← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 c.p.p. – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura (293; 36 att.).

2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell’art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l’esercizio del diritto di conferire con il difensore.

4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (390).

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Imputato in custodia cautelare ha diritto di colloquio col difensore dal momento iniziale della custodia
  • Persona arrestata in flagranza o fermata ha diritto a conferire subito dopo l'arresto/fermo
  • Il giudice (su richiesta PM) può posticipare il diritto max 7 giorni solo per specifiche ragioni di cautela, con decreto motivato
  • Durante arresto/fermo, il PM ha lo stesso potere di dilazione fino al momento in cui l'arrestato è posto a disposizione del giudice

L'imputato in custodia cautelare ha diritto di conferire subito col difensore. Arrestati e fermati possono conferire col difensore immediatamente dopo l'arresto. Il giudice può dilazionare per max 7 giorni in casi eccezionali.

Ratio

L'articolo 104 c.p.p. tutela il diritto della persona privata della libertà di accedere immediatamente all'assistenza legale, essenziale per garantire consapevolezza nei colloqui con l'autorità e protezione dagli abusi procedurali (interrogatori non assistiti, confessioni coatte, ecc.). Il diritto di conferire col difensore è parte integrante del diritto al giusto processo, riconosciuto anche dalla giurisprudenza internazionale (CEDU, art. 6).

Analisi

Il comma 1 riconosce il diritto di colloquio col difensore «fin dall'inizio dell'esecuzione della misura» di custodia cautelare (artt. 284-286 c.p.p.: carcere, arresti domiciliari, pattugliamento). Non è differito, non è condizionato: è un diritto immediato. Il comma 2 estende il diritto di conferire anche per l'arrestato in flagranza (art. 380 c.p.p.) e per il fermato (art. 384 c.p.p.), specificando «subito dopo l'arresto o il fermo» — quindi senza indugio. Il comma 3 introduce un'eccezione limitata: durante le indagini preliminari, il giudice su richiesta del PM può, con decreto motivato, posticipare l'esercizio del diritto per un massimo di sette giorni, ma solo quando sussistano «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela». Queste ragioni devono essere gravi (es. pericolo di inquinamento delle prove, di reiterazioni criminose, di fuga) e devono essere state valutate dal giudice, non dal solo PM. Il comma 4 attribuisce il potere di dilazione al PM stesso durante l'arresto/fermo, fino al momento in cui la persona è posta a disposizione del giudice (art. 390 c.p.p.), dopodiché il potere passa al giudice.

Quando si applica

Applicabile a partire dal momento della custodia (ingresso in carcere), dalla flagranza (arresto), o dal fermo (comunicazione dell'atto). Opera fino a che la persona rimane in custodia o sottoposta a misure cautelari restrittive. Una volta scarcerato o liberato dal fermo, il diritto subsiste finché il procedimento è in corso (per ogni eventuale nuovo fermo/arresto).

Connessioni

Collegato direttamente all'art. 96 c.p.p. (nomina difensore di fiducia), all'art. 97 c.p.p. (difensore di ufficio), all'art. 103 c.p.p. (garanzie di libertà del difensore), agli articoli sulla custodia cautelare (artt. 280-299 c.p.p.), all'art. 380 c.p.p. (arresto in flagranza), all'art. 384 c.p.p. (fermo di PM), all'art. 391 c.p.p. (obblighi di comunicazione al giudice), e al diritto al giusto processo (CEDU art. 6, Convenzione ONU su Diritti Civili e Politici art. 9).

Domande frequenti

Se sono arrestato, quando posso parlare con il mio avvocato?

Subito. Hai diritto di conferire col difensore immediatamente dopo l'arresto o il fermo (art. 104 comma 2). Non è differibile per volontà della polizia. Se non hai un difensore di fiducia, la polizia deve assegnartene uno d'ufficio e poi puoi parlarci.

L'autorità può vietarmi di parlare con l'avvocato?

Solo in casi eccezionali. Il giudice (o il PM durante l'arresto/fermo) può posticipare il diritto per max 7 giorni se ci sono ragioni specifiche e eccezionali di cautela (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, ecc.). La dilazione deve essere ordinata con decreto motivato. È un'eccezione rara.

Posso essere interrogato senza il mio avvocato?

Puoi rifiutare il difensore e farti interrogare da solo. Però è sconsigliato: il difensore ti protegge da domande trabocchetto, da violazioni procedurali, e ti consiglia come rispondere. Meglio avere l'avvocato accanto.

Se il PM mi interroga senza l'avvocato, è illegittimo?

Sì, se tu lo hai richiesto e lui ti ha negato il colloquio col difensore in violazione dell'art. 104. Puoi eccepire la nullità dell'interrogatorio. Se il PM dilaziona abusivamente il diritto oltre i 7 giorni, la violazione è grave e compromette la validità degli atti successivi.

Il mio avvocato può stare con me durante l'interrogatorio?

Sì. L'avvocato ha diritto di assistere l'interrogatorio dell'imputato e può suggerire come rispondere, sollevare obiezioni su domande illegittime, e proteggere il tuo diritto di non rispondere (art. 104, artt. 64-65 c.p.p.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.