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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 313 c.p. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

In vigore dal 1° luglio 1931

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell’art. 290, quando è commesso contro l’Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.

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In sintesi

  • Autorizzazione ministeriale: obbligatoria per procedere penalmente per delitti specifici (art. 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277-279, 287-288)
  • Delitti contro Stati alleati: autorizzazione richiesta anche per delitti contro Stati esteri alleati se commessi a fine di guerra
  • Delitti contro organi costituzionali: vilipendio verso Assemblee legislative o Assemblea costituente richiede autorizzazione di quella Assemblea, non del Ministero
  • Reati su richiesta del Ministro: delitti contro funzionari dello Stato (art. 296-299) procedibili solo su richiesta del Ministro per la Giustizia
  • Filtro politico-giuridico: il Ministero valuta se procedere considerando l'interesse dello Stato

Per certi delitti di lesa maestà e attentati contro lo Stato, la procedura penale non può iniziare senza previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, salvo casi eccezionali di delitti contro Stati esteri alleati.

Ratio

L'art. 313 introduce un filtro politico-giuridico alla perseguibilità di certi reati. L'idea di fondo è che reati di lesa maestà, vilipendio agli organi dello Stato, sabotaggio della difesa sono talmente delicati politicamente che non possono essere perseguiti d'ufficio dai magistrati: serve la «benedizione» del Ministero della Giustizia. Questo evita che singoli magistrati locali possano lanciare procedimenti per motivi ideologici o fazionali. D'altra parte, riconosce che taluni crimini (delitti contro la sicurezza dello Stato) rientrano in una sfera di «ordine pubblico superiore» che il Governo deve custodire.

Analisi

L'art. 313 articola diverse categorie procedurali. Primo: i delitti elencati al comma 1 (artt. 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287, 288) non possono essere perseguiti senza autorizzazione del Ministro per la Giustizia. Secondo: delitti contro Stati esteri alleati (comma 1, paragrafo 2) richiedono autorizzazione se il fine è di guerra. Terzo: vilipendio verso Assemblee (comma 2) richiede autorizzazione dell'Assemblea stessa, non del Ministro. Quarto: delitti artt. 296-299 (corruzione, peculato di funzionari) sono procedibili solo «a richiesta» del Ministro, non su iniziativa della procura.

Quando si applica

L'art. 313 è una norma procedurale che opera nella fase iniziale del procedimento: before any formal investigation. Se un magistrato tenta di procedere senza autorizzazione ministeriale, il procedimento è nullo. La richiesta di autorizzazione è compito della procura: comunica al Ministero i fatti e chiede il nulla osta. Il Ministro valuta discrezionalmente, considerando l'interesse dello Stato e opportunità politica. Per delitti contro organi costituzionali, la richiesta va all'Assemblea interessata (Parlamento, Senato, Camera dei Deputati), non al Ministro.

Connessioni

L'art. 313 corrisponde all'art. 157 CPC (procedibilità condizionata da autorizzazione di organi). Rimanda ai delitti del Titolo I (artt. 240-314) di cui delimita i criteri di procedibilità. Implicitamente, riconoscere il ruolo del Ministero della Giustizia richiama il principio costituzionale di separazione dei poteri (art. 3 Cost. e ss.) e il Consiglio dei Ministri come organo di valutazione dell'interesse dello Stato. Importante: l'autorizzazione non estingue il reato, solo consente di procedere penalmente.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra «autorizzazione» e «richiesta»?

«Autorizzazione» (artt. 244, 245, 265, 267, 269, 273-279, 287-288): il magistrato chiede il permesso del Ministero prima di procedere. «Richiesta» (artt. 296-299): il magistrato non può procedere d'ufficio; attende la richiesta formale del Ministro per iniziare.

Se il Ministero nega l'autorizzazione, puoi ricorrere in Corte Costituzionale?

Teoricamente sì, ma è raro. Ricorreresti sostenendo che il rifiuto ministeriale viola il diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.). Tuttavia, la Corte Costituzionale riconosce al Governo un margine di discrezionalità «opportunità-politica» in questi delitti.

Quanto tempo ha il Ministero per decidere sull'autorizzazione?

L'art. 313 non fissa un termine. La pratica amministrativa è variabile: da poche settimane a mesi. Se il Ministero non risponde, la procura può insistere o, in alcuni casi, ritenere la mancanza di risposta come assenso tacito (ma è controverso).

Se Tizio viene processato senza autorizzazione, la sentenza è annullata?

Sì. L'omissione dell'autorizzazione è vizio procedurale radicale che provoca nullità del processo. La Corte di Cassazione annulla la sentenza anche se Tizio è stato provato «oltre il dubbio ragionevole», se l'autorizzazione manca.

L'autorizzazione ministeriale può essere ritirata dopo essere stata concessa?

No. Una volta concessa, l'autorizzazione è irrevocabile ed è presa «snapshot» per quel procedimento. Il Ministero non può ritirarla dopo che il processo è iniziato, anche se cambiano le circostanze politiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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