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Art. 312 c.p.p. – Condizioni di applicabilità
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273 comma 2.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le misure di sicurezza possono essere applicate provvisoriamente dal giudice su richiesta del PM se sussistono gravi indizi e mancano condizioni ordinarie di custodia.
Ratio
La norma consente applicazione provvisoria di misure di sicurezza in fase pre-giudiziale quando la pericolosità sociale scaturisce da fattori biologici/psichici (vedi art. 203 CP), non dalle ordinarie esigenze cautelari. Evita che persone potenzialmente pericolose circolino libere durante il processo. È eccezione al principio ordinario di custodia cautelare, giustificata dalla necessità di tutela collettiva.
Analisi
Il comma 1 rinvia a fattispecie previste dal CP (art. 206) ove la legge consente misure di sicurezza. Il giudice, su richiesta PM, dispone con ordinanza (forma ex art. 292) accertando pericolosità sociale. Non si richiede interrogatorio preliminare se impossibile (art. 294). Condizione necessaria: non devono ricorrere le esigenze ordinarie di cui all'art. 273 comma 2 (custodia per pericoli ordinari). Se assenti quelle esigenze ma presente pericolosità biologica, il giudice applica la misura di sicurezza provvisoria.
Quando si applica
Nei procedimenti dove ricorrono fattispecie di art. 206 CP (imputabilità, infermità mentale, intossicazione). Esempio: soggetto con psicosi grave accusato di omicidio, dove l'indizio è grave ma il pericolo non è "fuga" ma "ricaduta sugli altri per disturbo psichico". Il giudice, su richiesta PM, dispone ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a titolo provvisorio, pur se non sussistono pericoli cautelari ordinari.
Connessioni
Rimandi a artt. 273, 280 (condizioni ordinarie), 203-206 CP (pericolosità sociale e misure di sicurezza), art. 292 (forma ordinanza), art. 658 (applicazione definitiva post-sentenza), art. 279 (provvedimenti cautelari).
Domande frequenti
Quando il giudice applica misure di sicurezza in fase cautelare?
Quando il PM lo chiede, sussistono gravi indizi di reato, ma NON ricorrono i pericoli ordinari di custodia (fuga, inquinamento prove), bensì pericolosità per disturbo psichico o intossicazione (art. 203-206 CP).
Qual è la differenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza provvisoria?
La custodia è motivata da esigenze processuali (fuga, inquinamento); la misura di sicurezza è motivata da pericolosità sociale (disturbo psichico, intossicazione). Quest'ultima richiede accertamento della pericolosità sociale.
Se non ho rischi di fuga né inquinamento ma sono ritenuto pericoloso psichicamente, posso evitare qualunque misura?
No. Se il giudice accerta pericolosità sociale per ragioni biologiche/psichiche, il PM può chiedere una misura di sicurezza provvisoria (es. ricovero ospedaliero).
Quanto dura la misura di sicurezza provvisoria?
Fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se il giudice ti condanna, la misura di sicurezza diventa definitiva (post-sentenza). Se assolto, cessa.
Posso impugnare una misura di sicurezza provvisoria?
Sì, con gli stessi rimedi delle misure cautelari ordinarie: riesame (art. 309), appello (art. 310), cassazione (art. 311).