Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 306 c.p.p. – Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 305 - Art. 305 c.p.p.: Proroga della custodia cautelare→Cod. proc. pen. art. 307 - Art. 307 c.p.p.: Provvedimenti in caso di scarcerazione per deco→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 304 c.p.p.: Sospensione dei termini di durata massima della→Articolo 308 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare→Articolo 303 Codice di Procedura Penale: Termini di durata massima della custodia cautelare→Art. 309 c.p.p.: Riesame delle ordinanze che dispongono una misu→Art. 302 c.p.p.: Estinzione della custodia per omesso interrogat→Articolo 310 Codice di Procedura Penale: Appello→Art. 301 c.p.p.: Estinzione di misure disposte per esigenze prob
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando custodia cautelare o altre misure perdono efficacia, giudice dispone con ordinanza immediata liberazione o cessazione delle misure.
Ratio
L'articolo 306 è la norma «di chiusura» del sistema di durata e decadenza delle misure cautelari. La ratio è semplicissima e pratica: una volta che per legge la misura cessa di avere efficacia (per scadenza termini, estinzione per sentenza, revoca per mancanza di presupposti), il giudice deve formalizzare questa cessazione con un atto ufficiale che ordina la liberazione della persona. Non è sufficiente il «silenzio»: anche se la legge scade il termine, occorre un'ordinanza che certifichi la fine della misura. L'articolo garantisce anche che questa ordinanza sia rapida e senza formalità eccessive, perché la libertà della persona non può attendere lunghe pratiche burocratiche.
Analisi
Il comma 1 regola il caso della custodia cautelare. Nei casi in cui per legge la custodia perde efficacia (art. 300 per sentenza, art. 301 per esigenze probatorie non rinnovate, art. 302 per omesso interrogatorio, art. 303-ter per scadenza termini massimi), il giudice dispone, non può non disporre, ordinanza per l'immediata liberazione della persona. «Immediata» significa: non il giorno dopo, non tra una settimana, ma quel giorno stesso. L'ordinanza è ordinariamente emanata dal giudice che ha emesso la custodia originaria o dal giudice del grado processuale competente al momento della decadenza. Non richiede ricerca di evidenza ulteriore: è una questione di applicazione della legge ai fatti notori (il termine è scaduto, o la sentenza è stata pronunciata). L'ordinanza è soggetta a ricorso ordinario (art. 310) se ritenuta ingiusta da chi ha interesse (es. il PM ricorre se ritiene che il giudice ha sbagliato nel contare i giorni). Il comma 2 regola il caso delle altre misure (obbligo di dimora, divieto di avvicinamento, firma, etc.). Quando per legge queste misure decadono, il giudice adotta ordinanza per «la immediata cessazione delle misure medesime». La formulazione è più neutra («cessazione» anziché «liberazione»), perché la perdita di efficacia di un obbligo di dimora non è una liberazione carceraria, ma una cessazione amministrativa. Tuttavia, il principio è identico: l'ordinanza deve essere rapida, formale, e non discrezionale.
Quando si applica
L'articolo si applica in pratica dopo ogni evento che comporta perdita di efficacia di una misura. Tizio è in custodia dal 15 febbraio. Il 1° maggio riceve sentenza di proscioglimento: per legge (art. 300), la custodia perde efficacia il 1° maggio stesso. Il giudice deve emanare ordinanza il 1° maggio stesso (o entro le prossime ore) che ordina: «Per effetto della sentenza di proscioglimento del 1° maggio, la custodia cautelare disposta il 15 febbraio perde efficacia. Si ordina immediata liberazione di Tizio». Atto formale, sottoscritto, trasmesso al carcere. Caio è in obbligo di dimora dal 20 gennaio. Il 28 febbraio il PM conclude le indagini e rinvia a giudizio. La misura originaria (disposta per esigenze probatorie) non è rinnovata. Per legge (art. 301), perde efficacia il 28 febbraio. Il giudice emette ordinanza: «Per omessa rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 301 comma 1, l'obbligo di dimora cessa il 28 febbraio. Si ordina cessazione della misura». Sempronio ha cumulo di misure: obbligo di dimora e divieto di avvicinamento. Una sentenza di condanna il 1° giugno ordina revoca di entrambe (art. 300 comma 3, pena sospesa). Il giudice emette ordinanza: «Per effetto della sentenza di condanna con sospensione della pena, le misure cautelari perdono efficacia il 1° giugno. Si ordinano cessazione e revoca di obbligo di dimora e divieto di avvicinamento».
Connessioni
L'articolo 306 è la «porta di uscita» di tutto il sistema di misure cautelari. Si collega all'art. 297 (decorrenza), art. 298-305 (varie forme di cessazione), art. 300 (estinzione per sentenza), art. 301 (estinzione per mancata rinnovazione), art. 302 (estinzione per omesso interrogatorio), art. 303-ter (estinzione per scadenza termini), art. 304 (sospensione termini), art. 310 (ricorso per cassazione), art. 281-290 (tipi di misure), art. 98 att. (immediata liberazione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è in custodia dal 3 marzo per corruzione
Il 3 giugno riceve sentenza di proscioglimento: «Il fatto non è provato». Immediatamente per legge (art. 300 comma 1), la custodia perde efficacia. Ma formalmente, il giudice redige ordinanza il 3 giugno stesso: «Visto il proscioglimento pronunciato il 3 giugno, Tizio è liberato di immediato dalla custodia cautelare mediante apposita ordinanza». L'ordinanza è trasmessa al carcere, che nel giro di poche ore (non giorni) scarcera Tizio. Se il carcere fa resistenza («aspettiamo la sentenza scritta»), Tizio (o il suo avvocato) ricorre al magistrato per violazione di libertà personale.
Caso 2: Caio è in obbligo di dimora dal 1° febbraio
Il 10 marzo il PM chiude le indagini e rinvia a giudizio. La misura di dimora originaria era disposta per esigenze probatorie (art. 274 comma 1 lett. a) e non è rinnovata. Per legge (art. 301 comma 1), perde efficacia il 10 marzo. Il giudice, di ufficio o su istanza dell'avvocato di Caio, emette ordinanza il 10 marzo: «Per effetto della mancata rinnovazione della misura di obbligo di dimora, la misura perde efficacia. Si dichiara cessata la misura a decorrere dal 10 marzo». Caio è da quel momento libero da obbligo di firma in questura, libero di muoversi nel territorio nazionale (salvo altri eventuali obblighi non correlati al primo reato).
Domande frequenti
Se mi assolvono, il giudice deve scrivere un'ordinanza per farmi uscire?
Formalmente sì. La custodia perde efficacia per legge il giorno della sentenza di assoluzione, ma il giudice deve emettere ordinanza che lo certifica ufficialmente. Senza ordinanza, il carcere potrebbe trattenere.
Quanto tempo ci vuole a uscire se la custodia decade per legge?
Dipende. Se il giudice ordina subito liberazione, il carcere deve liberare nel giro di poche ore. Se c'è ritardo nel giudice a emettere ordinanza, puoi ricorrere per illegittima detenzione.
Se scade il termine massimo di custodia, il giudice deve farmi uscire?
Sì, immediatamente per legge. Il giudice emette ordinanza di liberazione il giorno della scadenza (art. 303-ter). Se non lo fa, puoi ricorrere.
Se il PM non rinnova la misura di dimora, automaticamente esce?
Per legge sì, ma il giudice deve emettere ordinanza di cessazione per certificarlo. Senza ordinanza, non è formalmente comunicato a chi controlla l'obbligo.
Posso ricorrere contro l'ordinanza che mi libera?
Tecnicamente sì (è un'ordinanza), ma il PM ricorrebbe, non tu. Tu vorresti restare in custodia? No. Solo il PM può ricorrere se ritiene la liberazione ingiusta.