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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Vedi anche
→Cod. pen. art. 310 - Articolo 310 Codice Penale: Tempo di guerra→Cod. pen. art. 312 - Art. 312 c.p.: Espulsione od allontanamento dello straniero dall→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 309 Codice Penale: Banda armata: casi di non punibilità→Art. 313 c.p.: Autorizzazione a procedere o richiesta di procedi→Articolo 308 Codice Penale: Cospirazione: casi di non punibilità→Art. 314 Codice Penale: Peculato→Art. 314-bis c.p.: Indebita destinazione di denaro o cose mobili→Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di band→Art. 315 Codice Penale: Abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può ridurre le pene previste per delitti contro lo Stato quando il fatto è di lieve entità per natura, modalità, danno cagionato o particolare tenuità del pericolo.
Ratio
L'art. 311 introduce una valvola di misericordia nel quadro repressivo del Titolo I. Il Legislatore riconosce che non tutti i reati contro la personalità dello Stato hanno medesima gravità: una cospirazione embrionale, un vilipendio minore, una banda che non ha mai agito sono qualitativamente diversi da crimini di terrorismo o tentato golpe. La circostanza di lieve entità permette al giudice di scontare la pena in proporzione al grado di realizzazione e al danno/pericolo concreto.
Analisi
La norma è formulata come circostanza attenuante facoltativa («sono diminuite», non «devono essere diminuite»), lasciando al giudice un margine di discrezionalità. Ricorrono due ipotesi cumulative per invocarla: (a) il fatto sia di «lieve entità» per la natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell'azione, oppure (b) per la «particolare tenuità del danno o del pericolo». Non è richiesta la concorrenza di entrambi gli elementi, ma almeno uno. La valutazione è intrinsecamente casistica e non ammette criteri fissi: una banda di tre persone disarmate è di lieve entità? Dipende dagli obiettivi e dalla fase di realizzazione.
Quando si applica
L'art. 311 si applica al momento della comminazione della pena per qualsiasi delitto previsto nel Titolo I (artt. 240-314: vilipendio, lesa maestà, cospirazione, banda, associazione criminale, rivelazione di segreti, sedizione, ecc.). Il giudice può applicarla d'ufficio o su richiesta delle parti. Non è una causa di esclusione della punibilità, ma una scusante che comporta una riduzione della pena entro i limiti stabiliti dall'art. 79 (riduzione fino al terzo, o fino alla metà se concorrono altre circostanze attenuanti).
Connessioni
L'art. 311 si colloca fra i criteri di imputabilità e le circostanze del Titolo I. Rimanda implicitamente all'art. 79 (circostanze attenuanti) e all'art. 72 (misura della pena). Analogo meccanismo di «tenuità» esiste in altri settori del Codice Penale (es. art. 131-bis per piccoli furti). Non si applica ai delitti eccettuati da questo titolo (es. delitti comuni come furto, frode): la «lieve entità» dell'art. 311 è specifica del Titolo I.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, attivista politico marginale, forma una «cospirazione» con due amici studenti per affiggere manifesti di protesta contro il governo. La cospirazione è puramente retorica, nessun'arma, nessun piano di violenza, solo dissenso civile. Nessun fatto violento accade. Il giudice, riconoscendo la lieve entità del fatto (manifesti non sono armi, il pericolo per lo Stato è nullo), applica l'art. 311 e riduce la pena da una reclusione di 5-12 anni prevista per cospirazione a una multa minore o una breve reclusione condizionale.
Caso 2: Caso 2
Caio, militare in congedo, acquista illegalmente tre fucili e li nasconde in un capanno, formalmente per una «banda armata». Tuttavia, la banda non ha mai coordinato nessun attentato concreto, non ha mai commesso atti violenti, non ha mai effettivamente agito. Il danno e il pericolo sono tenuissimi (armi non utilizzate). Il giudice applica l'art. 311, riducendo la pena da 5-15 anni prevista per banda armata a una reclusione di 2-3 anni, considerando la tenuità dell'esecuzione.
Domande frequenti
L'art. 311 è facoltativo o obbligatorio per il giudice?
È facoltativo: dice «sono diminuite», non «devono essere». Il giudice può decidere di non applicarla se ritiene che il fatto non sia di lieve entità, anche se il ricorrente lo sostiene.
Se invoco l'art. 311, puoi comunque essere condannato a pena detentiva?
Sì. L'art. 311 riduce la pena, ma non la elimina. Ad esempio, una cospirazione di lieve entità potrebbe essere punita con 1 anno di reclusione anziché 5 anni, ma comunque comporta pena detentiva.
Quali elementi il giudice considera per valutare la «lieve entità»?
Il giudice considera: natura della condotta (violenza vs. pacifismo), mezzi (armi vs. manifesti), modalità (preparazione concreta vs. mera discussione), circostanze (gravità dell'obiettivo), danno (pericolo reale vs. minaccia teorica).
L'art. 311 si applica anche a reati comuni fuori dal Titolo I?
No. L'art. 311 è specifico del Titolo I (delitti contro la personalità dello Stato). Per altri reati esiste il criterio di tenuità del fatto (art. 131-bis), ma non è identico.
Se sono già stato condannato e invoco l'art. 311, posso chiedere la revisione della sentenza?
No, salvo mediante ricorso in Cassazione per motivo nuovo o nelle ipotesi di revisione ordinaria (articoli 443-445 CPC). L'art. 311 deve essere valutato al primo grado, non in appello o in revisione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate