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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 9 c.p.p. – Regole suppletive

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Regole suppletive quando i criteri ordinari (art. 8) non funzionano
  • Primo criterio: giudice del luogo dell'ultima parte dell'azione o omissione
  • Secondo criterio: giudice della residenza, dimora, domicilio dell'imputato
  • Terzo criterio: giudice della sede della PM che ha iscritto per primo nel registro notizie reato
  • Funzione: impedire vuoti di competenza e garantire certezza processuale

Se la competenza non si determina mediante gli articoli 8, il giudice del luogo dell'azione/omissione, della residenza, domicilio, o della PM sono criteri sussidiari.

Ratio

L'articolo 9 CPP stabilisce criteri "suppletivi" (di sussidio) quando l'art. 8 (regole ordinarie sulla competenza territoriale) non permettono di identificare il giudice. La necessità è di evitare il caos: se il reato è commesso in più province, su quale territorio giudica? Se l'imputato è nomade? Il legislatore opera una progressiva restrizione: prima il luogo del reato (più razionale), poi il domicilio dell'imputato (più certo), infine la PM registrata (criterio amministrativo, ultimo ricorso). Riflette l'idea che la competenza territoriale non è arbitraria, ma vincolata a criteri obiettivi che garantiscono prevedibilità.

Analisi

Il comma 1 rinvia all'art. 8 e stabilisce il primo criterio suppletivo: il giudice "dell'ultimo luogo" in cui è avvenuta "una parte" (non una sola parte) dell'azione o omissione. Per un furto, è il luogo dove la sottrazione si è completata. Per un'omissione, è il luogo dove il dovere doveva essere eseguito. Il comma 2 stabilisce il secondo criterio: residenza, dimora o domicilio dell'imputato, secondo la priorità giuridica (residenza domanda > dimora > domicilio). Il comma 3 fissa il terzo criterio: la sede della PM che ha iscritto per prima nel registro previsto dall'art. 335 CPP. Questo è criterio amministrativo, non geografico, e risolve impasse totale.

Quando si applica

Applicazione frequente nel reato itinerante: Tizio ruba a Milano (caricamento merce) e scarica a Bologna (completamento furto). Quale giudice? Il giudice di Bologna (ultimo luogo dell'azione). Se non è chiaro dove sia avvenuta l'ultima parte, si passa al criterio del domicilio di Tizio. Se Tizio non ha residenza nota (via di fatto o senzatetto), entra il terzo criterio: quale PM per prima ha iscritto il reato? Fattispecie critica: violazione sessuale commessa online da autore estero verso vittima italiana (reato continuativo virtualmente dovunque). Il giudice si determina col domicilio della vittima (luogo del danno) o della residenza dell'imputato, a seconda delle interpretazioni.

Connessioni

Articoli correlati: art. 8 CPP (regole ordinarie), art. 10 CPP (reati all'estero), art. 335 CPP (registro notizie reato), art. 16-21 CPP (conflitti di competenza e rimessioni). Procedura civile: art. 16-19 CPC (competenza territoriale civile, criteri simili). Diritto amministrativo: art. 7 CPA (competenza territoriale dell'amministrazione). Tema processuale: principio del "favor rei" in caso di dubbio sulla competenza territoriale.

Domande frequenti

Cosa sono le regole suppletive di competenza territoriale?

Sono criteri di appoggio quando non è chiaro quale giudice è territorialmente competente secondo le regole ordinarie dell'art. 8.

Quale è il primo criterio suppletivo?

Il giudice del luogo dove è avvenuta l'ultima parte dell'azione o omissione, cioè dove il reato si è consumato o completato.

Se il domicilio dell'imputato è sconosciuto, come si determina la competenza?

Si passa al terzo criterio: il giudice della sede della PM che ha iscritto per prima nel registro notizie reato (criterio amministrativo).

Un imputato senza fissa dimora può far valere l'incompetenza territoriale?

Difficilmente. Si applica il terzo criterio (PM che per prima ha iscritto), per evitare vuoti di competenza. L'ordine garantisce che sempre un giudice sia competente.

Se il reato è commesso in più province, quale giudice decide?

Il giudice del luogo dove è avvenuta l'ultima parte del reato (comma 1), cioè dove il reato si è consumato completamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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