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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2943 c.c. Interruzione da parte del titolare

In vigore dal 19/04/1942

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.

Spiegazione

Indica gli atti che interrompono la prescrizione: la notificazione di un atto giudiziale (citazione, ricorso) con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (ad esempio una lettera di diffida). L’interruzione fa azzerare il tempo già trascorso, che ricomincia a decorrere da capo.

Come funziona e quando si applica

Va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942), che congela il decorso senza cancellare il tempo maturato. Dopo l’interruzione un nuovo periodo di prescrizione comincia (art. 2945); se l’interruzione deriva da un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Esempio pratico

Una raccomandata di messa in mora inviata al debitore prima della scadenza dei termini interrompe la prescrizione del credito: i conteggi ripartono da zero dalla ricezione.

Domande frequenti

Una raccomandata interrompe la prescrizione?

Sì, se contiene una richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: il termine riparte da zero.

Che differenza c’è tra interruzione e sospensione?

L’interruzione azzera il tempo trascorso e lo fa ripartire; la sospensione lo congela temporaneamente senza cancellarlo.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Spiegazione

Indica gli atti che interrompono la prescrizione: la notificazione di un atto giudiziale (citazione, ricorso) con cui si inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio, ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (ad esempio una lettera di diffida). L’interruzione fa azzerare il tempo già trascorso, che ricomincia a decorrere da capo.

Come funziona e quando si applica

Va distinta dalla sospensione (artt. 2941-2942), che congela il decorso senza cancellare il tempo maturato. Dopo l’interruzione un nuovo periodo di prescrizione comincia (art. 2945); se l’interruzione deriva da un atto giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Esempio pratico

Una raccomandata di messa in mora inviata al debitore prima della scadenza dei termini interrompe la prescrizione del credito: i conteggi ripartono da zero dalla ricezione.

Domande frequenti

Una raccomandata interrompe la prescrizione?

Sì, se contiene una richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: il termine riparte da zero.

Che differenza c’è tra interruzione e sospensione?

L’interruzione azzera il tempo trascorso e lo fa ripartire; la sospensione lo congela temporaneamente senza cancellarlo.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • La prescrizione si interrompe con la notificazione dell'atto che inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo.
  • L'effetto interruttivo si produce anche per le domande proposte nel corso di un giudizio già pendente.
  • L'interruzione opera persino se il giudice adito è incompetente, tutelando la diligenza del creditore.
  • Qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione.
  • L'interruzione opera anche in caso di compromesso o clausola compromissoria con notifica della volontà di avviare l'arbitrato.
Indice dei contenuti

L'interruzione della prescrizione: atti giudiziali

L'articolo 2943 del Codice Civile elenca le modalità con cui la prescrizione si interrompe per iniziativa del titolare del diritto. A differenza della sospensione, l'interruzione comporta l'azzeramento del tempo già decorso e l'inizio di un nuovo termine prescrizionale: si tratta di un effetto particolarmente energico, che restituisce al creditore l'intero arco temporale previsto dalla legge per esercitare il proprio diritto. Il primo comma riconosce efficacia interruttiva alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio: che si tratti di un processo di cognizione (citazione, ricorso), di un procedimento conservativo (sequestro giudiziario o conservativo) o di un'esecuzione forzata (precetto), il momento determinante è la notifica, non il deposito né l'iscrizione a ruolo. Ciò significa che, ai fini dell'interruzione, conta la data in cui l'atto è portato a conoscenza del debitore secondo le forme di legge (notifica a mezzo ufficiale giudiziario, posta o PEC).

Domande nel corso del giudizio e incompetenza del giudice

Il primo comma estende l'efficacia interruttiva alle domande proposte nel corso di un giudizio già pendente, ad esempio mediante domande riconvenzionali, chiamate in causa, intervento adesivo autonomo, riassunzione del processo a seguito di sospensione o estinzione. Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui l'interruzione opera anche se il giudice adito è incompetente: il legislatore valorizza la diligenza del creditore, che ha comunque manifestato la volontà di tutelare il proprio diritto attraverso lo strumento giudiziale. Se Tizio cita Caio davanti al Tribunale di Milano per un credito di competenza del Tribunale di Roma, la prescrizione è comunque interrotta dalla notifica della citazione, anche se il giudice si dichiarerà successivamente incompetente. Il creditore avrà poi l'onere di riassumere tempestivamente la causa davanti al giudice competente nei termini previsti dal codice di procedura civile, pena la decadenza dall'effetto interruttivo prolungato.

Atti stragiudiziali di costituzione in mora

Il secondo comma allarga il novero degli atti interruttivi a qualunque atto idoneo a costituire in mora il debitore. Si pensi alla raccomandata con avviso di ricevimento, alla PEC contenente una richiesta scritta di adempimento, all'atto stragiudiziale notificato a mezzo ufficiale giudiziario. La giurisprudenza richiede che l'atto contenga gli elementi essenziali di una richiesta certa: identificazione del credito, importo (o criteri di determinazione), intimazione di pagamento e indicazione del termine. Una semplice diffida generica priva di importi o di una chiara intimazione potrebbe non essere ritenuta sufficiente. È invece pacifico che la PEC, equiparata alla raccomandata cartacea, abbia pieno effetto interruttivo dalla data di consegna nella casella del destinatario, indipendentemente dall'effettiva lettura del messaggio.

Procedimento arbitrale ed effetti dell'interruzione

L'ultima parte della norma riguarda l'arbitrato: la notifica dell'atto con cui una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, manifesta l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e nomina gli arbitri, ha effetto interruttivo. Questa previsione, introdotta per coordinare l'interruzione con la giustizia privata, garantisce che il ricorso all'arbitrato non penalizzi la parte rispetto al ricorso al giudice ordinario. Sotto il profilo pratico, l'effetto dell'interruzione è disciplinato dall'articolo 2945 c.c., che distingue tra interruzione istantanea (atti stragiudiziali, da cui decorre subito un nuovo termine) e interruzione "permanente" da atto introduttivo del giudizio, ipotesi in cui l'effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo e il nuovo termine inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Tale distinzione è essenziale per il creditore: una raccomandata interrompe ma il termine riparte immediatamente, mentre un atto di citazione interrompe e "congela" la prescrizione fino a fine processo.

Domande frequenti

Cosa significa interrompere la prescrizione?

Significa azzerare il tempo già decorso e far ripartire un nuovo termine prescrizionale dall'atto interruttivo. È diverso dalla sospensione, che invece congela il termine mantenendo il tempo già maturato.

Una raccomandata interrompe la prescrizione?

Sì, se contiene una richiesta scritta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore, ossia identifica il credito, ne specifica l'importo e intima il pagamento. Va inviata con avviso di ricevimento per provarne la consegna.

L'interruzione opera anche con un giudice incompetente?

Sì, l'articolo 2943 stabilisce espressamente che l'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente, purché l'atto sia regolarmente notificato. Il creditore dovrà poi riassumere la causa davanti al giudice competente.

Una PEC ha lo stesso valore di una raccomandata?

Sì, la PEC ha valore di notificazione e, se contiene una richiesta di adempimento conforme ai requisiti di legge, interrompe la prescrizione dalla data di consegna nella casella del destinatario.

Quando inizia a decorrere il nuovo termine prescrizionale?

Per gli atti stragiudiziali decorre dalla data dell'atto interruttivo. Per gli atti giudiziali, ai sensi dell'articolo 2945, l'effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo, e il nuovo termine inizia dal passaggio in giudicato della sentenza.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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