Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 173 c.p.c.

Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'art. 173 c.p.c. è stato abrogato.
  • L'abrogazione è intervenuta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile.
  • La norma originariamente disciplinava la decadenza delle parti per ritardata costituzione in giudizio.
  • La materia è oggi regolata dagli artt. 171 e 307 c.p.c.
  • L'abrogazione si inserisce nel più ampio riassetto della fase introduttiva del processo civile.
Indice dei contenuti

L'art. 173 c.p.c. è stato abrogato dalla L. 353/1990; la materia della decadenza per ritardata costituzione è ora regolata dagli artt. 171 e 307 c.p.c.

Ratio della norma

Articolo abrogato dalla L. 353/1990. Nel sistema previgente la disposizione mirava a sanzionare con la decadenza la parte che non si costituiva tempestivamente in giudizio, garantendo celerità e ordine processuale nella fase introduttiva della causa.

Analisi del testo

Prima dell'abrogazione, l'art. 173 c.p.c. disciplinava le conseguenze della ritardata costituzione delle parti, con particolare riguardo agli effetti decadenziali e alla possibilità per la controparte di proseguire il giudizio in contumacia.

Quando si applica

La norma non trova più applicazione. La disciplina sostitutiva è contenuta negli artt. 171 c.p.c. (tardiva costituzione delle parti) e 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività delle parti), che regolano oggi le conseguenze della mancata o ritardata costituzione.

Connessioni con altre norme

I riferimenti attuali sono l'art. 171 c.p.c. sulla tardiva costituzione, l'art. 307 c.p.c. sull'estinzione del processo, nonché gli artt. 290-294 c.p.c. in tema di contumacia.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, convenuto in giudizio, vorrebbe invocare l'art. 173 c.p.c. per far dichiarare la decadenza dell'attore tardivamente costituito: deve invece fare riferimento alla disciplina vigente dell'art. 171 c.p.c.

Caio, attore, si costituisce in ritardo e teme conseguenze ai sensi del vecchio art. 173 c.p.c.; in realtà operano oggi le regole degli artt. 171 e 307 c.p.c.

Sempronio, difensore, deve verificare l'inattività delle parti e gli effetti estintivi del processo applicando l'attuale art. 307 c.p.c. e non la norma abrogata.

Domande frequenti

L'art. 173 c.p.c. è in vigore?

No, è stato abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile.

Cosa disciplinava l'art. 173 c.p.c.?

Disciplinava la decadenza delle parti per ritardata costituzione in giudizio e i relativi effetti processuali.

Qual è la disciplina attuale?

La materia è oggi regolata dagli artt. 171 c.p.c. (tardiva costituzione) e 307 c.p.c. (estinzione del processo per inattività).

Posso ancora citare l'art. 173 c.p.c. in un atto?

No, occorre fare riferimento esclusivamente alle norme vigenti, in particolare agli artt. 171 e 307 c.p.c.

Perché è stato abrogato?

Nell'ambito della riforma del 1990, il legislatore ha riorganizzato la fase introduttiva del processo civile, accorpando la disciplina della tardiva costituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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