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Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni (pubbliche
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
).
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Domande rapide
Cosa punisce l'art. 316-ter c.p.?
L'indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche o UE ottenuti mediante documenti falsi, dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni dovute. Reato comune punito con reclusione da sei mesi a tre anni.
Qual e la differenza con la truffa aggravata art. 640-bis?
L'art. 316-ter ha portata residuale rispetto all'art. 640-bis (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Si applica quando la condotta non integra gli artifici e raggiri della truffa: e sufficiente la mera presentazione di documenti falsi o dichiarazioni mendaci.
C'e una soglia di punibilita?
Si. Se l'erogazione indebitamente percepita e di importo inferiore a 3.999,96 euro, non integra il reato ma sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del beneficio indebitamente conseguito (art. 316-ter co. 2 c.p.).
Si applica alle erogazioni della Comunita europea?
Si. La norma menziona espressamente erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita europee (oggi UE). Tutela il bilancio statale e quello UE, in attuazione della convenzione PIF (protezione interessi finanziari UE).
Esempio tipico di indebita percezione?
Imprenditore che presenta documentazione falsa per ottenere contributi pubblici a fondo perduto, oppure dichiara requisiti inesistenti per accedere a finanziamenti agevolati o reddito di cittadinanza, oppure ottiene mutui agevolati con bilanci falsi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi tramite falsità documentale o omissioni percepisce indebitamente contributi pubblici è punito con reclusione da sei mesi a tre anni.
Ratio
La norma difende il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici dalla frode nel percepimento di benefici economici. Diversamente dalla malversazione (art. 316-bis), qui il problema origina dal modo in cui si ottiene il contributo: ricorrendo a falsità documentale o omissioni consapevoli per indurre l'amministrazione a erogare denaro al quale non si ha diritto. La ratio è duplice: punire l'inganno e scoraggiare comportamenti fraudolenti su larga scala.
Analisi
La fattispecie prevede tre modalità alternative: (a) utilizzo di dichiarazioni false; (b) utilizzo di documenti falsi; (c) presentazione di documenti attestanti cose non vere; (d) omissione di informazioni dovute. Tutte con il fine di conseguire indebitamente contributi. Il comma secondo introduce una deroga per somme fino a 3.999,96 euro: non è reato penale ma sanzione amministrativa (5.164-25.822 euro, non superando il triplo del beneficio). La sanzione amministrativa non si applica se il fatto costituisce il reato di cui all'articolo 640-bis (frode informatica aggravata).
Quando si applica
Una libera professionista presenta falsa documentazione per ottenere un mutuo agevolato destinato a giovani imprenditori, fingendo di avere meno di 35 anni. Una piccola impresa dichiara falsamente il numero di dipendenti per accedere a un fondo di garanzia. Un artigiano omette di informare l'amministrazione di fonti di reddito parallele, beneficiando così di un contributo a favore dei redditi bassi. Tutti questi casi rientrano nella fattispecie.
Connessioni
Correlata all'articolo 316-bis (malversazione), 640 (truffa), 640-bis (frode informatica), 483 (falsità in atto pubblico). La distinzione dal 316-bis è che qui la frode inizia al momento del percepimento (falsa documentazione), mentre il 316-bis presuppone il legittimo percepimento e punisce la deviazione successiva. La soglia de minimis dei 3.999,96 euro introduce un regime amministrativo. Collegata anche alle norme su falsità documentale nel settore fiscale (TUIR art. 11).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, commercialista, intende aiutare un cliente imprenditore agricolo a beneficiare di un contributo regionale per la modernizzazione di attrezzature rurali, riservato alle aziende biologiche certificate. Sapendo che l'azienda non possiede ancora la certificazione biologica, Tizio prepara comunque una documentazione attestante falsamente il possesso della certificazione, includendola nel dossier di domanda. L'azienda percepisce 25.000 euro. Al controllo amministrativo emerge la falsità. Configurazione: indebita percezione mediante falsità documentale, riclusione fino a tre anni, salva l'eventuale responsabilità di Tizio come complice o autore della falsità stessa.
Caso 2: Caso 2
Caio, consulente aziendale, redige per una PME una dichiarazione SOA (Antimafia) omettendo consapevolmente informazioni riguardanti un precedente procedimento penale di un amministratore, procedimento archiviato ma rilevante per l'antimafia. L'azienda, basandosi sulla dichiarazione falsa, riceve l'accreditamento per partecipare a gare pubbliche e incassa 80.000 euro di appalti pubblici. Nel corso di un audit, l'omissione emerge. Configurazione: indebita percezione mediante omissione di informazioni dovute, con pena fino a tre anni.
Domande frequenti
Se l'importo è al di sotto dei 3.999,96 euro, è comunque reato penale?
No, per importi non superiori a 3.999,96 euro si applica solo una sanzione amministrativa (da 5.164 a 25.822 euro), non la riclusione. Tuttavia, se il fatto rientra nel reato di frode informatica (art. 640-bis), la sanzione amministrativa non si applica e rimane il reato penale.
Chi è responsabile se il falso documento è stato preparato da un consulente?
Il richiedente che ha presentato il documento falso è responsabile come autore. Il consulente che ha preparato il falso è responsabile come complice o eventualmente come autore della falsità documentale (art. 476-480 CP).
Cos'è una omissione di informazioni dovute?
È quando la legge richiede di comunicare un dato o una circostanza (redditi aggiuntivi, precedenti penali, conflitti di interesse) e voi consapevolmente non lo fate, per ottenere il contributo.
Se correggo la documentazione prima dell'erogazione, cesso la responsabilità penale?
La confessione volontaria e la correzione tempestiva possono ridurre significativamente la pena, ma non eliminano completamente il reato se il dolo è stato manifestato inizialmente.
Qual è la differenza tra questo articolo e la frode ordinaria (art. 640)?
La frode ordinaria richiede un inganno con conseguente danno patrimoniale a chiunque. L'indebita percezione è una frode qualificata ai danni dello Stato/enti pubblici, e il danno è presunto dalla natura della falsità documentale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate