Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall’articolo 582.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza.

Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

10-bis.

I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore .

In sintesi

  • L'imputato ha diritto di impugnare la misura cautelare mediante richiesta di riesame entro 10 giorni dalla esecuzione o notificazione
  • Il riesame è deciso da tribunale in composizione collegiale nel luogo della corte d'appello territorialmente competente
  • Il tribunale decide nel merito e può annullare, confermare o riformare la misura anche per motivi diversi da quelli enunciati dalle parti
  • Se il PM ha già appellato, l'imputato non può chiedere riesame ma solo appellare a sua volta
Indice dei contenuti

L'imputato può chiedere il riesame della misura cautelare entro 10 giorni. Il tribunale decide nel merito senza nuovi motivi se il PM ha appellato.

Ratio

La norma garantisce il diritto di difesa dell'imputato contro le misure cautelari: il primo strumento è il riesame, rimedio ordinario e veloce (10 giorni) per controllare la legittimità e la proporzionalità della decisione. Consente revisione del merito (non solo vizi formali) da parte di giudice terzo collegiale, bilanciando esigenza di rapidità procedurale con tutela dei diritti individuali.

Analisi

Il comma 1 fissa termine improrrogabile di 10 giorni dalla esecuzione o notificazione (salvo eccezioni per latitante, art. 2). Il riesame è "anche nel merito", dunque il tribunale rivaluta i presupposti sostanziali, non solo procedurali. Il comma 7 specifica competenza: tribunale nel luogo della corte d'appello territorialmente rilevante. Il comma 8 disciplina il procedimento in camera di consiglio (senza pubblico), con comunicazione almeno 3 giorni prima al PM. Il comma 9 fissa decisione entro 10 giorni dalla ricezione degli atti: il tribunale annulla, riforma o conferma valutando anche elementi nuovi sopravvenuti.

Quando si applica

Dopo ogni ordinanza cautelare personale (carcere, domiciliari, divieto dimora, obbligo firma ecc.). È il primo livello di impugnazione disponibile all'imputato. Esempio: il giudice dispone custodia cautelare; l'imputato ha 10 giorni per chiedere riesame. Il tribunale, in base a nuove prove di innocenza o assenza di pericoli, può scarcerare. Se il riesame è negato, l'imputato può appellare (art. 310) o ricorrere in cassazione (art. 311).

Connessioni

Rimandi ai criteri di custodia (artt. 273-275), alle altre misure (artt. 281-286), all'appello (art. 310), al ricorso per cassazione (art. 311). Vedi anche art. 127 (forme procedimento in camera consiglio) e art. 104 (colloquio carcerario e differimento termini).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è arrestato per rapina e il GIP lo ordina in custodia cautelare

La difesa di Tizio presenta richiesta di riesame il giorno dopo, 9 giorni entro il termine. Nel tribunale del riesame, l'avvocato produce nuove prove di alibi: testimonianze di persone che scagionano Tizio dall'evento. Il tribunale, in composizione collegiale, riesamina nel merito e, accertato che non sussiste il fumus commissi delicti, annulla l'ordinanza di custodia e libera Tizio con obbligo firma.

Caso 2: Caio è sottoposto a divieto dimora

Il suo difensore chiede riesame entro 10 giorni, dimostrando che Caio ha rapporti lavorativi nel territorio proibito (assenza esigenza cautelare). Il tribunale riforma la misura originaria, sostituendo il divieto dimora con obbligo firma una volta a settimana. La decisione è motivata anche per ragioni diverse da quelle enunciate dalle parti (valutazione d'ufficio della proporzionalità).

Domande frequenti

Ho 10 giorni per chiedere il riesame della misura cautelare?

Sì, salvo sei latitante: in quel caso il termine decorre dalla notificazione dell'ordinanza secondo le forme previste. Se il fermo è stato eseguito dopo, il termine ricomincia dal fermo.

Chi decide il riesame?

Un tribunale in composizione collegiale (tre giudici) nel luogo della corte d'appello territorialmente competente. La decisione è presa in camera di consiglio senza pubblico.

Il tribunale può solo annullare o può cambiare la misura?

Può annullare, confermare, o riformare (cambiare) la misura. Può anche motivare la decisione per ragioni diverse da quelle che hai enunciato.

Se il PM ha già appellato, posso chiedere il riesame?

No. Se il PM ha appellato per primo, tu puoi appellarti a tua volta secondo l'art. 310, non chiedere riesame.

Quanto tempo ha il tribunale per decidere il riesame?

Massimo 10 giorni dalla ricezione di tutti gli atti. Se il tribunale non decide nel termine, l'ordinanza cautelare perde efficacia e sei liberato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.