Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 312 c.p.p. – Condizioni di applicabilità
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2.
PMT114 PMP118
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 311 - Articolo 311 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione→Cod. proc. pen. art. 313 - Articolo 313 Codice di Procedura Penale: Procedimento→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 310 Codice di Procedura Penale: Appello→Art. 314 c.p.p.: Presupposti e modalità della decisione→Art. 309 c.p.p.: Riesame delle ordinanze che dispongono una misu→Art. 315 c.p.p.: Procedimento per la riparazione→Articolo 308 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare→Art. 316 c.p.p.: Presupposti ed effetti del provvedimento→Art. 307 c.p.p.: Provvedimenti in caso di scarcerazione per deco
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le misure di sicurezza possono essere applicate provvisoriamente dal giudice su richiesta del PM se sussistono gravi indizi e mancano condizioni ordinarie di custodia.
Ratio
La norma consente applicazione provvisoria di misure di sicurezza in fase pre-giudiziale quando la pericolosità sociale scaturisce da fattori biologici/psichici (vedi art. 203 CP), non dalle ordinarie esigenze cautelari. Evita che persone potenzialmente pericolose circolino libere durante il processo. È eccezione al principio ordinario di custodia cautelare, giustificata dalla necessità di tutela collettiva.
Analisi
Il comma 1 rinvia a fattispecie previste dal CP (art. 206) ove la legge consente misure di sicurezza. Il giudice, su richiesta PM, dispone con ordinanza (forma ex art. 292) accertando pericolosità sociale. Non si richiede interrogatorio preliminare se impossibile (art. 294). Condizione necessaria: non devono ricorrere le esigenze ordinarie di cui all'art. 273 comma 2 (custodia per pericoli ordinari). Se assenti quelle esigenze ma presente pericolosità biologica, il giudice applica la misura di sicurezza provvisoria.
Quando si applica
Nei procedimenti dove ricorrono fattispecie di art. 206 CP (imputabilità, infermità mentale, intossicazione). Esempio: soggetto con psicosi grave accusato di omicidio, dove l'indizio è grave ma il pericolo non è "fuga" ma "ricaduta sugli altri per disturbo psichico". Il giudice, su richiesta PM, dispone ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a titolo provvisorio, pur se non sussistono pericoli cautelari ordinari.
Connessioni
Rimandi a artt. 273, 280 (condizioni ordinarie), 203-206 CP (pericolosità sociale e misure di sicurezza), art. 292 (forma ordinanza), art. 658 (applicazione definitiva post-sentenza), art. 279 (provvedimenti cautelari).
Casi pratici
Caso 1: Sempronio è accusato di grave lesioni commesse durante una crisi psicotica
Gli indizi sono gravi (testimonianze, videocamera). Tuttavia, Sempronio non ha passaporto, è disoccupato, senza risorse (assenza pericoli di fuga ordinari). Il PM richiede misura di sicurezza provvisoria. Il giudice, accertata la pericolosità sociale ex art. 203 CP (disturbo psichico), non trova esigenze cautelari ordinarie ma dispone il ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario fino a sentenza, pur se i presupposti ordinari di custodia non sussistono.
Caso 2: Mevio è imputato di reato minore ma indizi gravi sussistono
Ha residenza fissa e famiglia, non è latitante potenziale (assenza esigenze cautelari ordinarie). Mevio, però, è in evidente intossicazione abituale (art. 206 c 2 CP). Il PM chiede misura provvisoria di ricovero in struttura disintossicazione. Il giudice, accertata pericolosità ex intossicazione, dispone ricovero provvisorio, equiparando la misura al regime cautelare ordinario.
Domande frequenti
Quando il giudice applica misure di sicurezza in fase cautelare?
Quando il PM lo chiede, sussistono gravi indizi di reato, ma NON ricorrono i pericoli ordinari di custodia (fuga, inquinamento prove), bensì pericolosità per disturbo psichico o intossicazione (art. 203-206 CP).
Qual è la differenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza provvisoria?
La custodia è motivata da esigenze processuali (fuga, inquinamento); la misura di sicurezza è motivata da pericolosità sociale (disturbo psichico, intossicazione). Quest'ultima richiede accertamento della pericolosità sociale.
Se non ho rischi di fuga né inquinamento ma sono ritenuto pericoloso psichicamente, posso evitare qualunque misura?
No. Se il giudice accerta pericolosità sociale per ragioni biologiche/psichiche, il PM può chiedere una misura di sicurezza provvisoria (es. ricovero ospedaliero).
Quanto dura la misura di sicurezza provvisoria?
Fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se il giudice ti condanna, la misura di sicurezza diventa definitiva (post-sentenza). Se assolto, cessa.
Posso impugnare una misura di sicurezza provvisoria?
Sì, con gli stessi rimedi delle misure cautelari ordinarie: riesame (art. 309), appello (art. 310), cassazione (art. 311).