell'art. 302, bensì ai sensi dell'art. 110 c.p. (concorso nel reato), come complice o partecipe. L'art. 302 punisce specificamente il caso in cui l'istigazione non è accolta o il reato non è commesso, realizzando un livello di punibilità anticipata.

Chi è l'«istinto» (destinatario dell'istigazione)? Deve essere una persona specifica?

Sì, deve essere una persona specifica o un gruppo ristretto di persone identificabili. Se l'istigazione è generica, senza rivolgersi a nessuno in particolare (allora è pubblica), scatta l'art. 303. L'art. 302 richiede una relazione diretta tra istigante e istinto.

Quali delitti possono essere oggetto di istigazione ai sensi dell'art. 302?

Solo i delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo del Titolo I (artt. 276-298), cioè delitti contro la personalità dello Stato: attentati alla vita, libertà, onore dei Capi di Stato, offesa ai simboli esteri. Non rientrano delitti colposi (accidenti involontari).

La pena massima per istigazione è veramente «la metà della pena del delitto istinto»?

Sì, il secondo comma dell'art. 302 stabilisce che la pena «da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione». Ad esempio, se si istiga a omicidio di Capo di Stato (art. 295, 12-24 anni), la pena massima per istigazione è 12 anni, non 8 anni (che sarebbe il massimo del primo comma). Questo previene disproportioni tra le pene dell'istigante e dell'esecutore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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