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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 303-ter c.p.p. – mini di durata massima della custodia cautelare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall’inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

:1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

:2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

:3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

:1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

:2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1);

:3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

:3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lett. a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti.

b-bis)dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442:

:1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

:2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

:3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

:1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

:2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

:3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis) . Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

In sintesi

  • Custodia cautelare ha limiti temporali massimi: 3-12 mesi durante indagini preliminari a seconda della gravità del reato
  • Nel giudizio di primo grado: 6-18 mesi dalla sua inizio
  • Nel giudizio di appello: 9-18 mesi dalla sentenza di primo grado
  • Nel giudizio abbreviato: 3-9 mesi dalla pronuncia ordinanza di procedimento abbreviato
  • Durata complessiva non può superare il doppio dei singoli termini, con limite ulteriore pari ai 2/3 della pena massima per il reato
  • Per reati di mafia e terrorismo, termini sono aumentati di 6 mesi in ciascuna fase

Custodia cautelare si estingue dopo max 3-12 mesi fase indagini, 6-18 mesi primo grado, 9-18 mesi appello, secondo gravità reato.

Ratio

L'articolo 303-ter rappresenta il pilastro fondamentale della tutela della libertà personale nel procedimento penale italiano. La ratio è nobile: nessuno può rimanere in custodia cautelare (misura provvisoria, non definitiva) per un tempo indeterminato o sproporzionatamente lungo. Il processo ha una lunghezza massima, il procedimento deve avanzare, e la custodia cautelare scade comunque quando la fase processuale raggiunge il suo termine naturale. È un meccanismo di «scadenza automatica» che bilancia le esigenze cautelari con il diritto alla libertà. Non è una liberazione meritata, ma una liberazione per legittimità: scaduti i termini, la custodia è illegittima indipendentemente dal merito.

Analisi

L'articolo fissa termini massimi per quattro fasi processuali. Fase 1, Indagini preliminari (comma 1, lett. a): 3 mesi per reati minori (pena massima fino a 6 anni), 6 mesi per reati gravi (pena massima tra 6 e 20 anni), 1 anno per crimini gravissimi (ergastolo o pena massima ≥20 anni, oppure reati di mafia/terrorismo se la pena supera 6 anni). Fase 2, Primo grado (comma 1, lett. b): 6 mesi per reati minori, 1 anno per reati gravi, 18 mesi per crimini gravissimi. I termini decorrono dalla emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o dalla esecuzione effettiva della custodia. Fase 3, Giudizio abbreviato (comma 1, lett. b-bis): termini ridotti (3, 6, 9 mesi) poiché il procedimento è abbreviato. Fase 4, Appello e gradi successivi (comma 1, lett. c): 9 mesi per reati minori, 1 anno per reati gravi, 18 mesi per gravissimi. Il comma 3-bis introduce aumenti per reati di mafia/terrorismo e altri crimini gravi (art. 407 comma 2 lett. a): i termini possono aumentare fino a 6 mesi aggiuntivi, ma con compensazione con i termini di altre fasi (non infinita cumulazione). Il comma 6 introduce due limiti «complessivi»: (1) la durata complessiva della custodia non può superare il doppio dei singoli termini, salve eccezioni di proroghe; (2) in ogni caso, la durata non può superare i 2/3 della pena massima temporanea prevista per il reato (l'ergastolo è equiparato alla pena massima temporanea di 30 anni, per cui 2/3 = 20 anni). Questi limiti creano un «doppio tetto»: il primo tetto è l'accumulazione progressiva (fase + fase), il secondo è la proporzione con la pena futura.

Quando si applica

L'articolo si applica automaticamente a ogni custodia cautelare. Tizio è arrestato il 1° gennaio per furto aggravato (pena max 6 anni). Custodia cautelare durante indagini: scade per legge il 1° aprile (3 mesi, max per reato minore). Se il processo inizia il 5 aprile, nuovo termine: scade il 5 ottobre (6 mesi di primo grado). Se condannato ma sente appello, nuovo termine: scade il 5 luglio dell'anno successivo (9 mesi di appello). Complessivamente, Tizio non può stare in custodia oltre (doppio dei 6 mesi = 12 mesi) oppure 2/3 di 6 anni (4 anni), il minore. Quindi scade comunque dopo 12 mesi massimo. Nel caso di Caio, accusato di associazione a delinquere (pena max fino a 20 anni), i termini sono: 6 mesi indagini, 1 anno primo grado, 18 mesi appello. Il limite complessivo è doppio di 1 anno (maggior termine di primo grado) = 24 mesi. Ma il limite alternativo è 2/3 di 20 anni = circa 13 anni. Quindi il limite complessivo è 24 mesi (il minore).

Connessioni

L'articolo 303-ter è il cardine del sistema di durata: si collega all'art. 297 (decorrenza), art. 298-302 (estinzione), art. 304 (sospensione dei termini), art. 305 (prorga per perizie), art. 306 (provvedimenti di liberazione), art. 273-275 (presupposti), art. 293 (notificazione), art. 294 (interrogatorio), art. 292 (termini indagini), art. 407-408 (reati mafia/terrorismo), art. 310 (impugnazione ordinanze), art. 416-425 (procedura e sentenze).

Domande frequenti

Quale è il massimo tempo che posso stare in custodia cautelare?

Dipende dalla gravità del reato e dalla fase del processo. Per reati leggeri: 3 mesi indagini, 6 mesi primo grado, 9 mesi appello. Per reati gravi: 6 mesi, 1 anno, 1 anno. Per gravissimi: 1 anno, 18 mesi, 18 mesi. Inoltre, non puoi mai stare oltre il doppio del termine più lungo della tua fase, oppure 2/3 della pena massima del reato.

Se il processo è lento e il giudice non pronuncia sentenza in tempo, esce automaticamente?

Sì. Se il giudice non rispetta i termini massimi di custodia, tu sei liberato per legge. Non è meritato, è legittimità processuale: la custodia scade dopo i termini, punto.

I termini sono uguali per tutti i reati?

No. Più grave è il reato, più lungo il termine. Un furto: 3 mesi indagini. Omicidio: 1 anno indagini. Mafia o terrorismo: ancora più lunghi, fino a 6 mesi aggiuntivi in ogni fase.

Se mi mettono in custodia cautelare ingiustamente, ma il termine non è ancora scaduto, devo aspettare?

No. Puoi chiedere al giudice revoca o sostituzione della misura in qualsiasi momento secondo l'art. 299. I termini massimi dell'art. 303-ter sono un limite di scadenza, non l'unica chance di uscire.

Se vado in appello e il termine appello è lungo, mi conviene ricorrere subito in cassazione per scadere il termine?

Strategicamente, sì, potrebbe avere senso se il termine di appello è prossimo a scadere e la tua cassazione è fondata. Ma dipende dal caso. Un avvocato penalista ti consiglierà la tattica migliore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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