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Art. 279 c.p.p. – Giudice competente
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Sull’applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (91 att.). Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
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In sintesi
Il giudice che procede decide sull'applicazione, revoca e modifica delle misure cautelari. Prima dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ha competenza.
Ratio
L'articolo 279 attribuisce la competenza sulle misure cautelari in base allo stato del procedimento. La norma riflette il principio di giustiziabilità accelerata: il giudice più prossimo al fascicolo deve decidere rapidamente sulle esigenze cautelari, senza ricorrere a organi diversi. Questo riduce i tempi e garantisce continuità decisionale.
Analisi
Il comma 1 dell'articolo 279 stabilisce che il giudice che procede (ossia il giudice del merito cui è assegnato il fascicolo in primo grado) decide sull'applicazione (articolo 291 interno), sulla revoca (articolo 299 interno) e sulle modifiche delle modalità esecutive delle misure. Prima dell'esercizio dell'azione penale (cioè prima che il pubblico ministero presenti il capo d'imputazione in tribunale), la competenza compete al giudice per le indagini preliminari (GIP), nominato presso il tribunale e incaricato di controllare la legalità delle indagini.
Quando si applica
Durante le indagini preliminari, se il pubblico ministero o la polizia giudiziaria chiede una misura cautelare, il GIP decide. Una volta esercitata l'azione penale (con il rinvio a giudizio o il giudizio immediato), tutte le decisioni sulle misure (applicazione, revoca, modifica) passano al giudice del merito. Se il processo sale in appello, il giudice di appello assume la competenza.
Connessioni
L'articolo 279 si collega all'articolo 91 ordinanze d'appello (competenza attributiva); agli articoli 291 e 299 (procedimento per l'applicazione e revoca delle misure); agli articoli 328-340 (GIP); agli articoli 429-433 (conclusione indagini); alle norme generali di attribuzione della giurisdizione (articoli 41-51 codice di procedura penale).
Domande frequenti
Posso ricorrere al GIP anche dopo che il processo è iniziato davanti al giudice del merito?
No. Una volta esercitata l'azione penale e affidato il fascicolo al giudice che procede, il GIP perde competenza. Tutti i ricorsi sulle misure cautelari devono rivolgersi al giudice che procede.
Se il processo sale in appello, chi decide sulle misure cautelari?
Il giudice di appello diventa il nuovo giudice che procede e assume la competenza sulle misure. Le richieste di revoca o modifica vanno presentate a lui.
Cosa succede se durante le indagini il pubblico ministero richiede una misura urgente e il GIP non è raggiungibile?
La legge prevede procedure di urgenza: il pubblico ministero può ordinare misure cautelari in casi di pericolo immediato, ma deve comunque informare il GIP entro poche ore per la convalida.
Dopo la sentenza di primo grado, posso ancora chiedere modifiche alla misura cautelare?
Se hai proposto appello, il giudice di appello ha competenza sulle misure. Se non hai proposto appello, la sentenza è diventata definitiva e le misure cautelari perdono di solito efficacia.
Un tribunale diverso può cambiarmi la misura se il GIP me l'ha imposta per un procedimento?
Sì, se il processo viene trasferito a un altro tribunale per motivi di competenza, il nuovo giudice che procede ha piena competenza sulle misure e può decidere di modificarle o revocarle.
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