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Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui
In vigore dal 1° luglio 1931
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se’ o per un terzo, denaro od altra utilità, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
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In sintesi
Il pubblico ufficiale che approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente denaro è punito con reclusione da sei mesi a tre anni.
Ratio
Il peculato mediante profitto dell'errore altrui rappresenta una forma particolare di appropriazione indebita commessa da chi è investito di poteri pubblici. La ratio della norma è contrastare l'abuso della posizione di pubblico ufficiale per trarre vantaggi patrimoniali, sfruttando errori o distrazioni di terzi che interagiscono con la pubblica amministrazione.
Analisi
La norma richiede: (a) qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; (b) esercizio effettivo delle funzioni o del servizio; (c) approfittamento dell'errore altrui (elemento soggettivo); (d) ricezione o ritenzione indebitata di denaro od altra utilità; (e) dolo specifico di trarre vantaggio. La pena ordinaria è la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile per circostanze aggravanti.
Quando si applica
Esempio: un impiegato comunale che riceve un bonifico destinato a un altro beneficiario, si accorge dell'errore del mittente, ma non lo comunica e trattiene il denaro. Oppure un dipendente di sportello che, vedendo un errore nel calcolo di una imposta a suo favore, non lo segnala. Rientra qui anche il caso di chi registra una somma di denaro senza farne cenno, approfittando della confusione del pagante.
Connessioni
Correlata all'articolo 314 (peculato propriamente detto), 316 (peculato mediante profitto dell'errore), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio). Si distingue dal furto (art. 624) per la qualità del soggetto attivo. La condanna importa interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici per effetto dell'articolo 317-bis.
Domande frequenti
Chi commette questo reato deve essere necessariamente un dipendente pubblico?
Sì, è un reato proprio. Il soggetto attivo deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al momento in cui commette l'atto e deve agire in esercizio delle funzioni.
Se un cittadino comune approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente, rientra qui?
No, rientrerebbe in altre fattispecie come truffa (art. 640) o insolvenza fraudolenta (art. 641), ma non nel peculato. Il peculato è riservato a pubblici ufficiali.
Che cos'è esattamente l'errore altrui?
È una percezione errata della realtà da parte di chi non è l'agente: una confusione di cifre, di beneficiario, di data. L'ufficiale ne approfitta consapevolmente, senza correggere l'errore.
Se restituisco subito il denaro percepito per errore, è ancora reato?
La restituazione può incidere sulla pena, riducendola, ma non elimina la commissione del reato. La configurazione delittuosa dipende dal dolo nell'approfittamento.
Qual è la differenza tra questo articolo e l'articolo 314 (peculato semplice)?
Il peculato semplice (314) riguarda il caso in cui l'ufficiale si appropria di denaro del quale ha disponibilità per funzione. Il 316 richiede specificamente l'approfittamento dell'errore altrui, una modalità più subdola.
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