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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui

In vigore dal 1° luglio 1931

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se’ o per un terzo, denaro od altra utilità, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

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In sintesi

  • Reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
  • Richiede approfittamento dell'errore altrui durante l'esercizio delle funzioni
  • Ricezione o ritenzione indebitata di denaro o altra utilità
  • Pena: reclusione da sei mesi a tre anni
  • Applicabile a vantaggi ottenuti per sé o per terzi

Il pubblico ufficiale che approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente denaro è punito con reclusione da sei mesi a tre anni.

Ratio

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui rappresenta una forma particolare di appropriazione indebita commessa da chi è investito di poteri pubblici. La ratio della norma è contrastare l'abuso della posizione di pubblico ufficiale per trarre vantaggi patrimoniali, sfruttando errori o distrazioni di terzi che interagiscono con la pubblica amministrazione.

Analisi

La norma richiede: (a) qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; (b) esercizio effettivo delle funzioni o del servizio; (c) approfittamento dell'errore altrui (elemento soggettivo); (d) ricezione o ritenzione indebitata di denaro od altra utilità; (e) dolo specifico di trarre vantaggio. La pena ordinaria è la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile per circostanze aggravanti.

Quando si applica

Esempio: un impiegato comunale che riceve un bonifico destinato a un altro beneficiario, si accorge dell'errore del mittente, ma non lo comunica e trattiene il denaro. Oppure un dipendente di sportello che, vedendo un errore nel calcolo di una imposta a suo favore, non lo segnala. Rientra qui anche il caso di chi registra una somma di denaro senza farne cenno, approfittando della confusione del pagante.

Connessioni

Correlata all'articolo 314 (peculato propriamente detto), 316 (peculato mediante profitto dell'errore), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio). Si distingue dal furto (art. 624) per la qualità del soggetto attivo. La condanna importa interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici per effetto dell'articolo 317-bis.

Domande frequenti

Chi commette questo reato deve essere necessariamente un dipendente pubblico?

Sì, è un reato proprio. Il soggetto attivo deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al momento in cui commette l'atto e deve agire in esercizio delle funzioni.

Se un cittadino comune approfitta dell'errore altrui per incassare indebitamente, rientra qui?

No, rientrerebbe in altre fattispecie come truffa (art. 640) o insolvenza fraudolenta (art. 641), ma non nel peculato. Il peculato è riservato a pubblici ufficiali.

Che cos'è esattamente l'errore altrui?

È una percezione errata della realtà da parte di chi non è l'agente: una confusione di cifre, di beneficiario, di data. L'ufficiale ne approfitta consapevolmente, senza correggere l'errore.

Se restituisco subito il denaro percepito per errore, è ancora reato?

La restituazione può incidere sulla pena, riducendola, ma non elimina la commissione del reato. La configurazione delittuosa dipende dal dolo nell'approfittamento.

Qual è la differenza tra questo articolo e l'articolo 314 (peculato semplice)?

Il peculato semplice (314) riguarda il caso in cui l'ufficiale si appropria di denaro del quale ha disponibilità per funzione. Il 316 richiede specificamente l'approfittamento dell'errore altrui, una modalità più subdola.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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