Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 308 c.p.c. – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’art. 178 commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie .

In sintesi

  • Ordinanza comunicata dal cancelliere se pronunciata fuori udienza
  • Reclamo ammesso nei termini di cui all'articolo 178
  • Collegio decide in camera di consiglio: sentenza se respinge, ordinanza se accoglie
  • Ordinanza di accoglimento non impugnabile
Indice dei contenuti

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata e può essere impugnata tramite reclamo secondo le forme dell'articolo 178.

Ratio

La norma garantisce il diritto di difesa anche quando il processo cade. L'estinzione non è irrevocabile se le parti la impugnano entro i termini; il reclamo permette al collegio di riesaminare se l'estinzione era realmente dovuta o se vi era un vizio procedurale. La comunicazione formal dal cancelliere assicura che la parte conosca l'ordinanza prima del dies a quo del reclamo.

Analisi

L'articolo 308 introduce il regime impugnatorio per l'ordinanza di estinzione. Se il giudice istruttore ordina l'estinzione, questa viene comunicata (se pronunciata fuori udienza) tramite cancelliere. Il reclamo segue i modi dell'articolo 178: termini brevi (dieci giorni dalla comunicazione), presentazione al tribunale competente (il collegio dello stesso grado).

Se il reclamo è respinto, il collegio emette sentenza (atto definitivo). Se è accolto, il collegio emette ordinanza non impugnabile che revoca l'estinzione e rimanda alla prosecuzione. Questo secondo livello di controllo riduce il rischio di estinzioni ingiuste.

Quando si applica

Si applica ogni volta che un giudice istruttore dichiara estinzione per una delle cause dell'articolo 307 (non costituzione, cancellazione, inattività). Tizio e Caio sono in giudizio; Caio non si costituisce; il giudice istruttore ordina l'estinzione il 15 aprile. L'ordinanza è comunicata a Caio il 20 aprile.

Caio può ricorrere entro dieci giorni (28 aprile), presentando reclamo al tribunale. Se il reclamo è fondato (ad es. perché Caio non ebbe notifica della citazione), il collegio lo accoglie e il processo riprende.

Connessioni

Rimandi a articolo 178 (reclami e termini), articolo 307 (cause di estinzione), articolo 310 (effetti dell'estinzione), articolo 305 (riassunzione). Procedura coerente con i sistemi impugnatori brevi del codice (reclami, opposizioni).

Differenziazione: una sentenza del collegio che respinge il reclamo è sentenza (appellabile in appello); un'ordinanza che accoglie il reclamo è ordinanza non impugnabile (cogente).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è convenuto in una lite per rescissione di contratto

Non riceve la citazione (dispersion postale) e non si costituisce. Il giudice ordina estinzione per non costituzione il 5 maggio. Il cancelliere comunica a Sempronio il 12 maggio. Sempronio, accortosi dell'accaduto, presenta reclamo il 20 maggio al tribunale. Ricorre che la citazione non ebbe notifica regolare. Il collegio accoglie e ordina, con ordinanza non impugnabile, la riassunzione del processo dal punto in cui era stato estinto.

Caso 2: Filano e Tizio sono in lite per tre anni

Tutti inattivi: nessuno riassume dopo cancellazione dal ruolo. Il giudice istruttore ordina estinzione il 10 giugno. Filano, che intende ancora proseguire, ricorre al collegio il 18 giugno. Nel reclamo sostiene che Tizio ha fatto promesse di accordo e che aspettava solo di formalizzarle. Il collegio respinge il reclamo (non c'è prova), emettendo sentenza di rigetto. Filano può ancora ricorrere in appello, ma intanto il processo rimane estinto.

Domande frequenti

Se il giudice dichiara estinzione del processo, posso contestarla?

Sì, tramite reclamo. Hai dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare reclamo scritto al tribunale. Se il reclamo è fondato, il collegio revoca l'estinzione.

Che differenza c'è tra il reclamo e l'appello?

Il reclamo è più veloce e breve (dieci giorni, meno documenti). Serve per contestare ordinanze, non sentenze. L'appello è per sentenze di primo grado ed è più complesso. Per l'estinzione usi il reclamo.

Se il collegio accoglie il mio reclamo, cosa succede al processo?

Il processo riprende dal punto in cui si era fermato. Tutte le ordinanze di estinzione sono revocate e le parti possono proseguire con il giudizio, depositando memorie e chiedendo udienze.

Devo pagare tasse di giudizio per presentare un reclamo?

Sì, le stesse tasse del primo grado (versamento all'erario). Se il reclamo è fondato, la spesa rimane a carico di chi ha promosso l'estinzione ingiusta. Se è infondato, rimane a carico tuo.

Se il collegio respinge il reclamo, posso fare altro?

Se il collegio respinge e emette sentenza (non ordinanza), puoi ricorrere in appello. Se emette ordinanza di rigetto, non c'è ulteriore ricorso ordinario: il processo rimane estinto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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