Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo [1].
Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
[1] Comma modificato dall’art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 e dall’art. 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
In sintesi
Se nessuna parte compare alla prima udienza, il giudice ne fissa un'altra; in caso di nuova mancata comparizione, ordina la cancellazione e l'estinzione.
Ratio della norma
L'art. 181 c.p.c. risponde all'esigenza di evitare che il processo resti pendente quando nessuna delle parti manifesta interesse alla sua prosecuzione. Il legislatore presume che la duplice assenza alle udienze costituisca un comportamento concludente di abbandono, sanzionato con l'estinzione anticipata per liberare il ruolo del giudice e tutelare il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Analisi del testo
La norma prevede una sequenza bifasica: alla prima udienza con assenza totale, il giudice non dichiara subito l'estinzione ma concede una seconda chance fissando una nuova udienza, di cui il cancelliere informa le parti costituite. Solo la reiterata mancata comparizione integra la fattispecie estintiva, con cancellazione dal ruolo e contestuale dichiarazione di estinzione, senza necessità di ulteriore istanza di parte.
Quando si applica
Si applica esclusivamente quando nessuna delle parti compare a entrambe le udienze. Se anche una sola parte (attore o convenuto costituito) si presenta, la causa prosegue secondo le regole ordinarie sulla contumacia ex art. 171 c.p.c. La disposizione opera nel processo ordinario di cognizione davanti al tribunale e, per richiamo, anche nel rito davanti al giudice di pace.
Connessioni con altre norme
L'art. 181 si coordina con l'art. 171 c.p.c. sulla costituzione tardiva e la contumacia, con l'art. 309 c.p.c. che disciplina la mancata comparizione nelle udienze successive alla prima, e con l'art. 307 c.p.c. che regola in via generale l'estinzione del processo per inattività delle parti, di cui l'art. 181 costituisce ipotesi specifica.
Domande frequenti
Cosa succede se nessuna delle parti compare alla prima udienza?
Il giudice non dichiara subito l'estinzione ma fissa una nuova udienza, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, concedendo una seconda possibilità di presentarsi.
Quando viene dichiarata l'estinzione del processo ex art. 181 c.p.c.?
L'estinzione è dichiarata solo se nessuna delle parti compare neppure alla seconda udienza fissata dal giudice; in tal caso la causa viene cancellata dal ruolo.
Cosa accade se alla seconda udienza compare anche una sola parte?
Se almeno una parte si presenta, il processo prosegue normalmente secondo le regole ordinarie e si applicano le norme sulla contumacia di cui all'art. 171 c.p.c.
Qual è la differenza tra l'art. 181 e l'art. 309 c.p.c.?
L'art. 181 disciplina la mancata comparizione alla prima udienza, mentre l'art. 309 c.p.c. regola l'ipotesi di mancata comparizione delle parti alle udienze successive alla prima.
Fonti consultate: 1 fonte verificate