Art. 314 c.p. Peculato
In vigore dal 1° luglio 1931
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1).
Art.314 Peculato – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all pubblica amministrazione, se ne appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La condotta importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea.]
In sintesi
Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o cose mobili altrui affidategli per ragione dell'ufficio è punito con reclusione 3-10 anni, oppure 6 mesi-3 anni se restituisce subito dopo l'uso momentaneo.
Ratio
L'art. 314 è cardine del diritto penale anti-corruzione. Tutela il patrimonio della pubblica amministrazione dalla predazione dei pubblici ufficiali. L'idea è che chi esercita potere pubblico (giudice, funzionario, militare) è custode del denaro e beni pubblici, non proprietario. Se se ne appropria, abusa della propria posizione di fiducia. La norma presume una forza di volontà criminale maggiore che nel furto ordinario, perché il colpevole accede al bene legittimamente per ragione dell'ufficio: è un tradimento di fiducia.
Analisi
La disposizione articola due ipotesi. Prima (comma 1): l'appropriazione indebita, ossia «avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità» di denaro o cosa mobile altrui, «se ne appropria». La parola «possesso» è stretta (disponibilità di fatto), mentre «disponibilità» è più larga (disponibilità giuridica, es. firma su conto corrente). L'elemento psicologico è l'«animus sibi appropriandi», cioè la volontà di far propria la cosa. Seconda ipotesi (comma 2): uso momentaneo. Se il colpevole agisce «al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita», la pena è drasticamente ridotta (6 mesi-3 anni). L'elemento qualificante è l'«immediatezza» della restituzione e la tenuità dell'uso (es. impiego di una auto ufficiale per un giro privato con restituzione lo stesso giorno).
Quando si applica
L'art. 314 si applica quando: (a) il soggetto è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; (b) per ragione dell'ufficio, ha accesso a denaro o cosa mobile (conto corrente, cassa, veicoli, attrezzature); (c) se ne appropria, cioè fa proprio il bene con intenzione di non restituirlo (appropriazione definitiva), oppure lo usa momentaneamente senza immediatezza di restituzione. La responsabilità non dipende dall'importo: il furto di 1 euro è peculato come il furto di 1 milione.
Connessioni
L'art. 314 si colloca nel Titolo II, Capo I («Peculato e malversazione»). Correlati sono artt. 315-316 (concussione, malversazione), 317-318 (corruzione), 314-bis (indebita destinazione). Rimanda all'art. 110 (concorso di reati) per i casi di peculato commesso da più pubblici ufficiali insieme. Vedi anche art. 7 Ordine giudiziario (definizione di «pubblico ufficiale»), D.Lgs. 165/2001 (pubblico impiego). La «cosa mobile altrui» rimanda al concetto di proprietà del codice civile (artt. 832 ss.).
Domande frequenti
La differenza fra peculato e furto ordinario è solo il soggetto autore?
Sì, sostanzialmente. Il furto ordinario (art. 624) è il reato di chi sottrae un bene altrui; il peculato è il reato di chi, accedendo al bene «per ragione dell'ufficio», se ne appropria. La qualifica di pubblico ufficiale è discriminante.
Se sono incaricato di pubblico servizio (non ufficiale), posso commettere peculato?
Sì. L'art. 314 include anche l'«incaricato di pubblico servizio» (es. medico ospedaliero, operaio addetto alle manutenzioni comunali). Non sono veri funzionari, ma hanno accesso a beni pubblici per ragione dell'incarico.
Se uso una attrezzatura pubblica (computer, stampante) per lavoro privato, è peculato?
Difficilmente. Il peculato richiede appropriazione di denaro o «cosa mobile» (beni suscettibili di trasporto e uso definitivo). Un computer o stampante rimangono nella proprietà dell'amministrazione. Sarebbe piuttosto «appropriazione indebita» di beni e servizi.
Se il bene è restituito dopo settimane, è ancora «uso momentaneo»?
No. L'«uso momentaneo» è breve, ragionevole rispetto alla natura dell'uso (ore, massimo giorni). Se tieni il bene per settimane, la Corte tenderà a qualificarlo come appropriazione definitiva, non momentanea.
Esiste una «restituzione con scusante» se restituisco spontaneamente il bene dopo un appropriazione?
No direttamente nel testo dell'art. 314. Tuttavia, la restituzione spontanea può essere valutata come circostanza attenuante ex art. 98 (pentimento genuino) o comportare una riduzione discrezionale della pena da parte del giudice.
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