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Testo dell'articoloVigente
Art. 312 c.p. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 .
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero o l'allontanamento dal territorio di cittadini UE quando condannati per delitti contro la personalità dello Stato. Chi viola l'ordine rischia reclusione 1-4 anni con arresto obbligatorio.
Ratio
L'art. 312 è misura di sicurezza pubblica: il Legislatore intende allontanare dal territorio italiano i soggetti stranieri che hanno dimostrato pericolosità mediante crimini contro la personalità dello Stato. Per i cittadini UE, l'espulsione è più difficile per ragioni di diritto dell'Unione, ma rimane possibile quando l'interesse della sicurezza dello Stato prevale. La comminazione di una pena autonoma per violazione dell'ordine di espulsione (reclusione 1-4 anni) scoraggia il rientro clandestino.
Analisi
L'art. 312 contiene due disposizioni distinte. Comma 1: il giudice, nel condannare per reati del Titolo I, «ordina» (in forma obbligatoria, non discrezionale) l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino UE. Il rilievo «oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge» apre a categorie di reati specifici oltre i delitti del Titolo I (es. reati di terrorismo, mafia). Comma 2: configura un reato autonomo di «trasgressione dell'ordine di espulsione», punito con reclusione 1-4 anni. L'elemento qualificante è l'obbligo di arresto «anche fuori dei casi di flagranza» e il «rito direttissimo», che accelera il procedimento.
Quando si applica
L'art. 312 si applica nel procedimento penale in cui viene pronunciata una condanna per delitti del Titolo I (cospirazione, banda, vilipendio, lesa maestà, ecc.). L'espulsione è automatica, non richiede valutazione discrezionale del giudice. Per i cittadini UE, il giudice deve valutare se l'espulsione non viola i diritti fondamentali riconosciuti dall'UE (vita familiare, lavoro, ecc.); tuttavia, per delitti contro la personalità dello Stato, la tendenza è verso l'espulsione come misura di protezione della sovranità. La violazione dell'ordine di espulsione è reato che si consuma al momento del rientro illegale in Italia.
Connessioni
L'art. 312 rinvia al Titolo I (artt. 240-314) e implicitamente alle leggi speciali su terrorismo, criminalità organizzata, ecc. Rimanda al D.Lgs. 286/1998 (Codice dell'Immigrazione), che stabilisce le modalità di esecuzione dell'espulsione. Per i cittadini UE, rimanda alla direttiva UE 2004/38 sulla libera circolazione, che ammette espulsione «per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica». Vedi anche art. 10 Cost., che limita l'espulsione di stranieri, e art. 19 CEDU (Corte di Strasburgo).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, cittadino albanese, viene condannato per cospirazione contro la personalità dello Stato italiano per aver partecipato a una banda che progettava attentati. Il giudice, oltre a comminare la pena detentiva per cospirazione, ordina obbligatoriamente l'espulsione di Tizio dal territorio italiano ex art. 312, comma 1. Tizio è riaccompagnato in Albania. Due anni dopo, Tizio rientra clandestinamente in Italia. Viene arrestato senza necessità di flagranza. È giudicato in rito direttissimo per violazione dell'ordine di espulsione ed è condannato a 2 anni di reclusione ex art. 312, comma 2.
Caso 2: Caio è un cittadino rumeno (membro dell'UE)
Partecipa a una cospirazione per il vilipendio della Repubblica. Viene condannato per cospirazione. Il giudice ordina il suo allontanamento dal territorio italiano, valutando che i delitti contro la personalità dello Stato superano gli interessi di libera circolazione dell'Unione. Caio è rimosso. Successivamente tenta di rientrare in Italia. Viene fermato e processato in rito direttissimo per violazione dell'ordine di allontanamento, con arresto obbligatorio.
Domande frequenti
L'espulsione è automatica o il giudice può declinare a ordinarla?
È obbligatoria: il giudice «ordina» (non «può ordinare»). Non esiste discrezionalità nel comminare l'espulsione nel caso di condanna per reati del Titolo I.
Quale differenza c'è tra «espulsione» dello straniero e «allontanamento» del cittadino UE?
La differenza è formale e legale: l'espulsione si applica genericamente agli stranieri; l'«allontanamento» è termine più soft per i cittadini UE, per rispetto dei principi di libera circolazione europea.
Se violo l'ordine di espulsione una sola volta (rientro una volta), quanta pena rischio?
Rischi reclusione da 1 a 4 anni ex art. 312, comma 2. Non è reato progressivo per numero di rientri: ogni rientro illecito è reato autonomo.
Se torno legalmente in Italia dopo espulsione (es. ottengo un visto), commetto il reato di cui all'art. 312, comma 2?
No. L'art. 312, comma 2 punisce la violazione dell'ordine di espulsione; se sei tornato legalmente (con visto e autorizzazione), non viola l'ordine.
L'ordine di espulsione di cui all'art. 312 è permanente o puoi chiederne la revoca dopo un certo tempo?
Non esiste termine di prescrizione fisso nell'art. 312. La revoca dell'ordine è possibile solo se il giudice la concede discrezionalmente, valutando il cambiamento di circostanze (es. il fatto che il pericolo per lo Stato è cessato). In pratica, la revoca è rara per reati di lesa maestà.
Fonti consultate: 2 fontei verificate