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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 79 c.p. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

In vigore dal 1° luglio 1931

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

:1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

:2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

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In sintesi

  • Le pene accessorie temporanee non possono superare determinati limiti complessivi.
  • Interdizione dai pubblici uffici o da una professione/arte: massimo 10 anni.
  • Sospensione dall'esercizio di una professione o arte: massimo 5 anni.
  • La norma opera come tetto invalicabile anche in presenza di più aumenti cumulati.
  • È in vigore nella formulazione originaria dal 1° luglio 1931.

Fissa i limiti massimi complessivi per le pene accessorie temporanee: 10 anni per interdizione, 5 anni per sospensione professionale.

Ratio

L'articolo 79 c.p. introduce un meccanismo di contenimento degli effetti cumulativi delle pene accessorie temporanee. Senza un limite esplicito, il concorso di reati o l'applicazione di più aumenti potrebbe portare a durate sproporzionate, in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.

Analisi

La norma si riferisce alle pene accessorie temporanee che incidono sulla capacità di esercitare funzioni pubbliche o attività professionali. Il limite dei 10 anni riguarda l'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.) e l'interdizione da una professione o arte (art. 30 c.p.); il limite dei 5 anni riguarda invece la sospensione dall'esercizio di una professione o arte (art. 35 c.p.). Il termine «nel complesso» chiarisce che il tetto opera sulla durata totale risultante dalla somma degli aumenti, non su ciascun aumento singolarmente considerato.

Quando si applica

Trova applicazione ogni volta che, a seguito di condanna per uno o più reati, la durata complessiva della pena accessoria temporanea supererebbe i limiti indicati. Il giudice è tenuto a ricondurre la durata entro il massimo legale, anche qualora le regole ordinarie sul concorso di reati porterebbero a un risultato eccedente.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 28, 29, 30 e 35 c.p. (che definiscono le singole pene accessorie) e con gli artt. 71-73 c.p. (limiti delle pene principali nel concorso di reati). Va letta in combinato con l'art. 37 c.p., che disciplina la durata delle pene accessorie in relazione alla pena principale.

Domande frequenti

Cosa sono le pene accessorie temporanee?

Sono sanzioni che si aggiungono alla pena principale e limitano per un periodo determinato certi diritti o facoltà, come l'esercizio di pubblici uffici o di una professione.

Il limite di 10 anni vale per tutte le pene accessorie?

No. Il limite di 10 anni si applica all'interdizione dai pubblici uffici e all'interdizione da una professione o arte; per la sospensione dall'esercizio di una professione o arte il limite scende a 5 anni.

Il giudice può superare questi limiti in casi gravi?

No. I limiti fissati dall'art. 79 c.p. sono invalicabili: il giudice è tenuto a rispettarli indipendentemente dal numero di reati contestati o dalla gravità dei fatti.

Qual è la differenza tra interdizione e sospensione professionale?

L'interdizione è una misura più grave e definitiva (o di lunga durata), mentre la sospensione è una misura temporanea che preclude l'esercizio della professione per il periodo stabilito, senza incidere sull'iscrizione all'albo.

Questi limiti si applicano anche alle pene accessorie perpetue?

No. L'art. 79 c.p. riguarda esclusivamente le pene accessorie temporanee. Le pene accessorie perpetue, come l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, seguono una disciplina separata e non sono soggette a questo tetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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