Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 305 c.p.p. – Proroga della custodia cautelare

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia.La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’areticolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4 , rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.

In sintesi

  • Custodia cautelare è automaticamente prorogata per il periodo di espletamento della perizia psichiatrica, ordinata dal giudice su richiesta del PM sentito il difensore
  • PM può chiedere prorga per gravi esigenze cautelari (accertamenti complessi, nuove indagini), rinnovabile una sola volta entro il doppio dei termini dell'art. 303
  • Prorga può essere ordinata dal giudice di primo grado entro max 1/3 dei termini di primo grado, con riduzione proporzionale dei termini di appello
  • Prorga ordinata dal giudice di secondo grado (appello) non può superare 1/3 dei termini di appello
  • Tutte le proroghe sono ordinanze appellabili ai sensi dell'art. 310
Indice dei contenuti

Custodia cautelare si prorroga per perizia mental competence; per gravi esigenze probatorie rinnovabile una sola volta, max metà termini art. 303.

Ratio

L'articolo 305 introduce due tipi di prorga alla custodia cautelare, entrambe di natura eccezionale e rigorosamente regolate. Il primo tipo (comma 1) è la prorga per perizia psichiatrica: è quasi automatica, perché il tempo per gli esperti è prevedibile e necessario. Il secondo tipo (comma 2) è la prorga per gravi esigenze cautelari (accertamenti complessi come esami DNA, scavi archeologici, consulenze tecnico-specialistiche internazionali): è un'estensione della custodia oltre i termini massimi ordinari, concedibile solo se il PM dimostra che senza essa le indagini non possono completarsi. La ratio è: da una parte, le scienze forensi hanno bisogno di tempo; dall'altra, non si possono usare indagini complesse come scusa per custodia indefinita.

Analisi

Il comma 1 regola la prorga per perizia psichiatrica (art. 222 cp: valutazione della capacità di stare in giudizio, o della imputabilità, o del pericolo). Quando il giudice dispone perizia, i termini di custodia cautelare si prorogano automaticamente per il periodo che il giudice assegna per la perizia stessa (di solito 60-90 giorni). Non è un rinvio tacito: è una prorga vera e propria, ordinata dal giudice su richiesta del PM, sentito il difensore. L'ordinanza è ricorribile in cassazione (art. 311). Il comma 2 regola la prorga per «gravi esigenze cautelari»: il PM può chiedere prorga quando i termini ordinari stanno per scadere, ma sussistono ragioni di fatto che richiedono custodia continuata (es. test DNA non ancora completati, investigazioni all'estero in corso, sequestro di beni complesso). Il giudice, sentiti PM e difensore, ordina prorga. La prorga è rinnovabile una sola volta (non due, non tre: una). I termini dell'art. 303 comma 1 non possono comunque essere superati di più della metà (cioè: se il termine ordinario è 6 mesi, la prorga non può superare 9 mesi totali). Il comma 3 (abrogato, ma citato per completezza storica) regolava la diversa misura delle proroghe a seconda che fossero ordinate in primo grado o in appello: in primo grado, prorga non poteva superare 1/3 del termine di primo grado (e i termini di appello si riducevano proporzionalmente); in appello, prorga non poteva superare 1/3 del termine di appello. Sebbene abrogato, il principio di proporzionalità rimane: il giudice non concede proroghe generose.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che il PM chiede prorga oltre i termini ordinari. Tizio è in custodia dal 1° marzo per omicidio. Il termine ordinario di primo grado è 1 anno. Il 28 febbraio (un giorno prima della scadenza), il PM scrive: «Richiedo prorga: è pendente perizia psichiatrica del perito Rossi, che dovrà pronunciarsi sulla imputabilità di Tizio (malattia mentale). Il perito ha chiesto 60 giorni». Il giudice ordina ordinanza di prorga per 60 giorni (cioè fino al 27 aprile). Quando il 1° marzo il termine ordinario scade, è neutralizzato dalla prorga: Tizio rimane in custodia legittimamente fino al 27 aprile. Se il 26 aprile il PM non ha ancora terminato le indagini e non vi è stata perizia, il PM può chiedere ulteriore prorga per «gravi esigenze», ma una sola volta. Il giudice, sentito Tizio, ordina ulteriore prorga fino al 26 maggio (altri 30 giorni). Totale: 1 anno + 60 giorni + 30 giorni = 425 giorni. Il doppio del termine ordinario è 24 mesi (728 giorni), quindi la prorga è legittima. Nel caso di Caio, accusato di corruzione (reato minore, termine 3 mesi indagini), il PM il 2 marzo chiede prorga per perizia: «il perito dei conti bancari avrà 45 giorni». Il giudice ordina prorga di 45 giorni. Poi il 17 aprile il PM chiede di nuovo prorga per investigazione all'estero (Svizzera). Il giudice la concede, ma una sola volta e max metà del termine ordinario (3 mesi): quindi prorga al massimo di 45 giorni ulteriori. Caio rimane in custodia fino a circa fine maggio, poi deve essere liberato o il processo deve procedere.

Connessioni

L'articolo 305 si collega all'art. 292 comma 2 lett. d) (termini ordinari indagini), art. 303-ter (termini massimi), art. 304 (sospensione termini), art. 308 (limiti alle proroghe), art. 310 (impugnazione ordinanze di prorga), art. 311 (ricorso cassazione), art. 222 cp (perizia psichiatrica), art. 294 (interrogatorio), art. 415-bis (indagini supplementari).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è in custodia dal 5 febbraio per associazione a delinquere (gravissimo, termine indagini 1 anno). Il 1° febbraio dell'anno successivo (un giorno prima della scadenza), il giudice per le indagini preliminari ordina perizia psichiatrica per valutare se Tizio era imputabile al momento dei fatti. Il perito chiede 90 giorni per le sue consulenze (visita psichiatrica, test psicologici, anamnesi criminale). Il giudice ordina prorga della custodia di 90 giorni (fino al 30 aprile). Il PM non chiede ulteriore prorga per esigenze probatorie; il 1° maggio Tizio continua verso il giudizio. Se invece il PM il 25 aprile chiede ulteriore prorga per «investigazioni ancora in corso in Germania», il giudice ascolta Tizio e decide. Poiché la prorga di perizia è già stata concessa, il limite è una sola ulteriore prorga per esigenze: max 45 giorni (metà di 1 anno = 6 mesi, di cui metà è 3 mesi, di cui «metà della metà» per la regola di proporzionalità del comma 3 abrogato = 45 giorni circa). Tizio rimane in custodia fino al 15 maggio, poi è liberato.

Caso 2: Caso 2

Caio è in custodia dal 10 gennaio per reato minore (pena max 4 anni, termine indagini 3 mesi). Il 10 aprile il termine scade. Il PM il 9 aprile chiede prorga: «Sono pendenti analisi DNA su tracce biologiche; il laboratorio ha 45 giorni». Il giudice ordina prorga di 45 giorni (fino al 25 maggio). Tutto bene finora. Il 24 maggio il PM vuole chiedere ulteriore prorga: «Le indagini in Francia ancora non sono chiuse». Il giudice ordina ulteriore prorga (una sola, come permesso), ma il limite è «metà dei termini dell'art. 303» per reati minori = metà di 6 mesi (primo grado ordinario) = 3 mesi, di cui metà è 45 giorni. Ma il comma 3 abrogato diceva che in primo grado la prorga non superi 1/3 del termine di primo grado: 6 mesi / 3 = 2 mesi. Quindi il giudice concede al massimo 2 mesi di prorga ulteriore (fino al 25 luglio). Dopo il 25 luglio, Caio è liberato o il processo continua in giudizio.

Domande frequenti

Se il giudice ordina perizia psichiatrica, la custodia si allunga automaticamente?

Sì. La custodia si prorroga automaticamente per il tempo che il giudice assegna al perito (di solito 60-90 giorni). È quasi automatico, non discrezionale.

Il PM può chiedere prorga senza fine finché fa indagini?

No. Massimo una sola prorga ulteriore (oltre quella per perizia). E comunque non oltre la metà dei termini ordinari dell'art. 303. Dopo, basta.

Se il PM chiede prorga per indagini all'estero, la ottengo?

Il giudice la valuterà. Se le indagini estere sono concrete e necessarie (es. investigazioni bancarie in Svizzera), il giudice può concedere prorga. Ma una sola volta, e per il tempo strettamente necessario.

Contro l'ordinanza di prorga posso ricorrere?

Sì. La prorga è un'ordinanza ricorribile in cassazione secondo l'art. 310. Se ritieni che la prorga sia ingiustificata, il tuo avvocato può ricorrere.

Se il giudice mi ordina perizia per 90 giorni, ma il perito finisce in 30 giorni, esce prima la prorga?

In teoria, il giudice potrebbe revocare la prorga con ordinanza se la perizia è conclusa anticipatamente. Ma raramente accade. Di solito, il tempo assegnato è il tempo che scorre comunque.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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