← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 309 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

In sintesi

  • Assenza contemporanea di entrambe le parti all'udienza
  • Giudice provvede a norma dell'articolo 181, primo comma
  • Provvedimenti: estinzione, rinvio a giudizio istruttorio, o altri atti
  • Potenziale estinzione per inattività delle parti

Se nessuna parte si presenta all'udienza, il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 181 comma uno.

Ratio

La norma affronta un caso di grave inattività: quando nessuno si presenta, il processo non può proseguire. Il rinvio all'articolo 181 comma uno delegifica il potere di iniziativa al giudice, il quale valuta se dichiarare estinzione immediata (se le circostanze lo giustificano) oppure rinviare a tentativi di istruttoria futuri. L'assenza bilaterale riduce drasticamente gli interessi processuali in gioco.

Analisi

L'articolo 309 è un caso particolare di estinzione per inattività (articolo 307). Quando nessuna parte si presenta, il processo è in stallo totale. L'articolo 181 primo comma autorizza il giudice a: (1) dichiarare estinzione se lo ritiene opportuno, (2) rinviare a una nuova udienza, (3) procedere oltre se la causa è idonea.

La discrezionalità è limitata dalla fattispecie: assenza contemporanea. Se uno si presenta e l'altro no, il giudice ha poteri diversi (articolo 181 secondo comma, sentenza in contumacia).

Quando si applica

Si applica all'udienza di primo grado quando entrambi gli avvocati (o le parti, se non rappresentate) sono assenti. Tizio cita Caio. All'udienza del 15 giugno, l'avvocato di Tizio è in ritardo, e non c'è: l'avvocato di Caio non si presenta nemmeno. Il giudice, vedendo la sala vuota, applica l'articolo 309.

Se però il cancelliere avverte il giudice che un avvocato è nel corridoio (entro il termine di tolleranza), la situazione cambia e non applica 309.

Connessioni

Rimandi a articolo 181 (provvedimenti del giudice), articolo 307 (estinzione per inattività), articolo 166 (costituzione del convenuto), articolo 183 (termini processuali). Correlato anche a articoli 108-109 (rappresentanza processuale) e 161 (procura).

Meccanismo speculare all'articolo 190 (in appello: assenza di ambedue i ricorrenti) e coordinato con i principi di celerità.

Domande frequenti

Se non vado all'udienza e nessun altro va, cosa mi succede?

Il giudice provvede a sua discrezione. Di solito rinvia a una data futura, dando una chance alle parti. Ma se questo succede più volte, il giudice estingue il processo e perdi il tuo diritto di agire in quel giudizio.

Mio avvocato non si presenta per errore: cosa devo fare?

Sentirai dal giudice via posta. Se l'altra parte se ne accorge in tempo, può chiedere un rinvio. Se nessuno se ne accorge, il giudice potrebbe estinguere. È un evento grave: contatta subito l'avvocato per fare un reclamo.

Se sono ammalato e non posso andare, come faccio a non perdere il processo?

Devi mandare un avvocato o un procuratore che ti rappresenti all'udienza, anche se sei malato. Se non puoi nemmeno trovare un legale, chiedi al giudice un rinvio per motivi di salute prima dell'udienza.

Il giudice mi estingue il processo se non vado due volte di fila?

Dipende. Se sono due assenze senza motivo, il giudice potrebbe estinguere. Ma se chiedi motivatamente un rinvio la seconda volta, il giudice potrebbe concedere una chance. Però non è garantito: meglio non mancare.

Se il giudice estingue il processo per mia assenza, posso ricorrere?

Sì, puoi presentare reclamo (articolo 308) entro dieci giorni, sostenendo che l'assenza era colposa dell'avvocato o giustificata da causa grave. Se il reclamo è accolto, il processo riprende.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.