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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 304 c.p.p. – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. I termini previsti dall’art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore (486) ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520);

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. SOPPRESSO Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310.

4. SOPPRESSO I termini previsti dall’art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310, se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).

In sintesi

  • Termini massimi di custodia si sospendono durante sospensioni o rinvii del dibattimento per impedimento dell'imputato o suo difensore
  • Sospensione avviene anche quando il rinvio è richiesto dall'imputato o suo difensore per acquisizione della prova
  • Se sospensione è per mancata presentazione di difensore, il termine resta sospeso finché la difesa non è completata
  • Nel giudizio abbreviato, stesse regole di sospensione si applicano
  • Durata complessiva non può comunque superare il doppio dei termini ordinari (comma 6)
  • Periodo di sospensione non si conta nel calcolo, eccetto per il limite assoluto della durata totale

Termini durata massima custodia si sospendono durante sospensioni/rinvii processo o se impedimento imputato/difensore, salvo eccezioni.

Ratio

L'articolo 304 introduce una correzione «equitativa» al sistema di durata massima della custodia: se i termini fossero rigidi e non sospendibili, il processo verrebbe paralizzato da rinvii tecnici non imputabili all'imputato. La sospensione del termine è una «tolleranza» della legge verso i ritardi che derivano da situazioni processuali ineludibili (malattia dell'imputato, malattia del difensore, richiesta stessa dell'imputato per acquisire prove). La ratio è: il tempo del processo non deve pesare sulla custodia se il processo avanza onestamente ma lentamente. Tuttavia, la sospensione è un'eccezione: i termini decorrono normalmente, e la sospensione è concedibile solo in casi specifici, non per ogni rinvio.

Analisi

Il comma 1 enumera i casi di sospensione automatica (lettere a-b) e il caso di sospensione discrezionale del giudice (comma 2). Lettera a): il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato (malattia, incidente) o del suo difensore (malattia del legale, morte di parente stretto). La sospensione è automatica, non richiede ordinanza. Lettera b): il dibattimento è sospeso per mancata presentazione di uno o più difensori che rendono un imputato privo di assistenza legale. Se la difesa non c'è, il processo non può andare avanti. La sospensione resta in vigore finché la difesa non sia ricostituita. Lettera c): durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3 (termine per depositare memoria di ricorso e contro-ricorso in cassazione dopo primo grado). Lettera c-bis): nel giudizio abbreviato, stesse regole. Il comma 2 introduce sospensione «facoltativa» (discrezionale del giudice): quando si procede per reati mafia/terrorismo (art. 407 comma 2 lett. a), e il dibattimento è particolarmente complesso, il giudice può sospendere i termini durante i giorni in cui le udienze si tengono effettivamente o durante la deliberazione della sentenza (non è penalizzato il tempo necessario alla giustizia). Il comma 5 introduce un'eccezione importante: i coimputati che chiedono separazione dei processi non beneficiano della sospensione se la sospensione riguarda solo altri coimputati. Cioè: se Tizio è malato e il dibattimento si sospende per lui, Caio può chiedere di procedere solo contro Caio, e il termine di Caio non si sospende. Il comma 6 introduce un limite fondamentale: nonostante le sospensioni, la durata complessiva della custodia non può superare il doppio dei termini ordinari dell'art. 303, commi 1-3 (escludendo il comma 1 lett. b-3bis per reati mafia/terrorismo e escludendo le proroghe dell'art. 305). Cioè, le sospensioni riducono il «tempo attivo» ma non riducono il «tempo assoluto» oltre la soglia del doppio. Il comma 7 specifica che i periodi di sospensione per impedimento della difesa (lettera b) non si contano nel calcolo del doppio limite.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che il processo subisce rallentamenti per ragioni tecniche, non per negligenza del PM o del giudice. Tizio è in custodia dal 1° marzo per omicidio. Il primo grado avrebbe termine il 1° settembre (6 mesi). Il 15 maggio, l'avvocato di Tizio cade malato (certificato medico). Il dibattimento è rinviato al 29 maggio. La sospensione non opera qui (è rinvio, non sospensione della custodia). Se il 29 maggio l'avvocato è ancora malato e l'avvocato d'ufficio non è disponibile, allora Tizio manca di difesa: da quel momento, il termine si sospende. Quando il nuovo avvocato si registra il 12 giugno, la sospensione termina e il termine torna a contare (1° settembre meno i 14 giorni di sospensione = circa 14 settembre). Se il caso è mafia (art. 407 comma 2 lett. a) e il dibattimento è complesso con molti testimoni, il giudice può ordinare sospensione dei termini durante i giorni in cui le udienze si tengono effettivamente (es. 20 giorni di udienze = 20 giorni di sospensione). Caio è coimputato di Tizio. Il 1° giugno, Caio chiede separazione del processo per evitare sospensioni dovute al difensore di Tizio. Se la richiesta è accolta, il termine di Caio non si sospende per l'impedimento di Tizio, e Caio esce dalla custodia il 1° settembre anche se il processo di Tizio continua.

Connessioni

L'articolo 304 si collega direttamente all'art. 303-ter (durata massima), art. 305-308 (proroghe e ulteriori limiti), art. 486 (sospensione dibattimento per impedimento), art. 509 (acquisizione della prova), art. 544 commi 2-3 (ricorso in cassazione), art. 407 comma 2 lett. a) (reati mafia/terrorismo), art. 108 (diritto di difesa), art. 465 (giudizio).

Domande frequenti

Se il mio avvocato si ammala, il tempo di custodia si sospende?

Sì. Se rimani senza difesa a causa della malattia dell'avvocato e non c'è avvocato d'ufficio disponibile, il termine di custodia si sospende automaticamente. Non è colpa tua o della difesa.

Se chiedo io un rinvio per avere più tempo di preparare la difesa, il termine si sospende?

Sì, ma solo se il rinvio è per acquisire prove importanti. Se chiedi rinvio per semplice negligenza, il giudice può negarti la sospensione.

Se sono io malato e il dibattimento si rinvia, si sospende il mio termine di custodia?

Sì. Se sei ospedalizzato o certamente impossibilitato per malattia grave (certificato medico), il termine si sospende dal giorno della malattia.

Anche se il termine si sospende, c'è un limite massimo di custodia?

Sì. Anche con sospensioni, la custodia non può durare più del doppio dei termini ordinari (es. 12 mesi doppio = 24 mesi massimo). Le sospensioni riducono il tempo «attivo», non il tempo «assoluto».

Se chiedo separazione dal coimputato, il mio tempo di custodia cambia?

Sì. Se chiedi separazione, non benefici più delle sospensioni dovute al coimputato. Il tuo processo va avanti più velocemente, e il tuo termine scade prima. È una strategia del tuo avvocato valutare i pro e i contro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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