Art. 11 c.p.p. – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato (60, 61) ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo Capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
3. (Salve le norme sull’astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza).
I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia di cui all’art.76-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni (27), sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’art. 11.
In sintesi
I procedimenti contro magistrati imputati sono trasferiti al giudice di distretto più prossimo per evitare conflitti d'interesse e garantire imparzialità.
Ratio
La norma garantisce l'imparzialità del giudizio quando la parte offesa o imputata è un magistrato. Trasferire il procedimento fuori dal distretto ordinario previene favoritismi e conflitti d'interesse derivanti da rapporti gerarchici o collegiali. L'ordinamento riconosce che il magistrato, pur essendo figura di garanzia, deve ricevere tutela processuale paritaria.
Analisi
Il comma 1 distingue due scenari: se il magistrato è imputato o persona offesa, il giudice competente ha sede nel capoluogo di Corte d'Appello più vicino al distretto dove il magistrato esercitava funzioni. Se il magistrato successivamente assunto funzioni nel nuovo distretto, si ricorre al distretto ulteriormente più prossimo. Il comma 2 estende la medesima competenza ai procedimenti connessi. Il comma 3 esclude l'applicazione quando il reato è commesso in udienza, salvi astensione e ricusazione.
Quando si applica
Si applica in ogni caso di denuncia, querela o azione penale dove magistrato è titolare di status processuale (imputato, offeso, danneggiato, testimone). Ricorrente nelle ipotesi di omicidio, lesioni, ingiuria, diffamazione ai danni di magistrato durante esercizio funzioni. Disciplina anche procedimenti contro magistrati della Direzione Nazionale Antimafia di cui all'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario.
Connessioni
Collegata agli artt. 60-61 c.p.p. (qualità di imputato e persona offesa), all'art. 550 (citazione diretta), agli artt. 4-10 c.p.p. su competenza per territorio e materia. Rimanda agli artt. 34-35 c.p.p. su incompatibilità giudice per ragioni di parentela o atti compiuti nel procedimento. Cfr. artt. 424 (udienza preliminare) e art. 76-bis Regio Decreto 1941 n. 12 su ordinamento giudiziario.
Domande frequenti
Se magistrato è imputato, qual è il tribunale competente?
Il tribunale competente ha sede nel capoluogo di Corte d'Appello più vicino al distretto dove il magistrato esercitava funzioni, non nel distretto ordinario. Scopo è evitare condizionamenti collegiali.
Cosa succede se magistrato ha assunto funzioni in distretto diverso?
Si applica deroga: competente è il giudice del capoluogo di distretto ulteriormente più prossimo a quello dove magistrato esercitava funzioni al momento del fatto.
Come cambia se il reato è commesso in udienza?
Se reato è commesso in udienza, art. 11 comma 3 non si applica: restano vigenti norme ordinarie su astensione e ricusazione giudice, e competenza ordinaria.
Vale per magistrati di Direzione Nazionale Antimafia?
Sì, magistrati DNA seguono stesse regole di competenza territorialità art. 11, come chiarito da ultimo richiamo normativo al comma 3.
I procedimenti collegati seguono stessa competenza?
Sì, comma 2: procedimenti connessi a quello dove magistrato è imputato/offeso sono di competenza medesimo giudice individuato per il procedimento principale.