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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

In sintesi

  • Il giudice istruttore designato segue tutta l'istruzione della causa fino alla relazione al collegio
  • L'immutabilità garantisce continuità cognitiva e tutela il principio del giudice naturale precostituito (art. 25 Cost.)
  • La sostituzione è ammessa solo per gravi motivi (malattia, trasferimento, astensione, ricusazione)
  • Il presidente del tribunale dispone la sostituzione con decreto motivato
  • La violazione della regola può determinare nullità degli atti istruttori compiuti dal giudice non designato

L'art. 174 c.p.c. sancisce l'immutabilità del giudice istruttore: il magistrato designato segue l'intera istruttoria e relaziona al collegio, salvo sostituzione per gravi motivi.

Ratio della norma

L'art. 174 c.p.c. tutela la continuità del rapporto processuale tra giudice e cause, garantendo che chi ha assistito alla formazione delle prove sia lo stesso che riferisce al collegio decidente. La norma attua il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e assicura un'istruttoria coerente, evitando che il mutamento del giudice comprometta la valutazione delle prove orali e l'oralita del processo.

Analisi del testo

Il primo comma identifica due funzioni del giudice istruttore: condurre l'istruzione e relazionare al collegio. Il secondo comma introduce l'eccezione dei gravi motivi, concetto elastico che ricomprende impedimenti oggettivi (malattia, trasferimento, cessazione dall'ufficio) e situazioni soggettive (astensione, ricusazione). La sostituzione richiede un decreto motivato del presidente del tribunale, atto amministrativo-organizzativo non impugnabile autonomamente.

Quando si applica

La norma opera dal momento della designazione del giudice istruttore ex art. 168-bis c.p.c. fino alla rimessione della causa al collegio ex art. 189 c.p.c. Si applica nei procedimenti collegiali e, in quanto compatibile, anche nei procedimenti monocratici. Non riguarda invece il mutamento del collegio decidente, disciplinato dall'art. 276 c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 174 si coordina con l'art. 168-bis c.p.c. (designazione del giudice istruttore), con l'art. 175 c.p.c. (poteri di direzione del procedimento) e con l'art. 276 c.p.c. (deliberazione collegiale). Sul piano costituzionale rileva l'art. 25 Cost. sul giudice naturale precostituito. Per le ipotesi di astensione e ricusazione si vedano gli artt. 51 e 52 c.p.c.

Domande frequenti

Cosa significa immutabilita del giudice istruttore?

Significa che il magistrato designato ex art. 168-bis c.p.c. deve seguire l'intera istruttoria della causa e riferirne al collegio, senza poter essere sostituito se non per gravi motivi e con decreto motivato del presidente del tribunale.

Quali sono i gravi motivi che giustificano la sostituzione?

Rientrano nei gravi motivi: malattia prolungata, trasferimento ad altro ufficio, cessazione dal servizio, astensione obbligatoria o facoltativa (art. 51 c.p.c.), accoglimento della ricusazione (art. 52 c.p.c.) e impedimenti oggettivi che rendano impossibile la prosecuzione dell'incarico.

Cosa succede se il giudice istruttore viene sostituito senza i requisiti dell'art. 174?

Gli atti istruttori compiuti dal giudice non legittimamente designato possono essere affetti da nullita, in quanto si configura una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).

L'art. 174 si applica anche al collegio decidente?

No. L'immutabilita prevista dall'art. 174 riguarda il giudice istruttore. La composizione del collegio decidente e disciplinata dall'art. 276 c.p.c., che richiede la partecipazione alla deliberazione degli stessi giudici che hanno assistito alla discussione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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