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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 3133), salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l’imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’art. 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova d l non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. n difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta (99 att.), annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (306).

In sintesi

  • L'imputato ha diritto di impugnare la misura cautelare mediante richiesta di riesame entro 10 giorni dalla esecuzione o notificazione
  • Il riesame è deciso da tribunale in composizione collegiale nel luogo della corte d'appello territorialmente competente
  • Il tribunale decide nel merito e può annullare, confermare o riformare la misura anche per motivi diversi da quelli enunciati dalle parti
  • Se il PM ha già appellato, l'imputato non può chiedere riesame ma solo appellare a sua volta

L'imputato può chiedere il riesame della misura cautelare entro 10 giorni. Il tribunale decide nel merito senza nuovi motivi se il PM ha appellato.

Ratio

La norma garantisce il diritto di difesa dell'imputato contro le misure cautelari: il primo strumento è il riesame, rimedio ordinario e veloce (10 giorni) per controllare la legittimità e la proporzionalità della decisione. Consente revisione del merito (non solo vizi formali) da parte di giudice terzo collegiale, bilanciando esigenza di rapidità procedurale con tutela dei diritti individuali.

Analisi

Il comma 1 fissa termine improrrogabile di 10 giorni dalla esecuzione o notificazione (salvo eccezioni per latitante, art. 2). Il riesame è "anche nel merito", dunque il tribunale rivaluta i presupposti sostanziali, non solo procedurali. Il comma 7 specifica competenza: tribunale nel luogo della corte d'appello territorialmente rilevante. Il comma 8 disciplina il procedimento in camera di consiglio (senza pubblico), con comunicazione almeno 3 giorni prima al PM. Il comma 9 fissa decisione entro 10 giorni dalla ricezione degli atti: il tribunale annulla, riforma o conferma valutando anche elementi nuovi sopravvenuti.

Quando si applica

Dopo ogni ordinanza cautelare personale (carcere, domiciliari, divieto dimora, obbligo firma ecc.). È il primo livello di impugnazione disponibile all'imputato. Esempio: il giudice dispone custodia cautelare; l'imputato ha 10 giorni per chiedere riesame. Il tribunale, in base a nuove prove di innocenza o assenza di pericoli, può scarcerare. Se il riesame è negato, l'imputato può appellare (art. 310) o ricorrere in cassazione (art. 311).

Connessioni

Rimandi ai criteri di custodia (artt. 273-275), alle altre misure (artt. 281-286), all'appello (art. 310), al ricorso per cassazione (art. 311). Vedi anche art. 127 (forme procedimento in camera consiglio) e art. 104 (colloquio carcerario e differimento termini).

Domande frequenti

Ho 10 giorni per chiedere il riesame della misura cautelare?

Sì, salvo sei latitante: in quel caso il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza secondo le forme previste. Se il fermo è stato eseguito dopo, il termine ricomincia dal fermo.

Chi decide il riesame?

Un tribunale in composizione collegiale (tre giudici) nel luogo della corte d'appello territorialmente competente. La decisione è presa in camera di consiglio senza pubblico.

Il tribunale può solo annullare o può cambiare la misura?

Può annullare, confermare, o riformare (cambiare) la misura. Può anche motivare la decisione per ragioni diverse da quelle che hai enunciato.

Se il PM ha già appellato, posso chiedere il riesame?

No. Se il PM ha appellato per primo, tu puoi appellarti a tua volta secondo l'art. 310, non chiedere riesame.

Quanto tempo ha il tribunale per decidere il riesame?

Massimo 10 giorni dalla ricezione di tutti gli atti. Se il tribunale non decide nel termine, l'ordinanza cautelare perde efficacia e sei liberato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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